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Campania LR 09/93Norme per la valorizzazione del volontariato e regolamentazione dei rapporti con la Regione e gli Enti Locali.

di Redazione

Legge Regionale 8 febbraio 1993, n. 9.
Norme per la valorizzazione del volontariato e regolamentazione dei rapporti con la Regione e gli Enti Locali.
(B.U. n. 7 del 10 febbraio 1993).

Art. 1. (Finalità e campo di applicazione).
1. La Regione Campania riconosce e valorizza, nel rispetto del pluralismo, le attività delle organizzazioni di volontariato che promuovono e realizzano, mediante autonome iniziative, forme di solidarietà sociale e di impegno civile tese a superare l’emarginazione, migliorare la qualità della vita e le relazioni umane, prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e salvaguardare l’ambiente.
2. La Regione Campania favorisce l’apporto delle organizzazioni di volontariato, nel rispetto della loro autonomia, al conseguimento delle finalità dello Statuto regionale e degli Statuti degli Enti Locali.
3. Le attività di volontariato che la Regione favorisce, anche ai fini delle convenzioni di cui all’art. 5 della presente legge, riguardano tutte le materie di competenza regionale.
4. Sono prioritarie le attività riguardanti i seguenti settori:
a) servizi socio-sanitari e assistenziali;
b) miglioramento della qualità della vita protezione dei beni culturali e tutela dell’ambiente;
c) iniziative per l’educazione permanente e la partecipazione civile, complementari ed esterne alla struttura scolastica e ai centri sociali.

Art. 2. (Attività di volontariato).
1. Ai fini della presente legge, per attività di volontariato, si intendono quelle prestazioni offerte dai cittadini in modo personale, spontaneo e gratuito, attraverso organizzazioni regolarmente costituite, anche se prive di personalità giuridica, che operano esclusivamente per fini di solidarietà, senza scopo di lucro anche indiretto e di remunerazione da parte dei singoli aderenti.
2. Le attività sono comunque quelle previste dall’art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, recante: «Legge quadro sul volontariato».

Art. 3. (Organizzazione di volontariato).
1. Sono considerate organizzazioni di volontariato quegli organismi liberamente costituiti che svolgono le attività di cui all’art. 1 della presente legge avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e che concorrono a realizzare i programmi di politica sociale dell’Ente Locale e della Regione.
2. Lo Statuto, l’accordo fra gli aderenti o l’atto costitutivo delle organizzazioni di volontariato devono esplicitamente prevedere:
a) la finalità dell’organismo associativo;
b) la democraticità della struttura;
c) l’elettività e la gratuità delle cariche associative;
d) i criteri di ammissione degli aderenti nonché i loro diritti e doveri;
e) l’obbligo della formazione del bilancio preventivo e consuntivo; modalità di approvazione da parte dell’Assemblea degli aderenti;
f) l’assenza di fini di lucro.

Art. 4. (Registro di volontariato). (1)
1. E’ istituito presso la Giunta Regionale della Campania il Registro regionale del volontariato organizzato.
2. Le associazioni che svolgono istituzionalmente le attività di cui all’articolo 1 e che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, e che abbiano operato nell’ambito della regione da almeno un anno, possono chiederne l’iscrizione presentando domanda al Presidente della Giunta Regionale corredata da:
a) statuto dell’associazione, accordo e atto costitutivo con l’indicazione del legale rappresentante e della sede;
b) elenco nominativo degli aderenti che ricoprono le diverse cariche associative;
c) relazione concernente le attività svolte nel precedente anno solare con relativa documentazione e bilancio economico consuntivo.
3. Sulla domanda delibera entro tre mesi la Giunta Regionale, previo parere dell’Osservatorio di cui all’articolo 7.
4. L’iscrizione al Registro determina il riconoscimento di idoneità e di interesse pubblico.
5. Qualora vengano meno i requisiti richiesti per l’iscrizione al Registro, la Giunta Regionale diffida a ripristinare lo stato preesistente, in caso di non ottemperanza, entro tre mesi dalla diffida, la Giunta Regionale ne delibera la cancellazione con provvedimento motivato.
6. La Regione pubblica, annualmente, il Registro aggiornato delle organizzazioni nel Bollettino Ufficiale della Regione e ne invia copia all’Osservatorio Nazionale del volontariato.
7. Ogni due anni le associazioni di volontariato devono presentare all’Osservatorio del volontariato una relazione sull’attività svolta, le eventuali convenzioni stipulate con gli Enti pubblici e/o privati, l’elenco degli associati, le eventuali variazioni intervenute nello statuto, nel regolamento e nelle cariche associative. La mancata presentazione della documentazione entro il 31 dicembre del secondo anno di iscrizione comporta automaticamente la cancellazione dal Registro regionale.
8. Per consentire alle associazioni di nuova costituzione, che svolgono le attività di cui all’articolo 1 e che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, di maturare, ai fini della iscrizione al Registro regionale, almeno un anno di operatività nell’ambito della Regione, le strutture pubbliche e le strutture convenzionate con la Regione possono consentire presso le proprie sedi lo svolgimento delle attività di volontariato delle associazioni stesse.
9. Per le organizzazioni di volontariato, con stabile sede sul territorio regionale, associate, federate o confederate ad associazioni di carattere nazionale, i requisiti di cui al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 8 febbraio 1993, n. 9, devono essere previsti dagli statuti, accordi e atti costitutivi delle associazioni nazionali.

