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Cessioni gratuite di cui all’articolo 10, n. 12, del D.P.R. n. 633 del 1972.

di Redazione

CIRCOLARE MINISTERO DELLE FINANZE 193/98 PAR 1.5 Cessioni gratuite di cui all’articolo 10, n. 12, del D.P.R. n. 633 del 1972

Una disposizione innovativa rispetto al passato e’ quella contenuta

nel comma 2 dell’art. 2 del D.P.R. n. 441 del 1997; tale disposizione riguarda

le cessioni gratuite di cui all’art. 10, n. 12, del D.P.R. n. 633 del 1972.

Trattasi di cessioni di beni che la citata norma include tra le operazioni

esenti dall’imposta se effettuate gratuitamente nei confronti di associazioni

riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalita’ di assistenza,

beneficenza, educazione, istruzione, studi o ricerca scientifica e alle ONLUS.

Per dette cessioni, l’art. 2, comma 2, del menzionato D.P.R. n. 441

del 1997 stabilisce che la presunzione non opera qualora la cessione stessa

risulti provata dai seguenti documenti:

a) comunicazione scritta da parte del cedente agli Uffici delle Entrate o, in

mancanza, agli Uffici delle Imposte Dirette e ai Comandi della Guardia di

Finanza (competenti in relazione al domicilio fiscale del contribuente),

con l’indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della

destinazione finale dei beni, nonche’ dell’ammontare complessivo, sulla

base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti. La

comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici almeno cinque giorni prima

della consegna e puo’ non essere inviata qualora l’ammontare del costo dei

beni stessi non sia superiore a lire dieci milioni. In attesa del decreto

ministeriale di approvazione dello specifico modello per il sistema

informativo dell’Anagrafe Tributaria di cui all’art. 5, comma 1, lett.a)

del regolamento in rassegna, e’ consentita, ovviamente, la comunicazione in

carta libera;

b) emissione del documento previsto dal decreto del Presidente della

Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, progressivamente numerato;

c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio

1968, n. 15, con la quale l’ente ricevente attesti natura, qualita’ e

quantita’ dei beni ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel documento

di cui alla lettera b).

In mancanza anche di uno solo di questi adempimenti, la cessione si

considera non piu’ esente ex art. 10, n. 12, del D.P.R n. 633 del 1972 ma

imponibile al tributo.

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