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Calabria LR 03/81IPABNorme per il trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale delle IPAB aventi sede nel territorio regionale.

di Redazione

L.R. 30 aprile 1981, n. 3.
Norme per il trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale
delle IPAB aventi sede nel territorio regionale.
(B.U. n. 18 del 6 maggio 1981).

Art. 1.
La presente legge disciplina, nella prima attuazione dell’articolo 25 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il trasferimento ai
comuni delle IPAB Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza – con sede
legale ed operanti nell’ambito della Regione Calabria comprese in una delle
seguenti categorie:
a) IPAB già concentrate o amministrate dai disciolti enti comunali di assistenza;
b) IPAB il cui organo collegiale deliberante sia composto, a norma di statuto,
in maggioranza da membri designati da Comuni, Province, dalla Regione o da altri
enti pubblici, salvo che il Presidente non sia, per disposizione statutaria, un’autorità religiosa o
un suo rappresentante;
c) IPAB che non esercitano le attività previste dallo statuto e altre attività assistenziali.
Non rientrano nel trasferimento di cui al precedente comma:
a) le IPAB escluse dal trasferimento ai comuni, ai sensi della legislazione statale
vigente, ivi comprese quelle che svolgono attività inerenti in modo precipuo
la sfera educativo-religiosa come da statuto o tavole di fondazione;
b) le IPAB che svolgono prevalentemente attività di istruzione ivi compresa quella prescolare.
Rientrano nel trasferimento ai comuni le IPAB di cui al 1° comma del presente
articolo anche se ad esse sono annesse chiese o cappelle aperte al culto.
Le chiese o cappelle di cui al precedente comma, con le loro dipendenze, restano
sotto l’autorità del competente ordinario diocesano, cui vengono trasferiti gli arredi
sacri loro pertinenti e di cui sarà redatto apposito inventario. La manutenzione ordinaria
delle stesse spetterà all’autorità religiosa, quella straordinaria al comune.

Art. 2.
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
provvede a trasmettere formale richiesta di eventuali osservazioni a tutte le istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficienza con sede legale ed operanti nel territorio regionale,
escluse solo quelle elencate nei decreti presidenziali emanati a norma
dell’articolo 25, comma 7° del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Analoga richiesta è inoltrata
contestualmente alle amministrazioni dei comuni in cui dette istituzioni hanno sede.
Sentite le istituzioni e le amministrazioni comunali la Giunta regionale individua, previo
parere della competente commissione consiliare, le istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficienza da sopprimere ed emette le relative deliberazioni di scioglimento.
Le deliberazioni di cui al comma precedente, decorsi sessanta giorni dalla richiesta,
sono adottate, anche se non pervengono le osservazioni delle istituzioni e delle
amministrazioni comunali interessate.
Le deliberazioni adottate dalla Giunta regionale a norma dei precedenti commi del
presente articolo sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione e notificate alle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza ed ai comuni in cui le stesse
hanno la sede legale.

Art. 3.
I consigli di amministrazione delle disciolte istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficienza, con decorrenza dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale delle deliberazioni di cui al precedente articolo 2 e fino alla data
di decorrenza delle deliberazioni della Giunta regionale di cui al successivo articolo 5,
assumono le funzioni di organi liquidatori e, in tale qualità, provvedono esclusivamente:
1) agli adempimenti di cui al successivo articolo 4;
2) alla chiusura della contabilità al giorno di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della deliberazione di cui al precedente articolo 2 ed alla redazione, nei termini previsti
dalle norme vigenti, del relativo verbale e del rendiconto finanziario e patrimoniale;
3) ad assicurare la continuità dei servizi e la gestione economica e patrimoniale ordinaria.
Per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza in atto gestite da
un commissario straordinario questi assume le funzioni
di commissario liquidatore.
Nel caso d’impossibilità di funzionamento per qualsiasi motivo degli
organi incaricati della liquidazione; il comune dove la istituzione ha sede
legale nomina un commissario per l’assolvimento dei compiti di cui
al precedente 1° comma.

