Non profit
Cartelle cliniche sempre in archivio
Il trattamento dei dati personali, anche di quelli inerenti alla salute, é disciplinato dalla legge 675/96.
Vorrei sapere quali sono gli obblighi temporali di archiviazione delle cartelle cliniche. Abbiamo appena ricevuto una richiesta di cartella clinica risalente al 1965. La nostra struttura, esistente dal 1951 con attività di chirurgia, ostetricia e ginecologia, è stata trasformata nel 1978 in struttura per lungodegenza e nel 1998 in residenza sanitaria per anziani.
Lettera firmata
Il trattamento dei dati personali, anche di quelli inerenti la salute, è disciplinato dalla legge 675/96 (?Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali?). La cancellazione dei dati personali può essere chiesta, come stabilisce l?art. 13 della stessa, solo nel caso in cui i dati siano trattati in violazione di legge o non sia più necessaria la loro conservazione rispetto agli scopi per i quali sono stati raccolti e utilizzati. Il ministero della Sanità ha peraltro stabilito con circolare n. 61 del 19 dicembre 1986 come la documentazione sanitaria presso le istituzioni pubbliche e private di ricovero debba essere conservata illimitatamente nel tempo, secondo modalità precisate dall?art. 40 del dlgs 29 ottobre 1999: dapprima in un archivio corrente poi, trascorsi 40 anni, in un archivio storico.
Principio ribadito anche dal Garante per la protezione dei dati personali in un provvedimento del 1999 con cui è stato dichiarato infondato il ricorso presentato da un cittadino che aveva chiesto a una Asl la cancellazione di tutte le informazioni personali che lo riguardavano. Il Garante ha sottolineato come sia, eventualmente, consentita la distruzione dei dati non contenuti nella cartella clinica, e cioè quelli presenti nel carteggio con l?interessato e nel registro cronologico, la cui conservazione non risulta necessaria rispetto agli scopi del trattamento e alle disposizioni vigenti in materia di archiviazione di atti d?ufficio. Come è consentito all?interessato ottenere l?eventuale aggiornamento, rettifica, oppure per motivi legittimi ed oggettivi, l?integrazione dei dati contenuti nella cartella sanitaria. Resta invece obbligatoria la conservazione della documentazione sanitaria perché costituisce un atto ufficiale indispensabile a garantire la certezza di una serie di vicende.
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