Art. 5. (Convenzioni).
1. La Regione e gli Enti Locali, singoli o associati, possono stipulare convenzioni per attuare iniziative di cui all’art. 1 con istituzioni, associazioni o organizzazioni di volontariato iscritte al Registro Regionale da almeno sei mesi e che dimostrino attitudine e capacità operative.
Le convenzioni devono prevedere:
a) la tipologia delle prestazioni, il progetto dettagliato dell’intervento e la sua durata;
b) l’elenco nominativo delle persone fisiche che saranno impegnate come volontarie e la loro competenza professionale;
c) l’impegno a svolgere con continuità le attività convenzionate;
d) le modalità di coordinamento fra l’associazione di volontariato e l’Ente pubblico proponente;
e) la copertura assicurativa a carico dell’Ente pubblico del rischio di infortunio subito o provocato dall’operatore volontario, durante l’espletamento dell’attività convenzionata;
f) la disciplina dei rapporti finanziari, ivi comprese le modalità di rendicontazione;
g) la verifica periodica dei risultati conseguiti;
h) le cause e modalità di rescissione delle convenzioni.
2. Tutte le convenzioni debbono essere comunicate, dopo la stipula, all’Osservatorio regionale di cui all’articolo 7 della presente legge e pubblicate entro un mese nel Bollettino Ufficiale della Regione (2).
3. Il contributo regionale viene erogato per non oltre il 50% quale anticipazione e il saldo a presentazione del rendiconto.
4. Le convenzioni che riguardano attività di volontariato già previste da leggi regionali dovranno indicare parametri, condizioni e criteri previsti da queste ultime.

Art. 6. (Centri di servizio degli Enti Locali).
1. Le Province e i Comuni della Campania possono istituire, in forza della presente legge, nell’ambito delle proprie competenze, centri di servizio a disposizione delle Organizzazioni di volontariato presenti sul loro territorio, da gestire con la collaborazione di esse, sempre che siano iscritte al Registro regionale del volontariato.
2. Gli Enti Locali e la Regione Campania possono concedere in uso immobili o locali propri alle Organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle attività stesse.

Art. 7. (Osservatorio regionale del volontariato). (3)
1. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa conforme deliberazione della Giunta Regionale su proposta dell’Assessore ai Servizi Sociali, è istituito l’Osservatorio regionale per il volontariato presieduto dall’Assessore ai Servizi Sociali o un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno tre province della Regione, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I membri dell’Osservatorio restano in carica per la durata della legislatura corrispondente.
2. L’Osservatorio si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dell’Assessorato ai Servizi Sociali ed ha i seguenti compiti:
a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;
b) promuovere ricerche e studi;
c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
d) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori di competenza della presente legge;
e) pubblicare un rapporto biennale e sull’andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;
f) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l’attività di volontariato;
g) promuovere con cadenza triennale una conferenza regionale del volontariato alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati;
h) compete, inoltre, all’Osservatorio:
1) esprimere alla Giunta Regionale entro venti giorni dalla richiesta parere su proposte di legge, programmi e direttive che interessano i campi di intervento delle associazioni iscritte al Registro regionale e che richiedono una convenzione;
2) esaminare in sede preventiva e consuntiva i progetti pervenuti da Enti locali e/o associazioni di volontariato da sottoporre alla Giunta Regionale per l’approvazione ed il relativo finanziamento;
3) esprimere parere sulla programmazione delle politiche di assistenza sociale della Regione;
4) esprimere parere sull’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di volontariato;
5) sostenere, anche in collaborazione con l’Ente Regione, iniziative di formazione, promozione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi, per l’apporto legislativo e per le conoscenze delle politiche sociali.

