Non profit
Cambiare cognome non sempre si pu
Il quesito di una lettrice in merito alla possibilità da parte del figlio maggiorenne di cambiare cognome (di Barbara Ghiringhelli)
di Redazione
Devo fare una ?piccola? domanda per un grande (almeno per me) problema. Corrisponde al vero che un figlio, nato nel 1982 al di fuori del matrimonio e che ha preso il cognome del padre naturale, una volta divenuto maggiorenne, può, volendolo, cambiare cognome e assumere quello del marito, legalmente tale, della madre, indipendentemente dal fatto che egli non è il padre naturale? Rossana B. (Milano)
La legge considera il nome come un diritto e, come tale, lo tutela, indicando anche gli eventuali strumenti giuridici cui ricorrere (artt. 7, 8, 9 c.c.). In base all?art. 6 c.c. il nome è attribuito a ciascuno per legge; non può subire liberamente modifiche, aggiunte o rettifiche, ma solo nei casi e con le formalità previste dalla legge. È da sottolineare che quando si parla di ?nome? si intende il prenome più il cognome.
In Italia, se entrambi i genitori riconoscono contemporaneamente il proprio figlio naturale, a quest?ultimo viene attribuito il cognome del padre e, come appena detto, il nome (prenome + cognome) può essere modificato solo nei casi e con le formalità previste per legge. L?ordinamento dello stato civile indica quali sono le modalità:
? cambiamento del cognome o aggiunta di altro cognome al proprio (diversi sono i casi)
? cambiamenti e aggiunte ai nomi e cambiamenti dei cognomi in casi particolari (perché vergognosi o ridicoli o perché rivelano l?origine illegittima)
? rettificazione degli atti dello stato civile (se vi sono errori di scrittura).
Purtroppo le indicazioni della sua lettera non sono esaustive per offrirle una puntuale e precisa risposta, quanto posso però riferirle è che non è possibile acquisire per semplice volontà (anche se maggiorenni) un nuovo cognome abbandonando quello del padre naturale.
Aggiungo, inoltre, alcune indicazioni sul cambiamento del nome in caso di adozione di persone maggiorenni (strada che non posso giudicare se percorribile o meno nel suo caso). In queste situazioni infatti – adozione di persone maggiori d?età – la normativa prevede che l?adottato assuma il cognome dell?adottante e lo anteponga al proprio.
Più precisamente la casistica prevede che:
? se è adottata una persona che non è mai stata riconosciuta dai genitori assume solo il cognome degli adottanti;
? se è adottata una persona che preventivamente è stata riconosciuta dai genitori assume il cognome dell?adottante e lo antepone al proprio;
? nel caso di adozione da parte del marito del minore riconosciuto dalla di lui moglie, l?orientamento prevalente ritiene che il cognome dell?adottato debba essere sostituito con quello dell?adottante (in questo caso il padre naturale non deve aver riconosciuto il figlio).
Come è chiaro nemmeno nei casi di adozione di persone maggiori di età è prevista l?automatica esclusione del cognome del padre naturale. La casistica è varia e la legge è precisa. Credo quindi che quanto indicato le servirà più che a individuare una risposta certa alla sua domanda, a escludere con sicurezza alcune vie non percorribili nel suo caso.
Barbara Ghiringhelli
Nessuno ti regala niente, noi sì
Hai letto questo articolo liberamente, senza essere bloccato dopo le prime righe. Ti è piaciuto? L’hai trovato interessante e utile? Gli articoli online di VITA sono in larga parte accessibili gratuitamente. Ci teniamo sia così per sempre, perché l’informazione è un diritto di tutti. E possiamo farlo grazie al supporto di chi si abbona.