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Camera: primo sì alla Convenzione contro la pedofilia
Il Trattato di Lanzarote ha avuto il via libera dalle commissioni Giustizia ed Esteri
Le commissioni Giustizia ed Esteri della Camera hanno dato il via libera al disegno di legge di ratifica della convenzione di Lanzarote, primo strumento internazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. Il testo sara’ in aula lunedi’ prossimo.
Il testo introduce i nuovi reati di adescamento di minorenni, anche attraverso internet (“grooming”), e di pedofilia e pedopornografia culturale, ovvero di istigazione, anche attraverso internet, a commettere delitti a sfondo sessuale in danno di minorenni.
Il testo licenziato dalla Commissione– che tiene in gran parte conto dell’ampio dibattito svolto su alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare in materia (A.C. 665 e abb.) – individua il nuovo delitto di adescamento di minorenni nel compimento di atti volti a carpire la fiducia di un minore di età inferiore a sedici anni, attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante internet o altre reti o mezzi di comunicazione; il soggetto agente deve avere agito al fine di commettere delitti di sfruttamento sessuale di minore o delitti di violenza sessuale; si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. Nel corso dell’esame in Commissione, il Governo aveva proposto una diversa definizione della condotta, anch’essa caratterizzata dallo scopo di commettere tali delitti, ma individuata nel fatto di intrattenere con il minore, attraverso internet o altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da condurre a un incontro. La Commissione si è riservata di approfondire ulteriormente la questione nel corso dell’esame in Assemblea.
Un’altra importante novità consiste nell’introduzione del reato di pedofilia e pedopornografia culturale, punito con la reclusione da tre a cinque anni. La nuova fattispecie di reato è individuata nella condotta di chi, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, delitti a sfondo sessuale. La stessa pena si applica a chi pubblicamente fa l’apologia di uno o più dei delitti indicati.
Il disegno di legge incide anche su altri aspetti del diritto e della procedura penale, prevedendo in particolare: il raddoppio dei termini di prescrizione in caso di alcuni delitti a sfondo sessuale commessi nei confronti di minore di anni 14; l’inasprimento delle pene per l’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati sessuali nei confronti di minori; l’introduzione di una nuova aggravante dell’omicidio commesso in occasione di reati sessuali con un minore di età compresa tra i 14 ed i 18 anni, in cambio di denaro o di altra utilità, o di pornografia minorile; l’individuazione di ulteriori condotte riconducibili ai reati di prostituzione minorile, di pornografia minorile e di corruzione di minorenne; l’applicabilità del delitto di atti sessuali con minorenne, oltre che all’ascendente, al genitore o al tutore, a qualunque persona a cui il minore sia affidato o che conviva con il minore; l’esclusione dell’applicazione del patteggiamento alla prostituzione minorile.
Il disegno di legge, inoltre, prevede l’ammissione al gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito, in favore delle persone offese da delitti di sfruttamento sessuale e di tratta di persone, commessi in danno di minori e subordina la concessione di benefici penitenziari a favore dei condannati per delitti di prostituzione minorile, di pedopornografia e di adescamento di minorenni,alla partecipazione, con esito positivo, ad uno specifico programma di riabilitazione.
Il Ministero dell’interno viene, infine, individuato come autorità nazionale responsabile per la registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali. Tali attività sono svolte nel rispetto del Trattato di Prum, ratificato dall’Italia con legge n. 85 del 2009 (su cui Banca dati DNA ).
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