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Cai: cosa cambia per gli enti

Controlli a tappeto nel primo anno, rapporti mensili alla Commissione, obbligo di rendere pubblici i dati quantitativi dell'attivit

di Sara De Carli

Il regolamento per il riordino della Commissione adozioni internazionali, apporvato in mattinata dal Consiglio dei Ministri, al titolo IV prevede alcune novità per gli Enti autorizzati.

Entro 12 mesi dall’entrata in vigore del rpesente regolamento, la Commissione verifica a tappeto la rispondenza degli enti autorizzati ai requisiti di cui all’articolo 39-ter della legge sull’adozione e ai criteri di operatività. La commissione adotta i proveddimenti conseguenti, anche favorendo la fusione o l’aggregazione degli enti stessi. L’obiettivo è di “ridurre quanto possibile il numero degli enti autorizzati per aumentarne al massimo l’efficienza e la serietà”.

Gli enti avranno l’obbligo di comunicare mensilmente alla Commissione gli incarichi ricevuti dalle coppie aspiranti all’adozione, riportati cronologicamente nell’apposito registro. La comunicazione consente alla Commissione di monitorare l’entità degli impegni presi dall’ente per valutarne la congruità rispetto all’operatività e al numero di adozioni concluse. Gli enti dovranno peraltro periodicamente, con proprie pubblicazioni, rendere disponibili i dati quantitativi relativi all’attività svolta, alle modalità operative, ai costi dell’attività e alle spese per l’adozione.

Gli enti saranno soggetti a verifica periodica a campione, in modo che tutti gli enti siano controllati ogni due anni. Un criterio di riferimento è – in particolare – il rapporto tra incarichi accettati e incarichi completati. Connessa all’attività di controllo ci sarà un’attività di concertazione volta a definire uniformi parametri di conguità dei costi e delle procedure di adozione.

Viene inoltre allargata la possibilità di revocare le autorizzazioni concesse non solo nei casi di gravi inadempienze, ma anche di fronte alla scarsa efficacia dell?attività svolta dall?Ente. Tra le sanzioni previste anche la limitazione dell’attività dell’ente in termini di assunzione degli incarichi o di estensione territoriale della sua azione. In caso di revoca o sospensione, le coppie (incolepvoli) saranno prese in carico direttamente dalla Commissione o stipulando accordi con altri enti o avvalendosi di consulenze e convenzioni apposite.


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