Welfare

Causa, giudizio, sentenza Tutto in soli trenta giorni

Sono reclutati tra magistrati, avvocati o esperti di diritto. I loro compensi sono irrisori, eppure fanno risparmiare molto tempo e denaro. Ai cittadini e alla giustizia italiana

di Christian Carosi

I giudici di pace sono reclutati tra magistrati in pensione, avvocati ed esperti di diritto ai quali viene tenuto un corso di preparazione all?esercizio dell?attività. L?età varia dai 25 (se già avvocato) e i 70 anni e i compensi previsti sono poco più che simbolici. Ma come ci si rivolge concretamente a questi giudici presenti in tutti i Comuni d?Italia in cui si trova una Pretura e non solo? Per le cause fino ad un valore di un milione di lire il cittadino può stare in giudizio anche da solo, senza l?assistenza di un avvocato. Il giudice può in ogni caso, su richiesta delle parti, elevare questo limite fino al massimo della sua competenza (cinque milioni). Inoltre, se la causa ha un valore inferiore a due milioni di lire non si paga nulla per marche da bollo e altre spese. Non solo: se il cittadino ha bisogno di chiarimenti o non è in grado di scrivere l?atto di citazione da solo, può chiedere un aiuto al Giudice di Pace, presentando una semplice domanda verbale: spetterà al giudice verbalizzare la domanda in forma di citazione (l?atto necessario a iniziare il processo). La prima udienza si svolge circa 30 giorni dopo la notifica della citazione, il giudice di pace cerca di mettere d?accordo le parti e se il tentativo di conciliazione fallisce, inizia il processo. Qundi invita le parti a esporre le proprie ragioni ed eventualmente a portare i testimoni (anche in udienze successive). Una volta terminata l?istruttoria, pronuncia la sentenza entro 15 giorni. Se la causa ha un valore inferiore a due milioni di lire, la sentenza è pronunciata secondo equità e non è appellabile; altrimenti è appellabile davanti al Tribunale. Le sentenze sono esecutive per legge. Va segnalata infine la possibilità di trovare un accordo tra le parti attraverso la procedura di conciliazione: il giudice di pace in tal caso può intervenire senza limiti di valore o di materia e il verbale di conciliazione è comunque esecutivo tra le parti.


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