Welfare

Cassazione: nulle le multe nelle strisce blu se…

Se ''vicino'' a quelle zone non e' stato predisposto anche un ''parcheggio libero''. Lo sancisce la Corte di Cassazione che a Sezioni Unite civili. Giusto!

di Redazione

Sono nulle le multe inflitte agli automobilisti che parcheggiano nelle aree a pagamento se ”vicino” a quelle zone non e’ stato predisposto anche un ”parcheggio libero”. Lo sancisce la Corte di Cassazione che a Sezioni Unite civili stabilisce che il giudice ordinario legittimamente puo’ annnullare una contravvenzione inflitta in zona di parcheggio a pagamento se e’ stato violato da parte dei comuni ”l’obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in prossimita’ di aree in cui e’ vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento”. Il principio e’ contenuto nella sentenza 116, depositata oggi, con la quale i supremi giudici hanno respinto il ricorso del comune sardo di Quartu Sant’Elena che si era opposto alla cancellazione di alcune multe inflitte ad un avvocato., Gavino S. che aveva parcheggiato la macchina della moglie in zona a pagamento senza esporre il tagliando attestante il pagamento. Il giudice di Pace di Cagliari aveva dichiarato nulli i verbali perche’ l’unico parcheggio libero predisposto da un’ordinanza del sindaco era in una ”zona lontanissima”. Codice della strada alla mano, la Cassazione a Sezioni Unite ricorda che ”qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta, su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta”. Un obbligo che, invece, non sussiste ”per le zone definite ad area pedonale e ‘zona a traffico limitato, nocnhe’ per quelle definite ‘A’ dall’art. 2 del decreto del ministro dei lavori pubblici e inb altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico”. Detto questo, la Suprema Corte, venendo al caso in questione, rileva che legittimamente il Giudice di pace ha annullato le contravvenzioni inflitte all’automobilista dai vigili del comune perche’ ”solo l’ordinanza del 6 giugno del 1994 aveva previsto l’istituzione di un parcheggio libero, ma questo era situato in zona lontanissima dall’area riguardante le contestate violazioni”. Dunque, dice la Cassazione nel respingere il ricorso del comune sardo, il giudice di merito ”non ha esercitato un inammissibile controllo su scelte di merito rimesse all’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione, ma ha solo rilevato vizi di legittimita’ dei provvedimenti amministrativi istitutivi delle zone di parcheggio a pagamento, consistenti nella violazione dell’obbligo di prevedere anche aree di parcheggio libero”. In definitiva, la Cassazione ribadisce che ”in ipotesi di irrogazione di sanzione pecuniaria per la sosta di autoveicolo senza l’osservanza delle fasce orarie, fissate nella relativa zona da ordinanza del sindaco, il controllo del giudice ordinario nel giudizio di opposizione deve ritenersi consentito con riguardo agli eventuali vizi di legittimita’ del provvedimento medesimo come quello consistente nella violazione dell’obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in prossimita’ di aree in cui venga vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento”. Da qui il rigetto del ricorso del comune da parte della Suprema Corte, che ha dichiarato la giurisdizione in materia del giudice ordinario.


Qualsiasi donazione, piccola o grande, è
fondamentale per supportare il lavoro di VITA