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Bolzano LP 11/93Disciplina del volontariato

di Redazione

LP del 01 Luglio 1993, n. 11
Disciplina del volontariato
BU del 13 luglio 1993, n. 32
ARTICOLO 1
Finalità
1. La Provincia autonoma di Bolzano riconosce,
sostiene e valorizza la funzione sociale delle
organizzazioni di volontariato liberamente costituite,
come espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone
l’ autonomia e ne favorisce l’ apporto originale
per il conseguimento delle finalità di carattere sociale,
civile e culturale individuate dalla presente
legge.
2. L’ attività di volontariato, al di là delle motivazioni
etiche e morali che la ispirano, coopera con
l’ ente pubblico, contribuendo all’ umanizzazione
dei servizi erogati soprattutto nel settore socio –
sanitario, assistenziale, educativo e culturale, nonchè
alla prevenzione e alla rimozione delle emarginazioni
sociali, alla promozione e allo sviluppo delle
attività sportive, ricreative e del tempo libero,
alla conservazione e valorizzazione delle tradizioni.
Tale attività costituisce espressione di genuina solidarietà
umana, di altruismo, di disponibilità disinteressata
in favore del singolo o della collettività ,
anche ai sensi della cooperazione allo sviluppo secondo
la legge provinciale 19 marzo 1991, n. 5, o
come momento aggregante di socializzazione soprattutto
nelle comunità marginali.

ARTICOLO 2
Attività di volontariato

1. Ai fini della presente legge, per attività di
volontariato si intende quella prestata in modo personale,
spontaneo e gratuito tramite l’ organizzazione
di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro,
anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà
umana e di promozione sociale.
2. L’ attività del volontario non può esser retribuita
in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Al volontario possono essere rimborsate dall’ organizzazione
di appartenenza le sole spese effettivamente
sostenute per l’ attività prestata, entro i limiti
preventivamente stabiliti dall’ organizzazione stessa.
3. La qualità di volontario è incompatibile con
qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o
autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto
patrimoniale con l’ organizzazione di cui esso fa parte.
4. A persone che si sono rese benemerite nel
settore del volontariato, così come definito dall’ articolo
1, possono essere concesse onoreficenze dalla
Giunta provinciale le cui forme e modalità saranno
determinate con successivo regolamento alla presente
legge.

ARTICOLO 3
Organizzazione di volontariato

1. E’ considerata organizzazione di volontariato
ogni organismo liberamente costituito al fine di
svolgere l’ attività di cui all’ articolo 2, che si avvalga
in modo determinante e prevalente delle prestazioni
personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono
assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata
al perseguimento dei loro fini, salvo il limite
di compatibilità con lo scopo solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell’ atto costitutivo
o nello statuto, oltre a quanto disposto dal
Codice civile per le diverse forme giuridiche che
l’ organizzazione assume, devono essere espressamente
previsti l’ assenza di fini di lucro, la democraticità
della struttura, l’ elettività e la gratuità delle
cariche associative, nonchè la gratuità delle prestazioni
fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione
e di esclusione di questi ultimi, i loro diritti ed
obblighi. Devono altresì essere stabiliti l’ obbligo di
formazione del bilancio o i lasciti ricevuti, nonchè le
modalità di approvazione dello stesso da parte dell’
assemblea degli aderenti-
4. Le organizzazioni di volontariato possono
assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni
di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti
necessari al loro regolare funzionamento oppure
occorrenti a qualificare o specializzare l’ attività
da esse svolta.
5. In caso di scioglimento, cessazione ovvero
estinzione dell’ organizzazione di volontariato ed indipendentemente
dalla sua forma giuridica, i beni
che residuano dopo l’ esaurimento della procedura
di liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni
operanti in identico o similare settore, secondo
le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi
degli aderenti o, in mancanza, secondo le disposizioni
del Codice Civile.
ARTICOLO 4
Risorse economiche ed agevolazioni fiscali
1. Le organizzazioni di volontariato traggono
le risorse economiche per il loro funzionamento e
per lo svolgimento della propria attività da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi privati;
c) contributi o sovvenzioni degli enti o istituzioni
pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno
di specifiche e documentate attività o progetti;
d) contributi o sovvenzioni di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive
marginali e comunque strumentali rispetto
al reperimento delle risorse economiche
indispensabili per assicurare il funzionamento
delle attività di volontariato organizzate.
2. In favore delle organizzazioni di volontariato
prive di personalità giuridica che siano iscritte
nel registro provinciale, si applicano le disposizioni
di cui all’ articolo 5, commi 2 e 3, della legge 11
agosto 1991, n. 266, per quanto concerne l’ acquisto
di beni immobili e di beni mobili registrati, nonchè
per l’ accettazione di donazioni e di lasciti testamentari
con beneficio d’ inventario.
3. In favore delle organizzazioni di volontariato
si applicano, in quanto compatibili con le loro
finalità , le disposizioni degli articoli 8 e 9 della legge
11 agosto 1991, n. 266.
ARTICOLO 5
Registro provinciale delle organizzazioni di volontariato

