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Cessioni gratuite di cui all’articolo 10, n. 12, del D.P.R. n. 633 del 1972.
di Redazione
CIRCOLARE MINISTERO DELLE FINANZE 193/98 PAR 1.5 Cessioni gratuite di cui all’articolo 10, n. 12, del D.P.R. n. 633 del 1972
Una disposizione innovativa rispetto al passato e’ quella contenuta
nel comma 2 dell’art. 2 del D.P.R. n. 441 del 1997; tale disposizione riguarda
le cessioni gratuite di cui all’art. 10, n. 12, del D.P.R. n. 633 del 1972.
Trattasi di cessioni di beni che la citata norma include tra le operazioni
esenti dall’imposta se effettuate gratuitamente nei confronti di associazioni
riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalita’ di assistenza,
beneficenza, educazione, istruzione, studi o ricerca scientifica e alle ONLUS.
Per dette cessioni, l’art. 2, comma 2, del menzionato D.P.R. n. 441
del 1997 stabilisce che la presunzione non opera qualora la cessione stessa
risulti provata dai seguenti documenti:
a) comunicazione scritta da parte del cedente agli Uffici delle Entrate o, in
mancanza, agli Uffici delle Imposte Dirette e ai Comandi della Guardia di
Finanza (competenti in relazione al domicilio fiscale del contribuente),
con l’indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della
destinazione finale dei beni, nonche’ dell’ammontare complessivo, sulla
base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti. La
comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici almeno cinque giorni prima
della consegna e puo’ non essere inviata qualora l’ammontare del costo dei
beni stessi non sia superiore a lire dieci milioni. In attesa del decreto
ministeriale di approvazione dello specifico modello per il sistema
informativo dell’Anagrafe Tributaria di cui all’art. 5, comma 1, lett.a)
del regolamento in rassegna, e’ consentita, ovviamente, la comunicazione in
carta libera;
b) emissione del documento previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, progressivamente numerato;
c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15, con la quale l’ente ricevente attesti natura, qualita’ e
quantita’ dei beni ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel documento
di cui alla lettera b).
In mancanza anche di uno solo di questi adempimenti, la cessione si
considera non piu’ esente ex art. 10, n. 12, del D.P.R n. 633 del 1972 ma
imponibile al tributo.
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