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Burocrazia schiaccia onlus

Forti preoccupazioni per l'articolo 30 del decreto anti crisi. Ecco cosa dice

di Redazione

È stato approvato dal Consiglio dei ministri il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, che contiene «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale». L’articolo 30, intitolato «Controlli sui circoli privati», riguarda alcune tipologie di organizzazioni non profit: le associazioni che vendono ai propri associati beni e servizi in cambio di un corrispettivo; le organizzazioni di volontariato; le associazioni sportive dilettantistiche. A questi enti viene chiesto di indicare e inviare all’Amministrazione fiscale, attraverso un modello che dovrà essere preparato dalle Entrate entro il 29 gennaio, dati e notizie rilevanti ai fini fiscali. Se le organizzazioni interessate non ottempereranno a tale obbligo, perderanno i vantaggi fiscali previsti dall’art. 148 Tuir: non rilevanza ai fini Iva e imposte dirette delle quote associative e dei corrispettivi specifici corrisposti dai soci.

er quanto riguarda le associazioni sportive dilettantistiche, si abroga la norma che afferma che la sola iscrizione ai registri del Coni fa applicare in automatico le disposizioni fiscali agevolative dedicate alle associazioni (e società) sportive dilettantistiche, e si richiede quindi a queste di inviare i dati di natura fiscale richiesti agli altri enti. Infine, il comma 5 attacca il riconoscimento dello status di «onlus diritto» per le organizzazioni di volontariato (iscritte nei registri regionali/provinciali), organizzazioni non governative (riconosciute dal ministero degli Esteri) e cooperative sociali. E qui sorge un altro problema: nel caso di inadempienza alle norme indicate nel decreto, queste perderebbero la qualifica di onlus, ma senza essere cancellate (nel caso delle odv) dai registri regionali, e godendo perciò ancora del regime della legge n. 266/91, compresa la +dai–versi, ma non del 5 per mille, che invece prevede la condizione di onlus.

Non si sono fatte attendere le reazioni delle organizzazioni non profit. CdO Impresa sociale per esempio esprime viva preoccupazione per gli effetti che le disposizioni contenute all’art. 30 del DL 185/08 possono causare a molte Onlus del nostro Paese: «Si tratta di un adempimento sproporzionato rispetto alla platea di soggetti cui si rivolge», ha detto il presidente Antonio Mandelli. «L’articolo 30 del DL 185/08 ha previsto l’obbligo di comunicazione di dati rilevanti ai fini fiscali per buona parte delle associazioni, comprese quelle di volontariato. La necessità di controlli è senza dubbio legittima, ma a nostro avviso si tratta un adempimento sproporzionato rispetto alla platea di soggetti cui si rivolge. Ricordiamo infatti che circa il 30% delle organizzazioni di volontariato ha entrate inferiori a 5.000 euro l’anno, mentre un altro 34% ha entrate tra i 5.000 e i 25.000 euro annui. Per organizzazioni così piccole, quasi sempre prive della seppur minima struttura amministrativa, l’invio telematico di un modello all’Agenzia delle entrate potrebbe risultare un adempimento eccessivamente oneroso. Ricordo che anche un meccanismo molto semplice, come quello del 5 per mille, ha messo in difficoltà molte associazioni».
 
L’articolo 30 del DL 185/08, infatti, prevede che l’invio di dati rilevanti ai fini fiscali venga effettuato solo in via telematica. L’articolo prevede inoltre la perdita della qualifica di onlus di diritto in caso di mancato invio. Questa eventualità comporterebbe di conseguenza anche la decadenza dalle agevolazioni cui le onlus accedono, quali ad esempio la legge “più dai meno versi” (che prevede la possibilità che chi effettua erogazioni liberali in loro favore possa dedurle) e il cinque per mille (nel caso, come sembra, il testo relativo alla stabilizzazione del 5 per mille prevederà tra i destinatari le sole Onlus). «Queste associazioni, così destrutturate dal punto di vista amministrativo» ha aggiunto Mandelli, «sono tuttavia strumenti fondamentali del welfare. Esse arrivano dove spesso l’ente pubblico non arriva e garantiscono quella “tenuta sociale” così importante in un momento di crisi come l’attuale. Per questa ragione chiediamo al Governo di ripensare la norma in modo che essa non sia troppo penalizzante per la stragrande maggioranza delle Onlus italiane».

Cosa dice l’art 30 del decreto anticrisi:

Controlli sui circoli privati

1. I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all’articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che trasmettano per via telematica all’Agenzia delle entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

2. Con il medesimo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione del modello di cui al comma 1, anche da parte delle associazioni già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità di comunicazione da parte dell’Agenzia delle entrate dell’esclusione dai benefici fiscali in mancanza dei presupposti previsti dalla vigente normativa.

3. L’onere della trasmissione di cui al comma 1 è assolto anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. L’articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, è soppresso.

5. La disposizione di cui all’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si applica alle associazioni e alle altre organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto interministeriale 25 maggio 1995 e che trasmettono i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali ai sensi del comma 1.


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