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C’è un giudice a Bari…

Una sentenza civile riaccende la speranza per migliaia di esclusi

di Gabriella Meroni

Arriva dal tribunale civile di Bari la speranza per le migliaia di organizzazioni escluse dal 5 per mille 2006 e 2007. La speranza è in una sentenza, emessa lo scorso aprile ma resa nota solo ora, molto importante perché riconosce l’ammissibilità di un’associazione culturale che era stata in un primo momento esclusa per non aver inviato (a dire dell’Agenzia delle Entrate) la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore e la ricevuta telematica dell’avvenuta iscrizione.

In realtà, l’associazione esclusa si era opposta con un ricorso, sostenendo di aver inviato regolarmente la documentazione, e comunque con un’integrazione dei documenti entro dieci giorni. Nonostante l’integrazione e il ricorso, la locale Direzione regionale delle Entrate (Dre) aveva confermato l’esclusione. Il 30 aprile scorso, la svolta: il Tribunale di Bari conferma un suo precedente provvedimento emesso in via d’urgenza con decreto nel mese di marzo del 2008 con cui di fatto impone alla Dre di riammettere l’associazione ingiustamente esclusa.

Davvero meritevoli di un’attenta lettura (anche se vi avvisiamo: sono 18 pagine per addetti ai lavori) sono le motivazioni della sentenza: in sostanza il magistrato, il dott. Michele Prencipe della Prima sezione civile, dichiara infondati gli argomenti delle Entrate e ribadisce il proprio diritto, in quanto giudice ordinario, di «adottare i provvedimenti idonei a prevenire la lesione del diritto soggettivo del ricorrente» (cioè l’associazione esclusa). A suo giudizio, l’esclusione dal 5 per mille è illegittima perché contraria alla legge, e in particolare alla 241/90, la riforma del diritti amministrativo. Da leggere questo passaggio, che dirime la questione della “dimenticanza” della fotocopia e bacchetta la Dre che respinse il ricorso senza darne adeguata motivazione: «…è sufficiente la semplice lettura degli atti suindicati per rendersi conto agevolmente di come (la Dre) non diede alcuna ragione del mancato accoglimento delle osservazioni (tempestivamente) presentate dalla associazione culturale onlus A., in palese violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 (che a tale specifica motivazione la obbligava). L’omissione appare tanto più grave perché, a fronte delle osservazioni della ricorrente (…), la resistente (Dre) … non spese alcuna parola per spiegare come mai la copia della ricevuta telematica, indicata come “carente” (ossia “mancante”) … non fosse più da ritenersi motivo di esclusione dal beneficio. Tale carenza motivazionale appare tutt’altro che marginale, poiché, in mancanza di qualsivoglia chiarimento sul punto da parte della resistente … non può davvero escludersi che la resistente ‘rinvenne’, dopo averla ‘smarrita’, la ricevuta telematica tempestivamente trasmessa dalla ricorrente: ed è evidente che ciò, se accaduto per la ricevuta telematica, potrebbe essere accaduto anche per la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, sì da rendere tutt’altro che inverosimile quanto sostenuto dalla ricorrente, ossia di avere tempestivamente trasmesso alla resistente non solo la ricevuta telematica, ma anche la copia del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio), con conseguente illegittimità del provvedimento di esclusione dal beneficio».

«Ad ogni buon conto, è indubitabile che la resistente avrebbe dovuto specificamente confutare … le osservazioni presentate dalla ricorrente, chiarendo non solo il punto oscuro di cui sopra s’è detto, ma spiegando altresì le ragioni per le quali i motivi di illegittimità ed arbitrarietà dell’esclusione dal beneficio evidenziati dalla ricorrente nella propria missiva del 29.11.2007 fossero da ritenersi infondati. Ma ciò la resistente si guardò bene dal fare, tanto da far persino dubitare che le osservazioni della ricorrente fossero state lette e/o prese in considerazione prima dell’emissione del provvedimento di rigetto» (…).

Così si conclude la sentenza di Bari: «il ricorso (dell’associazione, ndr) va accolto, di tal che (…) va ordinato alla resistente (l’Agenzia delle Entrate, ndr) di non depennare la ricorrente dall’elenco definitivo dei soggetti ammessi al beneficio della partecipazione al riparto della quota del 5 per mille dell’Irpef da pubblicarsi sul sito dell’Agenzia delle Entrate». Che dire? Musica per tante orecchie.

Clicca qui per scaricare il testo della sentenza

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