1. E’ istituito il registro provinciale delle organizzazioni
di volontariato, suddiviso nelle seguenti
sezioni:
a) assistenza sociale e sanitaria;
b) attività culturali, educative e di formazione;
c) attività sportive, ricreative e di tempo libero;
d) protezione civile, tutela dell’ ambiente e del paesaggio.
2. Il registro provinciale è tenuto dalla ripartizione
provinciale Presidenza e l’ iscrizione in esso è
disposta dal Presidente della Giunta provinciale.
3. L’ iscrizione in una o più sezioni del registro
provinciale è condizione necessaria per accedere ai
contributi pubblici, per stipulare le convenzioni e
per beneficiare delle apposite agevolazioni fiscali.
4. Hanno diritto all’ iscrizione nel registro provinciale
le organizzazioni di volontariato che perseguono
in territorio provinciale le finalità di cui all’
articolo 1, che abbiano i requisiti di cui all’ articolo
3 e che alleghino alla domanda copia dell’ atto costitutivo
e dello statuto o degli accordi degli aderenti.
5. Le organizzazioni iscritte nel registro provinciale
sono tenute a presentare una relazione annuale
sulle attività svolte ed a conservare la documentazione
relativa alle entrate di cui all’ articolo 4, comma
1, con l’ indicazione nominativa dei soggetti eroganti,
fatto salvo l’ anonimato, quando richiesto, e
limitatamente alle offerte di privati.
6. Il Presidente della Giunta provinciale dispone
d’ ufficio, avvalendosi degli uffici provinciali e
delle strutture di altre istituzioni pubbliche periferiche
competenti in materia, la revisione periodica
delle sezioni del registro provinciale al fine di verificare
il permanere dei requisiti e l’ effettivo svolgimento
dell’ attività di volontariato da parte delle
organizzazioni iscritte sulla base di criteri che saranno
precisati con regolamento di esecuzione della
presente legge.
7. Il Presidente della Giunta provinciale, in
caso di gravi irregolarità nella gestione delle attività
di volontariato o del venir meno dei requisiti prescritti,
sentito l’ Osservatorio provinciale di cui al
successivo articolo 8, dispone con provvedimento
motivato la cancellazione dell’ organizzazione di volontariato
dalla corrispondente sezione del registro
provinciale in cui è iscritta.
8. Con il provvedimento di diniego dell’ iscrizione
o di cancellazione dal registro provinciale
è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla sua
comunicazione, alla Giunta provinciale, la quale si
esprime entro sessanta giorni dalla presentazione
dello stesso. Avverso la decisione della Giunta provinciale,
l’ organizzazione di volontariato può adire
l’ autorità giudiziaria competente entro trenta giorni
dalla sua comunicazione alle modalità di cui all’
articolo 6, comma 5, della legge 11 agosto 1991, nº
266.
9. La Presidenza della Giunta provinciale è tenuta
ad inviare annualmente all’ Osservatorio nazionale
per il volontariato, ai sensi dell’ articolo 6 della
legge 11 agosto 1991, n. 266, copia aggiornata del
registro di cui al presente articolo.

