Non profit
Chi c’è e come entrare nell’Anagrafe onlus
L'elenco completo istituito presso il ministero delle Finanze, che serve ad acquisire la qualifica di ente non lucrativo, non è però ancora consultabile
di Redazione
Abbiamo chiesto al sistema informativo dell’anagrafe tributaria del ministero delle Finanze se esiste un elenco nazionale delle onlus. Non ci è stata data risposta. Potete dirci se la nostra associazione “Amici di Manaus onlus” è inserita nell’elenco? Avendo avuto una cospicua eredità, come possiamo dimostrare di essere una onlus?
Amici di Manaus (email)
Rispondono Carlo Mazzini – Sara Gianni
Sulla base dell’art. 11 del Dlgs 460/97 è stato istituito al ministero delle Finanze l’anagrafe onlus, che contiene l’elenco completo di tutte le organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti sul territorio nazionale. Purtroppo questo elenco non è ancora disponibile per la consultazione essendo incompleto; mancano, infatti, i dati relativi alle cooperative sociali, alle organizzazioni di volontariato e alla organizzazioni non governative, enti cioè che sono considerati di diritto onlus, senza necessità di adeguare i propri statuti o attività. Solo presso alcune Direzioni delle entrate dovrebbe essere disponibile la copia della pagina dell’anagrafe ove compare la registrazione (tale disponibilità deve essere controllata territorialmente).
D’altro canto l’iscrizione all’anagrafe è subordinata alla presentazione della comunicazione prescritta ai sensi dello stesso art. 11. Tale comunicazione, redatta utilizzando esclusivamente il modello ufficiale (definito dal Decreto del ministro delle Finanze, 19 gennaio 1998), deve essere presentata o inviata alla Direzione regionale delle entrate, nel cui territorio si trova il domicilio fiscale dell’ente richiedente entro 30 giorni dalla data dello statuto o dell’atto costitutivo, se redatti in forma di atto pubblico, o da quella di autenticazione se redatti in forma di scrittura privata. Se la comunicazione è effettuata dopo tale termine, le agevolazioni decorrono dalla data di presentazione del modello.
L’acquisizione delle qualifica di onlus non deriva quindi dall’inserimento nell’anagrafe, bensì dal deposito della suddetta autocertificazione presso il Ministero: la comunicazione è dunque condizione necessaria per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste, tra le quali figura anche l’esenzione all’imposta sulle successioni e donazioni.
Si precisa che nel caso in cui la onlus fruisca dei benefici fiscali senza aver effettuato la comunicazione, i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi sono soggetti a una sanzione amministrativa da 200mila a 2 milioni di lire.
La dimostrazione di essere un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale deriva dunque della presentazione della comunicazione presso il ministero delle Finanze, la cui prova è costituita dalla ricevuta timbrata, oltre che dall’uso dell’acronimo onlus nella denominazione e in ogni segno distintivo dell’ente. L’art. 10, comma 1, lettera i) prevede l’obbligo di utilizzare tale locuzione per gli enti che sono onlus, ciò al fine d’immediata riconoscibilità e a tutela della fede pubblica. L’utilizzo improprio della qualifica è punito con l’applicazione di sanzioni amministrative.
La presenza di questi due presupposti è sufficiente a individuare un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
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