Corte Costituzionale, sentenza 7 aprile 1988, n. 396
(in Gazz. Uff.,13 aprile 1988, n. 15 – 1ª serie speciale).
La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (
cui non prevede che le IPAB regionali e infraregionali possano
continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto
privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un’istituzione
privata.
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