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Campania LR 14/84IPABRegolamentazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.

di Redazione

LEGGE REGIONALE 15 MARZO 1984, N. 14.
Regolamentazione delle Istituzioni
Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.

Art. 1.
Fino all’entrata in vigore della legge di riforma
dell’assistenza pubblica e delle relative leggi regionali di attuazione,
le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.PP.AA.BB.)
operanti esclusivamente nel territorio regionale che si trovano nelle
condizioni previste dall’art. 70, 1° comma
della legge 17 luglio 1890, n. 6792, vengono dichiarate estinte con
provvedimento del Consiglio regionale nel rispetto delle procedure e
delle modalità previste dalla presente legge.
La presente legge non si applica alle II.PP.AA.BB. già escluse con
decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’art. 1, comma secondo,
della legge regionale 11 novembre 1980, n. 65.

Art. 2.
L’estinzione può essere proposta:
a) dagli organi statutari di amministrazione delle istituzioni;
b) dal Comune nel cui territorio trovasi la sede ovvero, in tutto
o in parte, il patrimonio immobiliare della istituzione;
c) dall’assemblea dei comuni singoli od associati nel cui territorio
è posta la sede della istituzione;
d) dalla Giunta regionale.
Sulla proposta formulata da uno dei soggetti di cui al comma precedente
è acquisito il parere dei soggetti indicati alle lettere a), b), c), ai quali è
pertanto trasmessa, a cura dello stesso proponente, copia del provvedimento
di proposta.
I pareri devono pervenire nel termine di trenta giorni dalla comunicazione
della proposta alla Giunta regionale la quale è tenuta a formulare la
conseguente determinazione al Consiglio munita del proprio parere.
Trascorso tale termine le amministrazioni che non hanno adottato alcuna
deliberazione sono considerate assenzienti.
La Giunta regionale provvede altresì ad acquisire il parere dell’Ente
destinatario dei beni e del personale dell’istituzione.

Art. 3.
L’organo di amministrazione dell’I.P.A.B., mediante l’atto deliberativo
con il quale promuove l’estinzione e comunque entro i 30 giorni successivi al
termine di cui al terzo comma dell’art. 2, provvede altresì a:
a) rilevare la consistenza patrimoniale desunta dagli inventari presso l’Ente,
da iscrizioni catastali o ipotecarie o da trascrizione sui registri immobiliari;
l’elencazione e catalogazione, nonché la identificazione dei beni patrimoniali
appartenenti alle II.PP.AA.BB.:
b) effettuare la ricognizione dei rapporti giuridici pendenti;
c) effettuare la ricognizione del personale dipendente, di ruolo e non di ruolo,
in servizio alla data del 30 aprile 1979, mediante la formazione di un elenco
nominativo dal quale risultino per ciascun dipendente oltre ai dati anagrafici,
la natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza ed il termine, se previsto,
la qualifica ed il livello retributivo funzionale, il trattamento giuridico ed
economico; in caso di mancata funzionalità o di inadempienza anche parziale
da parte degli organi amministrativi, per le rilevazioni e ricognizioni di cui al
primo comma e per gli adempimenti di cui all’art. 5, il comune nomina un
Commissario;
d) trasmettere copia dell’ultimo bilancio approvato.

Art. 4.
Con il provvedimento di estinzione di cui al precedente art. 1, il Consiglio
regionale individua il Comune, al quale sono trasferiti il personale e la proprietà dei beni.
Il Comune subentra nei contratti pendenti a qualsiasi titolo inerenti i beni e le
loro pertinenze, oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti.
Il patrimonio immobiliare delle II.PP.AA.BB. dichiarate soppresse, attribuito
ai Comuni conserva la destinazione ai servizi sociali.

Art. 5.
Il provvedimento di estinzione divenuto esecutivo di legge, è comunicato
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al legale rappresentante
dell’istituzione estinta ed agli Enti interessati alle attribuzioni previste dagli
articoli precedenti.
Entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione, il legale rappresentante
dell’istituzione effettua la consegna dei beni da attribuire agli Enti destinatari
mediante appositi verbali da redigersi con l’intervento, in contraddittorio, dei
legali rappresentanti dei predetti Enti.
I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiscono titolo
per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore degli Enti
competenti, da eseguirsi a cura e spese degli stessi nei termini di legge.

Art. 6.
Il personale di ruolo o comunque con rapporto di impiego a tempo indeterminato
presso l’I.P.A.B. è assegnato con il provvedimento di estinzione agli Enti ai quali sono
attribuiti i beni della istituzione a norma degli artt. 3 e 4 della presente legge.
Gli Enti subentrano altresì nei rapporti di lavoro a tempo determinato e negli altri
rapporti di prestazione d’opera in corso alla data di trasferimento del personale di
cui al comma precedente.
Al personale di cui al primo comma continuano ad applicarsi provvisoriamente,
fino all’inquadramento nei ruoli organici del personale degli Enti di rispettiva
destinazione, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico
vigenti nell’istituzione di provenienza alla data del trasferimento.
Entro sei mesi dalla data del decreto di trasferimento di cui all’art. 1 della presente
legge, il Comune provvederà, per ogni effetto e conseguenza, al definitivo inquadramento
del personale come innanzi individuato, secondo le norme previste dal contratto nazionale
degli Enti locali, assicurando la continuità del servizio di assistenza.

Art. 7.
Il trasferimento dei beni e del personale già utilizzati dall’I.P.A.B. estinta in base
all’art. 1 può essere destinato anche per attività che rientrano tra le funzioni del
servizio sanitario nazionale.
L’individuazione dei beni e del personale destinato a funzioni o servizi di carattere
sanitario è eseguita dal Consiglio regionale con il provvedimento di estinzione.
Le Unità Sanitarie Locali di destinazione applicano al suddetto personale le norme
contrattuali e gli accordi degli Enti di provenienza ai sensi dell’art. 82
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 8.
Fino all’adozione della legge di riforma dell’assistenza o di legge nazionale
che detti norme in merito, è fatto divieto agli organi amministrativi delle
II.PP.AA.BB., aventi sede nel territorio regionale, di procedere alla alienazione
o trasformazione di beni immobili o di titoli, alla costituzione di diritti reali sugli
stessi, alla stipulazione di contratti di locazione o di affitto di durata superiore a
quella minima prevista dalla legislazione vigente.
In deroga al divieto di cui al precedente comma, la Giunta regionale, sentiti i
Comuni singoli o associati interessati, può autorizzare di volta in volta gli atti
strettamente necessari alla realizzazione dei programmi di pubblico interesse.

Art. 9.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma
dell’art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

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