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Caro signor Rossi, ecco perché sei un po’ più libero

Dalla A di aerei alla T di telefoni: i provvedimenti nel quotidiano, a cura di Roberto Barbieri e Piero Pacchioli

di Redazione

La situazione di mercato stagnante e, in molti settori ?ingessato? da procedure amministrative obsolete e da polverosi limiti alla libera concorrenza, ha spinto il governo, e in particolare il ministero dello Sviluppo Economico, a intervenire. L?intervento si è concretizzato, sino ad ora, in ?pacchetti? normativi noti con il nome collettivo di ?liberalizzazioni?. Si tratta, in realtà, di una serie di provvedimenti che mirano sia a liberalizzare molti aspetti del mercato, sia a favorire la nascita di nuove imprese attraverso l?introduzione di semplificazioni amministrative.

Il denominatore comune, il principio ispiratore di tutta l?operazione (ancora lontana dall?essere conclusa) va individuato nella scelta di favorire quanto più possibile lo sviluppo della concorrenza, concepita come strumento essenziale per affermare, rafforzare ed espandere i diritti dei cittadini-consumatori. La novità di fondo consiste proprio in questo: considerare il cittadino consumatore come figura centrale, perno su cui fare ruotare gli interventi normativi di regolamentazione del mercato.

Nel dettaglio, i provvedimenti legislativi sono:
D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (?primo decreto Bersani?), convertito in Legge 4 agosto 2006 n. 248 (1)
D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 (?secondo decreto Bersani?) convertito in Legge 2 aprile 2007 n. 40 (2)
Disegno di Legge A.C. 2272, attualmente all?esame del Parlamento.

Proponiamo di seguito un sintetico ?glossario? con l?indicazione delle novità introdotte sul fronte pratico per i consumatori e il riferimento (1 e 2) alle due leggi già in vigore.

AEREI (TRASPARENZA DELLE TARIFFE) (2)
Regole più severe per la pubblicizzazione delle offerte dei voli.

ASSICURAZIONI (R.C.AUTO) (1)
Divieto di rapporto in esclusiva tra compagnie e agenti. Le nuove norme puntano alla valorizzazione della professionalità degli agenti di vendita, che non possono più essere vincolati a un rapporto esclusivo con una compagnia di assicurazione. Potranno, perciò proporre ai loro clienti le polizze più convenienti fra quelle di diverse compagnie, in relazione al profilo individuale del singolo automobilista. Inoltre, le compagnie di assicurazione non potranno più imporre agli agenti prezzi minimi o sconti massimi da applicare ai loro clienti.I preventivi e le polizze devono indicare, in modo evidenziato: il premio di tariffa, la provvigione dell?intermediario e lo sconto applicato al sottoscrittore del contratto.

ASSICURAZIONI (R.C.AUTO) (2)
Novità per quanto riguarda la classe di merito e l?attestato di rischio. Cambiano anche le modalità di variazione peggiorativa della classe di merito in seguito a sinistro.

ASSICURAZIONI (ALTRI RAMI) (2)
Introduzione del divieto di contratti pluriennali e estensione del divieto di contratti di esclusiva tra compagnie e agenti di vendita.

AUTOMOBILI, MOTOCICLI E NATANTI (1)
Nel passaggio di proprietà dei beni mobili registrati non è più necessario l?intervento del notaio. L?autentica della sottoscrizione può essere richiesta anche agli uffici comunali o allo ?sportello telematico dell?automobilista?.

AUTOSTRADE E STRADE DI INTERESSENAZIONALE (2)
I gestori della rete stradale e autostradale hanno l?obbligo di informare gli utenti (anche in forma comparata) dei prezzi dei carburanti praticati dai distributori presenti lungo le singole tratte. Devono, inoltre, con gli stessi strumenti, avvertire in tempo reale gli utenti delle condizioni di grave limitazione del traffico che potrebbero subire accedendo alla rete di competenza.

BANCHE (MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI) (1)
Le spese di chiusura del conto corrente hanno sempre rappresentato un ostacolo per il consumatore che volesse cambiare banca, e quindi un impedimento alla corretta espressione della concorrenza. Ora si è stabilito che il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura. D?ora in poi, inoltre, qualunque modifica unilaterale deve essere comunicata al cliente con un preavviso minimo di 30 giorni, mediante una comunicazione scritta recante la dicitura ?Proposta di modifica unilaterale del contratto?. Il cliente può accettare la modifica (e in tal caso non deve fare nulla) oppure può rifiutarla (in tal caso ha 60 giorni di tempo dalla comunicazione per recedere dal contratto senza spese e senza penali). Inoltre, in caso di recesso, al saldo di chiusura si applicano le condizioni preesistenti.