Art. 4.
Gli organi di cui al precedente articolo 3, entro sessanta giorni dalla data
di assunzione delle funzioni di liquidazione, effettuano:
a) l’individuazione dei rapporti giuridici pendenti, eventualmente distinguendoli,
b) per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza raggruppate, secondo la pertinenza;
c) la compilazione dell’elenco nominativo del personale in servizio, da cui risultino
la natura e la decorrenza del rapporto di lavoro, la qualifica, nonché il trattamento
economico e previdenziale in atto;
d) la rilevazione dei beni, catalogandoli, descrivendoli e, eventualmente, per istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficienza raggruppate, distinguendoli secondo la
pertinenza. La rilevazione deve altresì evidenziare quali beni siano utilizzati per
l’erogazione di servizi, quali per la sede dell’ente e quali per la produzione di reddito.
Le suddette operazioni sono compiute con la presenza di un rappresentante del comune
dove l’istituzione ha la sede legale e sono riportate, quale atto conclusivo, in apposito
verbale da trasmettersi alla Giunta regionale per i provvedimenti previsti nei successivi
articoli e, contestualmente, al comune interessato.
Trascorso il termine di cui al 1° comma del presente articolo senza che si sia adempiuto
a quanto in esso previsto, il comune nomina un proprio commissario perché provveda
all’espletamento dei suddetti adempimenti nei successivi sessanta giorni.

Art. 5.
La Giunta regionale, con distinte deliberazioni da adottarsi per ciascuna istituzione
pubblica di assistenza e beneficienza, dispone l’attribuzione del personale e della
proprietà dei beni mobili ed immobili, compreso il numerario e i titoli di credito,
delle IPAB disciolte ai sensi del precedente articolo 2, ai comuni dove le istituzioni
medesime hanno la sede legale e stabilisce la data entro la quale il legale rappresentante
di ciascuna di esse effettua le consegne amministrative al comune interessato. Lo stesso
comune subentra nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti che
a qualsiasi titolo ineriscono ai beni ed alle loro pertinenze, nonché in tutti gli altri rapporti
giuridici preesistenti. Nel caso in cui le strutture destinate ai servizi di assistenza sociale o
altri beni immobili siano ubicati in comuni diversi da quello in cui ha sede legale l’istituzione
pubblica di assistenza e beneficienza, la Giunta regionale, sentite le amministrazioni comunali
interessate e previo parere della competente commissione consiliare, può assegnare detti beni
anche in difformità a quanto stabilito dal comma precedente.
Il patrimonio immobiliare e mobiliare attribuito ai comuni ai sensi della presente legge
conserva la destinazione a servizi di assistenza sociale, anche in caso di trasformazione
patrimoniale, a norma dell’articolo 25, ultimo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Analogamente resta destinato allo svolgimento dei servizi espletati fino all’approvazione
della presente legge il personale trasferito ai comuni.
Sulla base della programmazione e della riorganizzazione regionale dei
servizi socio-assistenziali, i beni ed il personale trasferiti potranno essere
utilizzati entro gli ambiti territoriali definiti dalla Regione ai sensi del menzionato
articolo 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Le deliberazioni di cui al 1° comma sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.

Art. 6.
Il personale assegnato ai comuni con le deliberazioni di cui all’articolo precedente è
quello di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza alla data del 31 luglio 1979.
Sulla base di successiva legge regionale i comuni provvedono all’inquadramento
del personale loro assegnato ai sensi della presente legge, tenuto conto della posizione
economica e giuridica dallo stesso acquisita alla data dell’assegnazione medesima.
Fino all’inserimento nei ruoli comunali, al personale trasferito continua ad applicarsi
le norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico vigenti presso I `ente di provenienza.

Art. 7.
I divieti disciplinari dal D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito con modificazioni
nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, hanno applicazione nei confronti delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficienza operanti nell’ambito della Regione Calabria e
non comprese nell’elenco di cui al 6° comma
dell’articolo 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sino alla data di adozione dei
provvedimenti di cui all’articolo 2 della presente legge.

Art. 8.
Fino all’entrata in vigore della legge di riforma della finanza locale, la gestione
finanziaria delle attività di assistenza assunte dai comuni a seguito dello scioglimento
delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza viene contabilizzata in modo separato.

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