Cultura
Cassazione: sentenza storica per i disabili
La Cassazione ha annullato ben due gradi di giudizio nei quali il Pretore e la Corte di Appello di Firenze avevano processato per abusi edilizi un invalido
di Redazione
La Cassazione ha annullato ben due gradi di giudizio nei quali il Pretore e la Corte di Appello di Firenze avevano processato per abusi edilizi un invalido – privo delle gambe in seguito ad un incidente e costretto sulla sedia a rotelle – senza che all’imputato fosse consentito di presenziare alle udienze a causa delle barriere architettoniche. Secondo i giudici di merito – che avevano dichiarato la contumacia dell’imputato – il portatore di handicap avrebbe dovuto chiedere di essere aiutato per poter entrare nell’aula del processo, mentre l’uomo sosteneva che lo Stato, o chiunque disponga di edifici aperti al pubblico, deve attrezzare i luoghi in modo che i disabili possano muoversi dignitosamente nella piu’ ampia autonomia possibile senza dover chiedere aiuto a nessuno. E la Cassazione ha dato ragione a Pier Luigi M.: questo il nome della vittima della disorganizzazione degli uffici giudiziari e di quei magistrati che non hanno esitato a processarlo e condannarlo senza metterlo in condizione di entrare nell’aula del tribunale e prendere posto a fianco del suo difensore. Sono molte in Italia le leggi a tutela delle persone che hanno un handicap.
Tra queste la Cassazione evidenzia l’importanza della legge 104 del ’92, del Dpr 503 del ’96 e della sentenza 167 della Consulta.
– LEGGE 104 DEL ’92: costituisce una vera e propria legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Non si limita a intervenire per riconoscere ai disabili l’esercizio dei fondamentali diritti individuali e sociali, ma prevede un obbligo per le istituzioni di attivarsi affinche’ quei diritti possano essere esercitati nel rispetto della dignita’ umana e con la massima autonomia possibile. Ad esempio, l’art. 24 prevede interventi positivi per la rimozione o il superamento delle barriere architettoniche in tutti gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, e l’art. 26 adotta analoga filosofia per quanto riguarda il trasporto pubblico.
– DPR N. 503 DEL 1996: prevede che agli edifici e spazi pubblici esistenti siano apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilita’, e dispone che, nelle more di tale adeguamento, gli edifici siano dotati di un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da consentire alle persone con ridotta o impedita capacita’ motoria o sensoriale la fruizione dei servizi espletati.
– SENTENZA 167 DEL 1999 DELLA CONSULTA: la Corte Costituzionale mette in risalto l’avvenuta affermazione nella coscienza sociale ”del dovere collettivo di rimuovere, preventivamente, ogni possibile ostacolo alla esplicazione dei diritti fondamentali delle persone affette da handicap fisici”. E sottolinea come la complessiva legislazione ”abbia segnato un radicale mutamento di prospettiva rispetto al modo di affrontare i problemi di persone affette da invalidita’, considerati ora quali problemi non solo individuali, ma tali da dover essere assunti dall’intera collettività”
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