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Cassazione: sì ai permessi per genitori con figli con handicap

La sezione lavoro della Corte osserva che questa "agevolazione" è diretta a «evitare che il bambino handicappato resti privo di assistenza»

di Redazione

I genitori con figli affetti da handicap hanno diritto di ottenere permessi di lavoro retribuiti per accudirli. Lo sottolinea la Cassazione che, articolo 104 della legge quadro per l’assistenza del 1992 alla mano, ricorda che «deve riconoscersi il diritto alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, a usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito per ciascun bambino fino al compimento del terzo anno di vita». Una “agevolazione”, spiega la sezione Lavoro nella sentenza 4623, «non tanto diretta a garantire la presenza del lavoratore nel proprio nucleo famigliare, quanto a evitare che il bambino handicappato resti privo di assistenza, di modo che possa essere compromessa la sua tutela psicofisica e la sua integrazione nella famiglia e nella collettività».

In questo modo, Diego O., lavoratore bresciano padre di due gemelli di non ancora tre anni portatori di «handicap in situazione di gravità», dopo due gradi di giudizio contrari, si è visto riconoscere la possibilità di usufruire «di un permesso giornaliero di due ore retribuite per ciascun figlio fino al compimento dei tre anni». Un diritto che la Corte d’Appello di Brescia, nel febbraio 2006, aveva negato al padre dei due gemelli sulla base del fatto che «le esigenze di famiglia devono contemperarsi con l’interesse del datore di lavoro».

In Cassazione Diego O. ha ottenuto i permessi richiesti. Il che, dice la Suprema Corte, non rappresenta uno “svuotamento” della prestazione di lavoro. «Basti considerare che la lavoratrice o il lavoratore potrebbe optare per il prolungamento del congedo parentale fino a tre anni e, in tal caso, il rapporto di lavoro resterebbe sospeso e la prestazione sarebbe del tutto assente, con un più rilevante pregiudizio anche per il datore di lavoro». A parte questa considerazione, la Cassazione rivendica «la prevalenza dell’interesse del bambino e la tutela prioritaria del suo sviluppo e della sua salute quali diritti fondamentali dell’individuo».

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