Sostenibilità
Caro benzina, si chiama concorrenzala ricetta per mettere fine ai salassi
parliamone
di Redazione
A fronte del caro-benzina (e gasolio), trascinato dal prezzo del petrolio, le associazioni dei consumatori, consapevoli dell’impossibilità giuridica di intervenire d’autorità sui prezzi, periodicamente tornano ad invocare il cosiddetto «congelamento dell’IVA» sugli aumenti dei carburanti. Insomma, che lo Stato “rinunci” a loro favore al maggior gettito fiscale che deriverebbe dall’applicazione dell’imposta (20%) calcolata sul maggior prezzo maturato. La richiesta è sacrosanta, ma bisogna aspettare la prossima Finanziaria. Quella 2008 prevede, sì, quel “congelamento” ma destina il maggior gettito fiscale a beneficio non dei consumatori , bensì – «nel limite di 100 milioni di euro annuali» a un «apposito Fondo da utilizzare a copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali» (comma 362 dell’art. 1 della Finanziaria). Un Fondo istituito con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro l’anno (comma 363). Ora, dice il comma 364, tutte queste risorse verranno distribuite dai Comuni. E, «per dare attuazione a quanto previsto al comma 364», con appositi accordi fra governo, Regioni ed enti locali, si individueranno (almeno presso ogni capoluogo di provincia) apposite «strutture amministrative» (gulp!) per la gestione degli interventi finanziari (comma 365). Strutture «i cui costi possono essere in parte coperti dalle risorse del Fondo». Speriamo che quei costi siano minimi, e quelle risorse vadano effettivamente tutte a ridurre, come scritto nella legge, il peso delle bollette di «clienti economicamente disagiati, anziani, e disabili» nonché per «interventi di efficienza energetica» (comma 364). In ogni caso, è chiarissimo, quelle risorse non andranno – non possono andare per legge – ai consumatori di carburante.
E allora, a che porta potremo intanto bussare (oltre a segnalare a Mister Prezzi la necessità di una modifica nella prossima Finanziaria)?. Solo a quella dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato che, applicando la legge Antitrust, può colpire «abusi di posizione dominante» consistenti «nell’imporre prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose»(art.3, a). Ora, in regime di economia concorrenziale, quell’ “ingiustificatamente” va riferito a uno scostamento sensibile rispetto alle condizioni che si determinerebbero in un mercato competitivo, non «dominato», da chi può «dettare il prezzo». In pratica, si dovrebbe fare il confronto con la best practice dei prezzi industriali (prima delle imposte) in Europa. Qui ci confrontiamo con Francia, Inghilterra, Germania. E allora la domanda è: come si giustifica una differenza di prezzo, con questi Paesi, di almeno otto centesimi di euro al litro?
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