ARTICOLO 6
Convenzioni
1. L’ amministrazione provinciale, gli enti locali
e gli altri enti pubblici responsabili della gestione
di servizi nel territorio provinciale nei settori di cui
all’ articolo 5, comma 1, della presente legge, possono
stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato
iscritte da almeno 6 mesi nel registro
provinciale che dimostrino adeguate risorse umane
e capacità operative.
2. La convenzione individua:
a) l’ oggetto e la durata del rapporto convenzionale;
b) la dotazione e la qualificazione del personale
volontario ed eventualmente di quello dipendente
o autonomo utilizzato dall’ organizzazione
di volontariato stessa;
c) le modalità per la messa a disposizione da parte
dell’ ente responsabile dei servizi del proprio
personale, per l’ accesso alle strutture ed il loro
utilizzo, per l’ informazione necessario a sostegno
del servizio prestato dai volontari;
d) le modalità per l’ espletamento delle attività di
volontariato nei servizi ovvero a favore dei singoli
o della comunità locale, con carattere di
continuità e nel pieno rispetto dei diritti e della
dignità degli utenti;
e) la disciplina dei rapporti finanziari tra l’ ente
pubblico e l’ organizzazione di volontariato, i
quali devono prevedere tra l’ altro;
1) l’ eventuale rimborso, parziale o totale, delle
spese di allestimento e di gestione delle
strutture, delle attrezzature e dei servizi necessari
all’ espletamento dell’ attività oggetto
della convenzione;
2) il rimborso degli oneri per le prestazioni di
lavoro dipendente o autonomo impiegato
nell’ attività di volontariato, esclusivamente
nei limiti riconosciuti necessari a sostenere e
garantire il regolare funzionamento dell’ attività
stessa od occorrenti per qualificarla o
per specializzarla;
3) il rimborso, d’ intesa con l’ ente convenzionante,
delle spese effettivamente sostenute
dai volontari per l’ addestramento e l’ aggiornamento,
nei limiti riconosciuti dall’ organizzazione
di appartenenza, fatta esclusione
per la corresponsione di compensi sotto
qualsiasi forma;
4) le modalità di erogazione dei finanziamenti,
anche in via anticipata;
f) l’ obbligo di frequenza, da parte dei volontari e
del personale impiegato nell’ attività di volontariato,
a corsi di formazione organizzati dalla
Provincia o da altri enti o associazioni che siano
riconosciuti strumentali al regolare funzionamento
dell’ attività oggetto della convenzione;
g) la periodicità delle relazioni concernenti l’ attività
svolta dall’ organizzazione di volontariato;
h) le modalità dei controlli dell’ ente o istituzione
pubblica sul regolare svolgimento e sulla qualità
dell’ attività di volontariato oggetto della convenzione

ARTICOLO 7
Criteri prioritari per la stipulazione di convenzioni
1. L’ amministrazione provinciale e gli enti
pubblici dipendenti dalla Provincia o il cui ordinamento
rientra nella competenza legislativa propria
o delegata, e le relative aziende, anche ad ordinamento
autonomo, nonché gli enti sottoposto a vigilanza
e tutela della Provincia, sono autorizzati a
stipulare convenzioni prioritariamente con organizzazioni
di volontariato che svolgono la propria attività
principalmente in provincia di Bolzano e siano
quindi inserite nel contesto socio – economico della
stessa, che siano dotate di strutture organizzative e
tecniche, nonché di risorse umane particolarmente
specializzate, da definire con regolamento di esecuzione
della presente legge, al fine di assumersi compiti
nei settori elencati all’ articolo 5, lettere a), b), c)
e d).
Le convenzioni sono stipulare prioritariamente
con le organizzazioni di volontariato che operano
sul territorio direttamente interessato dalle attività
oggetto della convenzione, che dispongono di un
numero di volontari adeguato al fabbisogno e ad
assicurare la continuità delle prestazioni.
3. La Giunta provinciale, sentito l’ Osservatorio
provinciale del volontariato di cui al successivo articolo
8, emana le direttive per assicurare nel regime
di convenzione il pluralismo delle organizzazioni di
volontariato, il rispetto della dignità e delle convinzioni
eriche, religiose e culturali degli utenti e l’ osservanza
del segreto professionale.
4. Le prestazioni delle organizzazioni di volontariato
in regime di convenzione sono, fatta salva la
facoltà della Giunta provinciale di fissare una quota
di rimborso spese, gratuite per tutti i cittadini
italiani, gli apolidi e per gli stranieri residenti o che
soggiornano, anche temporaneamente, nel territorio
provinciale.
5. Le organizzazioni di volontariato che erogano
interventi assistenziali, sanitaria, formativi, educativi
o culturali, devono, ove possibile, assicurare
l’ impiego di personale volontario che sia in grado di
comunicare nella lingua dell’ utente.

