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Carrozzinopoli. O no?

Nomenclatore, la replica degli ortopedici

di Giacomo Ratti

Con riferimento all?articolo ?Carrozzinopoli è già qui? a firma di Ratti e Vernuccio, pubblicato su Vita del 20-06-97, vogliamo precisare quanto segue. Stante la specificità dell?argomento trattato nell?articolo: ?Nomenclatore tariffario delle protesi?, nonché l?esplicito riferimento che in esso si fa della Scrivente, torniamo a suggerirVi di reperire le necessarie informazioni sull?argomento anche presso le associazioni di categoria dei fornitori di presidi inclusi nel prontuario al fine di ampliare il Vs. quadro conoscitivo sull?argomento.

Desideriamo rettificare alcuni passaggi dell?articolo in questione (riportati di seguito in corsivo) cercando di chiarire i punti più controversi in tema di assistenza protesica erogata attraverso il nomenclatore tariffario.
?Come funziona il nomenclatore tariffario: in esso compare un numero di codice con una descrizione di una o due righe, insufficienti a definire nei particolari il prodotto?. Il nomenclatore tariffario delle protesi è stato istituito in base all?art. 26 della L. 833/78 che garantisce l?erogazione delle prestazioni protesiche secondo il piano sanitario nazionale. Al lavoro di aggiornamento del nomenclatore è preposta una apposita commissione del Ministero della Sanità che si compone dei rappresentanti di tutte le categorie interessate al settore dei presidi inclusi nel prontuario: rappresentanti di parte pubblica, associazioni di disabili e associazioni di fornitori; e dal giugno 1993, con decreto del Ministro della Sanità 2/6/93 è stata integrata con 5 rappresentanti regionali. Per ognuno dei codici menzionati nel nomenclatore tariffario sono state fornite alla commissione le schede di analisi di costo, nelle quali vengono riportate le voci di costo che incidono sulla tariffa rimborsabile, riportata nel prontuario.

?Non esistono controlli; infatti se la carrozzina procura piaghe al disabile o dopo due anni si rompe, l?utente può richiederla solo dopo 5 anni dalla fornitura; allo Stato e al rivenditore ovviamente non interessa?. L?art. 8 del D.M. 28/12/92 – concernente le forniture successive alla prima è molto chiaro: al punto 1 stabilisce che il rinnovo del presidio può essere disposto solo quando sussistono particolari condizioni, tra cui la decorrenza di un tempo minimo dalla precedente fornitura, che varia a seconda del tipo di presidio, per le carrozzine i tempi oscillano dai 6 ai 7 anni. Ma al punto 2 del precitato articolo, è stabilito, altresì, che i tempi minimi stabiliti dallo stesso articolo possono essere abbreviati in casi di particolari necessità terapeutiche, riabilitative o di modifica dello stato psico-fisico dell?invalido, nonchè di particolare usura del presidio sulla base di una dettagliata relazione sottoscritta dal medico specialista della Usl. Si rappresenta inoltre che in base al punto 4 dell?art. 2 del precisato decreto la scelta dell?invalido può ricadere anche su presidi non contemplati nel nomenclatore ma allo stesso riconducibili per categoria di codice. Quanto alla qualità dei presidi forniti, l?art. 6 prevede l?istituto del collaudo, in base al quale la Usl ?accerta la congruenza clinica e la rispondenza del presidio ai termini dell?autorizzazione?.

?È tale la mole di interessi che ruota intorno al nomenclatore che è semplice capire il ritardo ormai di due anni e mezzo da un aggiornamento dello stesso?. Le aziende ortopediche abilitate alla costruzione e applicazione di presidi su misura e/o personalizzati, sono le uniche che subiscono l?ingiustificato ritardo nella approvazione del nuovo nomenclatore perchè ?invitate? a continuare a fornire in base a tariffe invariate da 5 anni, risultate tra le più basse dei paesi della Comunità Europea.

Se interessi in gioco si sono, questi semmai riguardano i fornitori di ausili finiti inseriti nell?elenco n. 2 (ex allegato B), visto che ?i prezzi di riferimento proposti dal nuovo nomenclatore per questi prodotti, risultano ribassati rispetto alle tariffe attualmente rimborsate in base al D.M. 2/12/92?.

?E pensare che dal 1° gennaio la FIOTO fa anche uno sciopero?.
Come conseguenza di quanto illustrato nel punto precedente, le aziende ortopediche aderenti alla FIOTO hanno deciso che dal 1° giugno c.a. avrebbero cessato la loro adesione alle tariffe indicate nell?Allegato A del nomenclatore-tariffario approvato con D.M. 28/12/92 passando contestualmente alla fornitura dei presidi ortopedici sulla base di quanto stabilito dal nomenclatore-tariffario professionale e ponendo a carico dell?Assistito l?eventuale differenza di presso. Tale iniziativa, intrapresa solo dopo la scadenza della convenzione su cui si fonda il nomenclatore tariffario (cfr. art. 2 L. 549/95) e quindi in piena vacatio legis nulla ha a che vedere con ?lo sciopero?, che al contrario, prevede una astensione totale dal lavoro.

?Il nomenclatore in arrivo è peggio del precedente, le proposte che offre sono buone solo per gli affari di chi produce e rivende?.
Tutte le prestazioni incluse nel nomenclatore tariffario in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, sono state nomenclate e riclassificate secondo gli standard ISO-CEN-UNI, in vista dell?entrata in vigore della Direttiva n. 93/42 CEE riguardante i dispositivi medici, che diverrà obbligatoria in tutti i Paesi della Comunità Europea a giugno 1998.
Il livello qualitativo delle stesse, pertanto, corrisponde agli standard europei richiesti.

Ribadiamo sin d?ora la ns. disponibilità per qualsiasi ulteriore chiarimento al riguardo nella speranza di contribuire ad una informazione trasparente e precisa.
Giampaolo Bindi
Presidente nazionale
Federazione Italiana
fra Operatori
nella Tecnica Ortopedica

Risponde G. Ratti: Tutto ciò che completa l?informazione da noi data è bene accetto. Rimangono però fuori discussione alcune questioni da noi sollevate: a) In Italia è ancora in vigore il nomenclatore tariffario scaduto alla fine del 1995; b) in quel nomenclatore non erano previsti ausili interessanti dal punto di vista tecnologico; c) Che la vicenda del nomenclatore non sia un esempio di trasparenza ne è prova l?intervento della Corte dei Conti e dell?Authority; d) Quel che più è grave, il bisogno dell?utente e la sua responsabilità di fronte al bisogno non sono assolutamente previsti da un meccanismo parastatale e senza controlli.

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