Art. 8. (Consulta regionale del volontariato). (4)

Art. 9. (Rapporti tra volontariato e Enti pubblici).
1. La Regione Campania disciplina, anche con delega agli Enti Locali, la facoltà di svolgere attività di volontariato all’interno di strutture pubbliche nel rispetto dei loro ordinamenti particolari.
2. Tale diritto resta subordinato all’emanazione da parte delle autorità competenti di disposizioni riguardanti fra l’altro:
a) condizioni di ammissioni all’accesso;
b) modalità di presenza e di comportamento del volontariato all’interno della struttura pubblica;
c) il rispetto della libertà e della dignità personale, delle convinzioni e della riservatezza degli utenti;
d) potere di sorveglianza dell’amministrazione competente;
e) i motivi e le procedure dell’esclusione all’accesso.
3. L’attività di volontariato, anche se convenzionata, non configura rapporto di dipendenza dall’Ente pubblico.

Art. 10. (Programmazione annuale).
1. Le domande per la realizzazione di servizi innovativi e/o sperimentali devono essere presentate all’assessorato alla Assistenza sociale entro il 30 settembre di ogni anno corredate dal relativo progetto e dal parere degli Enti Locali interessati.
2. La Giunta Regionale, sentita la Consulta (5), sancisce i criteri di scelta e priorità per le convenzioni da stipulare e per l’erogazione di contributi ai fini della realizzazione dei servizi innovativo sperimentali ed in applicazione degli stessi approva il piano annuale di riparto dei fondi per l’esecuzione delle convenzioni entro il 30 novembre di ogni anno.

Art. 11. (Norme transitorie).
1. Nelle more dell’attuazione della presente legge, la Giunta regionale delibera l’iscrizione al registro regionale del volontariato entro tre mesi dalla data di presentazione della relativa domanda, sentito il parere della VI Commissione Consiliare.

Art. 12. (Copertura finanziaria).
1. Per la copertura delle spese relative alle convenzioni di cui all’art. 5 stipulate dalla Regione e per gli oneri derivanti dall’applicazione degli artt. 7 e 8 della presente legge si farà fronte con fondi propri della Regione mediante l’istituzione di apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione della spesa con la declaratoria «Valorizzazione del volontariato» che per l’anno 1993 ammonta a L. 400.000.000 (quattrocentomilioni).
2. Con i fondi ricevuti per l’esecuzione delle convenzioni è fatto divieto alle organizzazioni di volontariato di retribuire eventuale personale dipendente.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 13. (Controllo).
1. Gli Enti locali svolgono attività di sorveglianza sull’effettiva realizzazione dei servizi di volontariato per quali sono state stipulate convenzioni o concessi fondi, immobili o strumenti.
2. I soggetti beneficiari della presente legge sono tenuti a presentare a fine anno un rendiconto sull’utilizzazione dei contributi erogati.
3. La Regione, in ogni caso, può disporre verifiche dirette ad accertare la qualità delle attività realizzate dalle organizzazioni di volontariato.

Art. 14. (Rinvio).
1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si rinvia alle disposizioni della Legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 15. (Dichiarazione d’urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

_____________________
(1) Articolo così modificato dall’art. 1 della L.R. 7 agosto 1996, n. 18.
(2) Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 7 agosto 1996, n. 18.
(3) Articolo così modificato dall’art. 3 della L.R. 7 agosto 1996, n. 18.
(4) Articolo abrogato dall’art. 4 della L.R. 7 agosto 1996, n. 18, che dispone inoltre:
«…pertanto, ove nel testo legislativo appaia la parola «Consulta», è da intendersi «Osservatorio».
(5) Vedi nota precedente.

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