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CDM: Governo approva Ddl contro caporalato

Il disegno di legge contro lo sfruttamento di manodopera irregolare e' stato licenziato oggi dal Consiglio dei ministri.

di Redazione

Il disegno di legge contro lo sfruttamento di manodopera irregolare e’ stato licenziato oggi dal Consiglio dei ministri. Un provvedimento salutato con soddisfazione da tutti gli interessati (Interno, Solidarieta’ sociale, Lavoro), che pero’, dal giorno in cui e’ stato annunciato per la prima volta, ad oggi, ha creato non poche discussioni e spaccature all’interno del governo, soprattutto tra i ministri Ferrero ed Amato. Il testo varato oggi sancisce la vittoria della linea piu’ prudente e restrittiva (quella del ministro dell’Interno): le tutele previste dall’articolo 18 del Tu sull’immigrazione (ovvero permesso di soggiorno e programma di protezione), per le vittime della tratta e le prostitute, vengono estese solo a quei lavoratori irregolari che subiscano “gravi forme di sfruttamento”. La proposta di Ferrero sull’emersione dal nero, concordata tra lavoratore e datore di lavoro, non trova la maggioranza all’interno del Cdm e, come spiega lo stesso ministro della Solidarieta’ sociale, durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi, rientrera’ nell’ambito “di una discussione piu’ ampia sul superamento della Bossi-Fini”. La linea del responsabile del dicastero di via Fornovo esce sconfitta, anche per quanto riguarda lo strumento legislativo utilizzato: Ferrero voleva un decreto, si e’ varato un disegno di legge. “La nuova disciplina penale contro lo sfruttamento-spiega Amato- non si poteva inserire in un decreto”. Vediamo, grazie al dettaglio fornito dall’agenzia Dire, nel dettaglio, cosa prevede il ddl contro lo “sfruttamento della manodopera di stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale”, varato oggi dal Consiglio dei ministri. IL REATO – La possibilita’, gia’ prevista dall’articolo 18 del Testo unico sull’immigrazione, che allo straniero venga concesso uno speciale permesso di soggiorno, per motivi di protezione sociale, viene integrata con una piu’ puntuale individuazione della fattispecie di reato per “grave sfruttamento di manodopera”. Questo si configura, quando la retribuzione del lavoratore irregolare venga ridotta di oltre un terzo rispetto ai minimi contrattuali; in caso di “sistematiche e gravi violazioni” della normativa sull’orario di lavoro, e riposo settimanale; nei caso di “gravi violazioni” delle leggi sulla sicurezza, e l’igiene nei luoghi di lavoro”. LE PENE – Chi recluta manodopera, ovvero organizza l’attivita’ lavorativa mediante violenza, minaccia, intimidazione o grave sfruttamento sara’ punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa di 9000 euro per ogni persona reclutata o occupata. La pena e’ maggiorata se gli occupati sono minori di sedici anni o stranieri clandestini. E’ prevista inoltre la possibilita’ di sequestro dei luoghi di lavoro nei quali sia stata accertata l’occupazione illegale di almeno quattro lavoratori irregolarmente presenti in Italia, nonche’ particolari sanzioni accessorie che faranno seguito alla condanna.


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