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Calabria LR 06/78IPABECAScioglimento e trasferimento delle funzioni esercitate dagli ECA.

di Redazione

L.R. 31 maggio 1978, n. 6.
Scioglimento e trasferimento delle funzioni esercitate dagli ECA.
(B.U. n. 19 del 7 giugno 1978).

Art. 1.
Alla data di entrata in vigore della presente legge, gli ECA Enti Comunali
di Assistenza esistenti sul territorio regionale sono sciolti e le loro funzioni
sono trasferite ai comuni nel cui territorio hanno sede.

Art. 2.
Il Presidente del disciolto ECA o chi ne svolge le funzioni assume l’incarico
di commissario straordinario per il trasferimento dei beni e del personale dell’ente.
Durante la procedura di trasferimento il commissario straordinario compie tutti
gli atti necessari per consentire lo svolgimento delle funzioni assistenziali da parte del comune.
L’inosservanza di tale obbligo comporta la revoca del commissario straordinario.
La revoca è deliberata dal consiglio comunale, previa diffida ad adempiere
intimata al commissario dal sindaco.
In caso di revoca, come anche in ogni altra ipotesi di cessazione dell’incarico,
il nuovo commissario straordinario è nominato dal consiglio comunale.

Art. 3.
Entro il 15 giugno 1978, il commissario straordinario procede:
a) alla rilevazione della consistenza patrimoniale dell’ECA, alla elencazione e
ricognizione dei beni, alla loro descrizione e catalogazione, nonché alla
identificazione dei beni patrimoniali la cui titolarità è delle IPAB concentrate
od amministrate dagli ECA ai sensi degli articoli 54 e seguenti della
legge 17 luglio 1890, n. 6972, anche essi descritti e catalogati ed eventualmente
distinti secondo l’appartenenza a ciascuna delle predette IPAB;
b) al compimento degli atti necessari alla conservazione strutturale e funzionale
dei beni di cui alla precedente lettera a):
c) alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti, distinti secondo
l’appartenenza all’ECA ovvero a ciascuna delle eventuali IPAB concentrate od
amministrate a norma delle citate disposizioni di legge;
d) alla ricognizione del personale dipendente in servizio alla data di entrata
in vigore della presente legge, con specificazione di ruoli, qualifiche,
mansioni, data di assunzione e trattamento economico goduto, distinto
fra personale dipendente dall’ECA e personale che, quale che ne sia la
dipendenza formale in atto, svolge in tutto o in parte prevalenti mansioni
di pertinenza delle IPAB, concentrate od amministrate dall’ECA.

Art. 4.
Al termine della procedura di cui all’articolo precedente, il commissario
straordinario presenta una dettagliata relazione al consiglio comunale, che,
entro il 30 giugno 1978, delibera in ordine all’acquisizione dei beni, al subentro
del comune nella titolarità di tutti i rapporti attivi o passivi e processuali in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge ed al trasferimento del personale
del disciolto ECA.
Il sindaco trasmette copia della deliberazione al Presidente della Giunta regionale,
che ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 5.
Entro 10 giorni dalla data di esecutività della deliberazione del consiglio comunale
di cui all’articolo precedente, il commissario straordinario provvede ad effettuare la
consegna dei beni al comune mediante apposito verbale da redigersi con l’intervento,
in contraddittorio, di un rappresentante del comune destinatario.
Le formalità della trascrizione e delle volture catastali sono effettuate nei termini e
con le modalità previste dagli articoli 2643 e seguenti del codice civile in conformità
a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di trasferimenti patrimoniali dallo
Stato alle Regioni.
L’attribuzione al patrimonio comunale ha luogo nello stato di fatto e di diritto in
cui i beni si trovano con gli oneri e i pesi inerenti con le pertinenze e le dotazioni
di beni ed arredi al servizio degli stessi.

Art. 6.
Il trasferimento ai rispettivi comuni del personale di ruolo o con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato in servizio presso gli ECA alla data di entrata in vigore della
presente legge, ha luogo sulla base degli elenchi nominativi redatti dal commissario
straordinario entro la data di cui al precedente articolo 3 con l’intervento in
contraddittorio di un rappresentante del comune destinatario.
L’inquadramento del personale di cui al precedente comma, con effetto dalla data
di entrata in vigore della presente legge, anche per mansioni equivalenti o comunque
non in contrasto con la professionalità di ciascun dipendente, e fatte salve le posizioni
giuridiche ed economiche acquisite alla data di entrata
in vigore del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 viene effettuato da ciascun comune
in ruolo speciale transitorio fino all’entrata in vigore della legge regionale di riordino
dei servizi sociali sul territorio.

Art. 7.
A far tempo dal 30 giugno 1978, la Giunta municipale amministra tutte le IPAB
già concentrate od amministrate dall’estinto ECA secondo criteri deliberati dai
rispettivi consigli comunali nel rispetto delle norme in vigore, assicurando le relative
prestazioni assistenziali, e compiendo i necessari atti di amministrazione fino
all’entrata in vigore della legge statale di riforma dell’assistenza pubblica ovvero
della legge regionale prevista dal 7° comma dell’articolo 25
del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Le funzioni di cui al comma precedente vengono esercitate fino alla eventuale
assunzione di nuova e definitiva configurazione giuridica di ciascuna IPAB.

Art. 8.
I contributi regionali previsti da leggi vigenti a favore degli ECA sono attribuiti
dalla data di entrata in vigore della presente legge ai comuni competenti per
territorio, i quali li amministrano nel rispetto delle norme in vigore, secondo
criteri deliberati dai consigli comunali.
Fino all’entrata in vigore della legge di riforma della finanza locale, la gestione
finanziaria delle attività di assistenza attribuite ai comuni viene contabilizzata
separatamente e i beni degli ECA e delle IPAB conservano la destinazione di
servizi di assistenza sociale anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale.

Art. 9.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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