Non profit

Cambiare statuto: ci sono le regole

Nel caso di una onlus le modifiche statutarie non possono essere effettuate senza autorizzazione.

di Carlo Mazzini

Ci troviamo nella necessità di dover cambiare alcune parti dello statuto, ma quando vi abbiamo messo mano ci sono venuti alcuni dubbi. Il principale riguarda il fatto che non sappiamo se nel caso di una fondazione onlus, avente uno statuto che non dice nulla in merito alle modifiche statutarie, queste potrebbero essere effettuate senza alcuna autorizzazione e con esclusiva competenza dei soci fondatori? D. D. (email) Per rispondere a questo quesito di particolare interesse e che, immagino, non riguardi solo il nostro lettore, due premesse sono proprio necessarie. La prima é che non ci (e non le) interessa che la fondazione sia una onlus, come viene sottolineato nella domanda. Il profilo onlus (organizzazione non lucrativa di utilità sociale), come spesso viene ricordato in queste pagine é solo, infatti, fiscale con ampie, e non sempre felici, ricadute sulla materia giuridica, soprattutto per quanto riguarda le associazioni alle quali é richiesta la forma democratica delle regole interne. Ciò non vuol dire che nel modificare lo statuto lei non debba fare attenzione e verificare che i cambiamenti che volete apportare non vadano a intaccare le peculiarità della veste onlus, appunto. Ma questa, come si leggeva nei racconti di una volta, “é un’altra storia” e non riguarda direttamente la materia del suo quesito. La seconda premessa da fare é che io presumo che la vostra fondazione abbia acquisito, in passato, la personalità giuridica, e sia, pertanto, una fondazione riconosciuta. E questo perché, nel caso così non fosse, non avrebbe alcun senso la domanda posta, e cadremmo, quindi, nel territorio assai impervio delle fondazioni non riconosciute. In merito a queste, del resto, la dottrina non ha ancora trovato un’univoca opinione. E dato che io non faccio parte della dottrina, e considerato il fatto che anche questa, rispetto alla domanda del nostro lettore, “é un’altra storia”, procediamo oltre. La risposta al suo quesito é “no”. Dal momento che la sua fondazione é stata riconosciuta o dalla Regione di appartenenza o dallo Stato (per il tramite delle Prefetture o direttamente da alcuni ministeri), anche per le modifiche dello statuto valgono le modalità e i termini previsti dall’articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 361 del 2000, come riportato all’articolo 2. Grazie a tale norma, semplificatrice dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private, i termini sono stati notevolmente ridotti rispetto al passato: il limite massimo previsto é di 120 giorni; qualora la Prefettura necessiti ulteriore documentazione a integrazione della domanda, il richiedente ha 30 giorni di tempo per fornirla e il Prefetto, da parte sua, altri 30 giorni per emettere il provvedimento; se a tale scadenza, non viene comunicata la decisione, l’iscrizione si intende negata. Se invece, allo scadere dei primi 120 giorni (decorrenti dalla data di ricevimento della domanda in Prefettura), non viene data alcuna comunicazione motivata, s’instaura l’ipotesi del cosiddetto “silenzio – inadempimento”, contro il quale il richiedente può instaurare un procedimento per inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di provvedere. In passato, l’atto di riconoscimento (o, come in questo caso specifico, l’accettazione delle modifiche apportate allo statuto) aveva natura di atto amministrativo discrezionale e concessorio, rimesso a una valutazione di opportunità dell’autorità pubblica; a livello giurisprudenziale, nel tempo si era invece sempre più affermata la natura di legittimità e non di merito del controllo amministrativo. Con la nuova procedura, l’acquisto della personalità giuridica e le successive modificazioni avvengono a seguito dell’iscrizione nei registri delle persone giuridiche, i quali servono a rendere “pubblico” l’atto di nascita e le modifiche, in questo caso, della sua fondazione; non siamo quindi più di fronte a un atto di natura concessoria, soggetto a valutazioni di merito, bensì a un documento “normativo” sottoposto a un giudizio oggettivo di sussistenza (e di permanenza) degli elementi previsti dalla legge, come definito dall’articolo 2, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 361/03 che recita: “Per le fondazioni, alla domanda é allegata la documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello Statuto”.


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