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Cambiare il contratto? Se c’è accordo si può

Dal lavoro a tempo pieno al part time

di Giulio D'Imperio

Nella nostra azienda, appartenente al settore non profit, abbiamo una lavoratrice assunta con un regolare contratto a tempo pieno. A partire dal prossimo mese, per esigenze aziendali, le abbiamo proposto e lei ha accettato, la trasformazione del contratto da tempo pieno a part-time. Gradiremmo sapere se la trasformazione è possibile e se lo è, ci piacerebbe avere informazioni dettagliate sulla procedura che occorre seguire.
Paolo T., Parma

Risponde Giulio D?Imperio
Il caso da Lei proposto è da ritenersi, senza dubbio, di notevole interesse e di notevole attualità considerato l?elevato costo del lavoro che certamente non favorisce la risoluzione della crisi da cui il mondo del lavoro italiano da moltissimo tempo, risultando attanagliato, è succube.
Per trattare l?argomento occorre precisare che un rapporto di lavoro a tempo pieno può essere trasformato in un rapporto di lavoro a tempo parziale, in base a quanto previsto dall?art. 5 co. 10 della L. 863/1994 che impone al soggetto interessato il pieno rispetto di un determinato iter procedurale. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza si è soffermato di recente su questo argomento emanando un?apposita circolare (precisamente la n. 99 datata 27 luglio 1998), con la quale sono state fornite istruzioni tali da poter adempiere alla regolare trasformazione di un contratto di lavoro subordinato da tempo pieno a part-time.
Perché possa attuarsi regolarmente la trasformazione del rapporto di lavoro subordinato da tempo pieno a tempo parziale, occorre che le due parti interessate (datore di lavoro e lavoratore dipendente), abbiano raggiunto un accordo in merito. A questo punto le due parti avranno l?obbligo di redigere un atto scritto, firmato, in cui siano evidenziati due aspetti fondamentali: la mansione che il lavoratore deve svolgere durante l?orario di lavoro e le modalità con cui l?orario di lavoro deve essere distribuito. Indispensabile diventa a questo punto il parere di convalida dell?accordo che deve essere emanato dalla Direzione Provinciale del Lavoro settore politiche del lavoro, in quanto senza il parere di convalida l?accordo tra le parti non può essere ritenuto valido. Le novità che emergono nella circolare ministeriale n. 99/1998 sono essenzialmente due: non è più prevista la possibilità di convalidare la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo pieno a part-time presso la sezione circoscrizionale per l?impiego; inoltre l?invio della comunicazione di convalida dell?accordo tra datore di lavoro e lavoratore al Settore ispezioni del lavoro della Direzione provinciale del lavoro, non incombe più sul datore di lavoro, ma sulla Direzione Provinciale del Lavoro.

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