DATA DI SCADENZA DEI PRODOTTIALIMENTARI (2)
Fine delle laboriose ricerche per trovare la data di scadenza: l?indicazione termine minimo di conservazione o della data di scadenza, deve essere: facilmente visibile (con modalità almeno pari a quelle indicanti la quantità di prodotto); chiaramente leggibile; indelebile; in un campo visivo di facile individuazione.DISTRIBUZIONE COMMERCIALE (1)Le attività commerciali e le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza più la necessità di iscrizione a registri abilitanti e senza necessità di possedere requisiti professionali soggettivi (fatti salvi quelli richiesti per il settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande). Inoltre le nuove attività potranno essere avviate senza limiti di distanze minime tra attività della stessa tipologia; senza limitazioni quantitative all?assortimento merceologico (con il mantenimento della sola distinzione tra settore alimentare e settore non alimentare); senza limiti riferiti a quote di mercato predefinite. Viene infine consentito il consumo di prodotti di gastronomia presso gli esercizi di vicinato senza necessità di autorizzazioni preventive.

FARMACI (1)
I farmaci da banco e di automedicazione, nonché tutti quelli non soggetti a prescrizione medica possono essere venduti al pubblico nei supermercati e ipermercati, in appositi reparti, durante i normali orari di apertura e con l?assistenza diretta di uno o più farmacisti iscritti all?ordine. In ogni caso, non è consentito abbinare alla vendita di farmaci, concorsi, operazioni a premio o vendite sotto costo.

FARMACIE (1)
Ogni farmacia può liberamente fissare lo sconto che intende praticare sui farmaci non soggetti a prescrizione medica. Lo sconto deve essere esposto in modo leggibile e chiaro nei locali della farmacia. La titolarità delle farmacie è consentita, oltre che alle persone fisiche, anche a società di persone e cooperative. I soci devono essere farmacisti iscritti all?albo.

MUTUI (CANCELLAZIONE DELL?IPOTECA) (2)
Una volta estinto il mutuo, la cancellazione dell?ipoteca dovrà avvenite in automatico, da parte della conservatoria, sulla base di una comunicazione obbligatoria della banca: non sarà più necessario richiedere dichiarazioni liberatorie alla banca, né produrre atti notarili alla conservatoria.

MUTUI (ESTINZIONE ANTICIPATA E PORTABILITÀ) (2)
Cancellazione della penale per estinzione anticipata del mutuo. Diventa inoltre possibile trasferire senza oneri il mutuo (o qualunque altro finanziamento o apertura di credito) da un istituto all?altro.

PANE (1)
L?apertura di un nuovo panificio, e il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti, non è più soggetta al rilascio di licenza: è sufficiente una dichiarazione di inizio attività. Inoltre, è consentito il consumo sul posto dei prodotti utilizzando i locali e gli arredi del panificio. Non è invece consentito il servizio al tavolo.

PROFESSIONI (1)
Non è più consentita la fissazione di tariffe minime o fisse. Ciò significa che i professionisti possono operare in concorrenza fra loro, oltre che sulla base della qualità dei servizi forniti, anche mediante tariffe più vantaggiose per gli utenti. Ai professionisti, inoltre, è consentito diffondere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni, le caratteristiche del servizio, il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni. Inoltre è consentito ai professionisti, nella forma di società di persone o di associazione, fornire servizi professionali di tipo interdisciplinare (ad esempio tra avvocati e commercialisti). È stato abolito, per gli avvocati, il divieto del cosiddetto ?patto di quota lite?: l?avvocato e il suo cliente, se lo desiderano, potranno concordare, in forma scritta, un compenso rapportato ai risultati concretamente raggiunti.

TAXI (1)
Al fine di adeguare l?offerta alle effettive necessità dell?utenza, i Comuni possono: disporre turnazioni integrative, nella quali i titolari di licenza si avvalgono di sostituti alla guida in possesso dei requisiti; programmare il rilascio di licenze temporanee o stagionali, non cedibili, per fare fronte a eventi straordinari o a periodi di prevedibile incremento dell?utenza; bandire concorsi straordinari per il rilascio di nuove licenze.

TELEFONI CELLULARI (2)
Dal 4 marzo 2007 sono finalmente aboliti i costi di ricarica delle tessere prepagate. Inoltre è vietato alle compagnie telefoniche fissare termini massimi di utilizzo del traffico acquistato. Le offerte delle tariffe devono evidenziare tutte le voci che compongono l?effettivo costo del traffico. L?Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) deve stabilire le modalità per garantire agli utenti di conoscere il gestore del numero chiamato.

TELEFONIA, TV E INTERNET (2)
Nei contratti con gestori di telefonia, reti televisive o di comunicazione elettronica, l?utente ha sempre la facoltà di recedere (o di trasferire l?utenza ad altro gestore) con un preavviso massimo di 30 giorni, senza limiti temporali e senza spese.


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