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Cancellazione della + Dai – Versi, urgono altri chiarimenti

Ci scrive il commercialista e revisore legale esperto di non profit Gianpaolo Concari: «L'interpretazione fornita dopo l'alert di quest'estate dal consulente del Governo non soddisfa». Ecco le sue osservazioni

di Gianpaolo Concari

Con effetto 3 agosto 2017, non ci sono dubbi in merito: l’art. 14, decreto legge n. 35/2005 (la “+ dai – versi”) è stato svuotato della parte normativa che interessa le Onlus (quindi anche le Odv e le Ong) e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall’art. 7, commi 1 e 2, legge n. 383/2000.
Lo stabilisce l’art. 102, comma 2, lettera h) del d.lgs. 117/2017 e questo causa un vuoto normativo che dovrebbe regolare le agevolazioni fiscali effettuate nel periodo 03/08 – 31/12/2017. La questione è già stata segnalata nel corso dell’estate scorsa.

L’interpretazione del consulente del Governo Gabriele Sepio, fornita al Corriere della Sera – “Buone Notizie” (10/10/2017) non soddisfa e si gioca su quanto stabilito nell’art. 101, comma 2, d.lgs. 117/2017, per il quale sarebbe possibile “riesumare” ciò che con precisione è stato tagliato. Nella norma si dice che fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore. Si tratta quindi di una sorta di norma di salvaguardia certamente utile se e quando si verificassero delle situazioni di empasse.

Ma la questione dell’abrogazione della “+ dai – versi” è diversa: lì il legislatore delegato è intervenuto per eliminare con precisione un pezzo dell’art. 14 del d.l. 35/2015 e con altrettanta precisione ha scritto (nell’art. 104) che il nuovo regime sulla deduzione degli oneri decorre con effetto 1° gennaio 2018.

Sarebbe invece opportuno inserire un provvedimento legislativo a rimedio che disponga anche una “sanatoria” (perché la legge, normalmente, dispone solo per il futuro) per le erogazioni liberali già avvenute a partire dal 3 agosto di quest’anno. Il provvedimento potrebbe essere utile per sistemare anche l’improvvida terminologia utilizzata negli artt. 13 e 14 d.lgs. 117/2017 che riguarda la reportistica degli enti del Terzo Settore.

Tornando alla “+ dai – versi”, resta in vigore, almeno fino al 31/12/2018, l’agevolazione per le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al d.lgs. 42/2004 e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Dal 1° gennaio 2018 andrà invece in vigore, in via transitoria, l’art. 83 del d.lgs. 117/2017 che si applica alle Onlus (Odv e Ong comprese) e alle Aps iscritte nel registro nazionale già citato in precedenza.

E il periodo transitorio, lo dispone l’art. 104, comma 1, del d.lgs. 117/2017, terminerà con l’entrata in funzione del Registro unico nazionale del Terzo settore, allorquando le Onlus e le Aps saranno sostituite gli enti del Terzo settore.

Tale periodo transitorio dovrebbe vedere la luce tra un anno e mezzo o due, salvo complicazioni che potrebbero presentarsi se qualche Regione o Provincia autonoma, vendendo violata la propria sfera di competenze, decidesse di ricorrere al TAR o alla Corte costituzionale.

Come accennato , nel comma 2 dell’art. 83, troviamo una versione più aggiornata della “+ dai – versi”, versione nella quale è eliminato il tetto massimo di 70.000 euro/anno per le erogazioni liberali ed è introdotto l’innovativo concetto di “riporto delle perdite per erogazioni liberali”. In altri termini se l’erogazione liberale è maggiore del reddito complessivo dichiarato, la relativa perdita può essere riportata nei periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto.

Nello stesso comma si dispone che un successivo decreto interministeriale (Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) saranno individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità.

L’occasione di tale decretazione potrebbe essere utile per meglio coordinare il criterio di valorizzazione dei beni donati (costo specifico per la produzione o l’acquisto? valore normale?) che dovrà essere utilizzato ai fini delle imposte sui redditi.

Attualmente infatti abbiamo due criteri diversi:

  • nell’art. 13, comma 3, d.lgs. 460/97 e successive circolari dell’Agenzia delle Entrate si parla di costo specifico per la produzione o l’acquisto mentre,
  • per quanto riguarda le erogazioni liberali ex art. 14, d.l. 35/2005, nella circolare 39/E del 2005 dell’Agenzia delle Entrate (paragrafo 4) si parla di valore normale dei beni oggetto di erogazione liberale.

Personalmente sarei ben felice se si predisponesse una procedura alternativa e più pragmatica alla rettifica della detrazione IVA che al momento fa venire il mal di testa.

Sarebbe utile che, per esempio, stabilita come base il valore normale dei beni oggetto di erogazione liberale, si disponesse che tutti gli obblighi IVA sono assolti se il donatore (soggetto passivo IVA) eroga una somma di denaro (mediante strumenti di pagamento tracciabili) all’ente del Terzo Settore beneficiario il quale acquista, mediante la provvista in denaro ricevuta, una determinata quantità di beni presso lo stesso donatore il quale fatturerebbe la cessione al prezzo normalmente praticato per le cessioni a titolo oneroso, assoggettando ad IVA la cessione secondo l’aliquota tempo per tempo vigente.

Questo perché se da un lato risulta relativamente semplice rettificare la detrazione IVA sui beni oggetto di normale compravendita, il meccanismo si complica notevolmente quando si ha a che fare con beni compositi, prodotti dal soggetto erogante.

Potrebbe anche essere l’occasione per stabilire alcuni concetti di valorizzazione delle prestazioni di servizi, concetti che fino ad oggi sono rimasti relegati nei principi e nelle raccomandazioni contabili.

Ma nel frattempo? Dove il “frattempo” è il periodo che va dal 3 agosto al 31 dicembre 2017? Perché nel frattempo le erogazioni liberali effettuate durante questo periodo non potranno essere dedotte secondo l’art. 14, d.l. 35/2005 ma si potrà usufruire solo delle detrazioni di imposta previste dal TUIR.

Si tenga presente che non è possibile utilizzare un po’ la “+ dai – versi” e un po’ la detrazione di imposta del TUIR. O l’una o l’altra, sicché per eventuali donazioni ripetitive, come per esempio gli SDD – Sepa Direct Debit (i vecchi RID per capirci), si potrà utilizzare la detrazione di imposta, se si vogliono far valere anche i versamenti effettuati dopo il 2 agosto.

Se invece le erogazioni liberali sono state effettuate solo nel periodo 1° gennaio – 2 agosto allora si potrà optare per la detrazione o per la deduzione.

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