ARTICOLO 8
Osservatorio provinciale del volontariato
1. E’ istituito presso la Presidenza della Giunta
provinciale l’ Osservatorio provinciale del volontariato,
cui compete:
a) fissare criteri per la tenuta del registro provinciale
delle organizzazioni di volontariato;
b) fornire ogni elemento utile per la promozione e
lo sviluppo del volontariato;
c) esprimere parere su progetti sperimentali elaborati
in collaborazione con gli enti pubblici,
da organizzazioni iscritte nel registro provinciale
per favorire l’ applicazione di metodologie di
interventi particolarmente avanzate;
d) individuare forme di sostegno e consulenza per
progetti di informatizzazione di banche dati
nei settori di cui all’ articolo 6, comma 1;
e) proporre iniziative di formazione ed aggiornamento
dei volontari per la prestazioni dei servizi,
ivi compresa la formazione linguistica;
f) pubblicare un rapporto biennale sull’ andamento
del fenomeno del volontariato nell’ ambito
della provincia di Bolzano, avendo particolare
riguardo allo stato di attuazione della normativa
vigente in materia;
g) promuovere un’ informazione adeguata, anche
attraverso i mass media e nell’ ambito di manifestazioni
pubbliche anche di ampio respiro dell’
attività di volontariato;
h) collaborare con l’ Osservatorio nazionale del volontariato.
2. Le funzioni amministrative di supporto all’
Osservatorio provinciale del volontariato sono assunte
dalla Presidenza della Giunta provinciale,
che può avvalersi anche del personale, dei mezzi e
del servizi messi a disposizione degli assessori provinciali
competenti per materia.
3. L’ Osservatorio provinciale del volontariato è
composto da:
a) il Presidente della Giunta provinciale o un assessore
delegato, che la presiede;
b) il direttore della Presidenza della Giunta provinciale,
con funzioni di vicepresidente;
c) sette esperti nel settore del volontariato, designati
dagli assessori provinciali competenti nelle
materie di cui all’ articolo 5, lettere a), b), c) e
d);
d) otto rappresentanti delle organizzazioni di volontariato
operanti nel territorio provinciale,
scelti dalla Giunta provinciale tra quelli designati
dalle organizzazioni iscritte nel registro
provinciale, assicurando un’ adeguata rappresentatività
dei settori di intervento di cui all’ articolo
5, comma 1.
4. L’ Osservatorio provinciale del volontariato è
nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica
per la durata della legislatura nel corso della
quale è intervenuta la nomina stessa. La sua composizione
deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi
linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall’
ultimo censimento generale della popolazione. E’
assicurata in ogni caso la rappresentanza del gruppo
linguistico ladino.
5. L’ Osservatorio provinciale del volontariato è
validamente costituito a maggioranza assoluta dei
suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta
dei presenti. Le funzioni di segretario dell’ Osservatorio
sono svolte da un funzionario provinciale della
Presidenza della Giunta provinciale di qualifica
funzionale non inferiori alla settima.
6. AI componenti dell’ Osservatorio provinciale
del volontariato è corrisposto, in quanto spetti, il
trattamento economico e di missione secondo la
vigente normativa provinciale.

ARTICOLO 9
Flessibilità nell’ orario di lavoro
1. AL personale della Provincia e degli enti
pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento
rientra nella competenza legislativa propria o delegata,
e relative aziende anche ad ordinamento autonomo,
che faccia parte di organizzazioni di volontariaro
iscritte nel registro provinciale, possono essere
concesse delle forme di flessibilità dell’ orario di lavoro
e delle turnazioni previste nella contrattazione
collettiva di comparto, compatibilmente con le esigenze
di servizio e limitatamente ai servizi di emergenza
o di altro valore sociale.

ARTICOLO 10
Fondo speciale per il volontariato

1. E’ istituito presso la Provincia il Fondo speciale
di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel
quale sono contabilizzati gli importi dovuti dagli
enti di cui all’ articolo 12, comma 1, del decreto legislativo
20 novembre 1990, n. 356, e dalle casse di
risparmio di cui all’ articolo 15 della legge 11 agosto
1991, n. 266, operanti nel territorio provinciale.
2. Il Fondo è finalizzato alla costituzione e gestione
di Centri di servizio a disposizione delle organizzazioni
di volontariato e da queste gestiti, con la
funzione di sostenerne e qualificarne le attività , secondi
i criteri e le modalità stabiliti nel decreto del
Ministero del Tesoro 21 novembre 1991.
3. Il Presidente della Giunta provinciale, o suo
delegato, presiede il comitato di gestione del Fondo
speciale. La Giunta provinciale nomina a far parte
del comitato stesso quattro rappresentanti delle
organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro
provinciale, maggiormente presenti nel territorio
provinciale.
4. La composizione del comitato deve adeguarsi
a quanto stabilito dall’ articolo 2, comma 2, del
decreto del Ministro del Tesoro del 21 novembre
1991 ed alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti
in provincia, quale risulta dall’ ultimo censimento
generale della popolazione.

