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Bonus solo per i figli?

Mille euro solo se il componente disabile è il figlio a carico. Ma la legge dice altro

di Gabriella Meroni

Sgradita sorpresa per le famiglie a basso reddito con un componente disabile che stanno facendo richiesta per ottenere il bonus straordinario previsto dal governo. Diversamente rispetto al testo di legge, le famiglie interessate stanno scoprendo di aver diritto al bonus massimo (1000 euro) solo in presenza di un figlio a carico portatore di handicap e non, come indicato nel testo del decreto legge 185/2008, in presenza di un «componente portatore di handicap». Sotto pubblichiamo il testo della legge con le relative parti evidenziate in grassetto.

La disparità è stata creata dalle istruzioni pubblicate dall’Agenzia delle Entrate per la compilazione del modello con cui richiedere il bonus; nelle istruzioni infatti si ribadisce che ad avere diritto ai mille euro sono solo i nuclei con figlio disabile a carico, e non quelli, per esempio, con un genitore disabile o nei quali il disabile sia il coniuge del richiedente.

La conferma arriva anche dall’autorevole sito handilex.org, che tra l’altro ospita un utile strumento interattivo per calcolare il bonus, e offre utili strumenti esplicativi delle istruzioni delle Entrate in questa pagina. Inoltre scrive: «La maggiorazione dei 1000 euro viene riconosciuta solo se il componente con handicap è il figlio a carico fiscale del richiedente. Non viene riconosciuta invece nel caso in cui la persona con handicap sia il richiedente stesso, o un familiare diverso dal figlio a carico fiscale (es.: il coniuge, il genitore ecc.)».

Sarebbe opportuno, a questo punto, fare un po’ di chiarezza: chi ha ragione? La legge o il fisco? La prima scadenza per la consegna del modulo di richiesta del bonus ai sostituti di imposta è dietro l’angolo: 31 gennaio 2009.

Ecco uno stralcio del testo del DL 185/2008:

Art. 1.
Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza

1. È attribuito un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito nel quale concorrono, nell’anno 2008, esclusivamente i seguenti redditi indicati nel Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
a) lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1;
b) pensione di cui all’articolo 49, comma 2 ;
c) assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a), c-bis), d), l) e i) limitatamente agli assegni periodici indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c);
d) diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere i) e l), limitatamente ai redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico;
e) fondiari di cui all’articolo 25, esclusivamente in coacervo con i redditi indicati alle lettere precedenti, per un ammontare non superiore a duemilacinquecento euro.
2. Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo:
a) nel computo del numero dei componenti del nucleo familiare si assumono il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico nonchè i figli e gli altri familiari di cui all’articolo 12 del citato testo unico alle condizioni ivi previste;
b) nel computo del reddito complessivo familiare si assume il reddito complessivo di cui all’articolo 8 del predetto testo unico, con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare.
3. Il beneficio di cui al comma 1 è attribuito per gli importi di seguito indicati, in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2007 per il quale sussistano i requisiti di cui al comma 1, salvo, in alternativa, la facoltà prevista al comma 12:
a) euro duecento nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore ad euro quindicimila;
b) euro trecento per il nucleo familiare di due componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemila;
c) euro quattrocentocinquanta per il nucleo familiare di tre componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemila;
d) euro cinquecento per il nucleo familiare di quattro componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila;
e) euro seicento per il nucleo familiare di cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila;
f) euro mille per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventiduemila;
g) euro mille per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrano le condizioni previste dall’articolo 12, comma 1, del citato testo unico, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro trentacinquemila.

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