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Chi fa l’amministratore di sostegno?

Una organizzazione di volontariato può svolgere il ruolo di amministratore di sostegno?

di Redazione

Una organizzazione di volontariato può svolgere il ruolo di amministratore di sostegno?

La figura dell?amministratore di sostegno è stata introdotta dalla legge n. 6/04: può giovarsene chi, per un?infermità o menomazione fisica o psichica (incluse persone anziane o disabili) si trovi nell?impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere alla cura dei propri interessi. È nominato con decreto dal giudice tutelare, può essere a tempo indeterminato ed è revocabile.L?art. 409 del Codice Civile stabilisce che il beneficiario dell?amministrazione di sostegno mantiene la capacità di agire per tutti gli atti non riservati dal giudice all?amministratore. L?art. 408 Codice civile prevede che possono rivestire tale ruolo anche i soggetti di cui al Titolo II del Libro I del codice civile. I soggetti cui fa riferimento la legge sono sicuramente le fondazioni e le associazioni, dotate o meno di personalità giuridica; non i comitati, data la loro temporaneità strutturale. Sono quindi da considerare sicuramente incluse le organizzazioni di volontariato. È comunque vietato ricoprire tale ufficio agli operatori dei servizi pubblici e privati che si prendono cura dell?interessato.

Nei Comuni è istituito un apposito registro ove vengono annotati il decreto di nomina con i dati personali dell?amministratore, quelli del beneficiario e tutti i provvedimenti adottati.

Info:
www.csvnet.it
www.spes.lazio.it

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