ARTICOLO 11
Disposizioni finanziarie

1. Per le attività dell’ Osservatorio di cui all’ articolo
8 è autorizzata a carico dell’ esercizio finanziario
1993 la spesa di lire cento milioni, da iscriversi
su un apposito capitolo di spesa del bilancio di
previsione per l’ anno 1993.
2. ALla copertura dell’ onere indicato nel comma
1 si provvede mediante riduzione, per pari importo,
del fondo globale iscritto al capitolo 102115
dello stato di previsione della spesa per l’ anno 1993
(partita n. 1 dell’ allegato n. 3 al bilancio).
3. Gli stanziamenti di bilancio a carico degli
esercizi finanziari successivi sono stabiliti dalla legge
finanziaria annuale.
4. ALla copertura della spesa per compensi ed
indennità a favore dei componenti l’ Osservatorio
provinciale di cui all’ articolo 8, valutata in lire 2
milioni all’ anno, si provvede con lo stanziamento
iscritto al capitolo 12125 dello stato di previsione
della spesa per l’ anno 1993, che presenta sufficiente
disponibilità rispettivamente con corrispondenti
stanziamenti nei futuri bilanci della Provincia.
5. La concessione di contributi, sovvenzioni e
altre provvidenze di carattere economico, compresa
la messa a disposizione gratuita di immobili per
l’ espletamento di attività di volontariato, è disciplinata
dalle leggi provinciali di intervento nei singoli
settori, assicurandosi comunque il finanziamento
delle attività ed iniziative oggetto delle convenzioni
con le organizzazioni di volontariato, ai sensi dell’
articolo 7.

ARTICOLO 12
Variazioni al bilancio 1993
1. Nello stato di previsione della spesa per l’ anno
finanziario 1993 sono introdotte le seguenti variazioni,
sia in termini di competenza che di cassa:

1. Nello stato di previsione della spesa per l’ anno
finanziario 1993 sono introdotte le seguenti variazioni,
sia in termini di competenza che di cassa:
capitolo di nuova istituzione
51491 – Spese per progetti e iniziative dell’ Osservatorio
provinciale del volontariato (articolo 8
della legge)
COD/ 0.5.1.4./ 1.1.242.3.08.07/ Lire 100.000.000

1. Nello stato di previsione della spesa per l’ anno
finanziario 1993 sono introdotte le seguenti variazioni,
sia in termini di competenza che di cassa:
capitolo in diminuzione
102115 – Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti
da nuovi provvedimenti legislativi
(spese correnti) Lire 100.000.000

ARTICOLO 13
Norme finalità
1. Alle organizzazioni di volontariato che hanno
ottenuto il riconoscimento di idoneità ai sensi
dell’ articolo 3 della legge provinciale 1o marzo 1983,
n. 6, è concesso il termine di due anni, dalla data di
entrata in vigore della presente legge, per adeguare
i rispettivi atti costitutivi i statuti alle disposizioni
di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, al fine
di ottenere l’ iscrizione d’ ufficio nel registro provinciale.
2. Le convenzioni stipulate tra le organizzazioni
di volontariato e gli enti responsabili dei servizi,
ai sensi dell’ articolo 5 della legge provinciale 1o marzo
1983, n. 6, non possono essere tacitamente rinnovate
qualora le convenzioni stesse non rispettino i
contenuti di cui all’ articolo 3 della presente legge, e
le organizzazioni di volontariato degli statuti ai sensi del
comma 1 del presente articolo.
3. Le organizzazioni di volontariato iscritte nell’
apposito registro non necessitano dell’ autorizzazioni
di cui all’ articolo 20, comma 2, della legge
provinciale 30 aprile 1991, n. 13.
4. Fatto salvo quanto disposto nei commi 1 e 2,
è abrogata la legge provinciale 1o marzo 1983, n. 6.
5. In sede di prima applicazione della presente
legge e limitatamente alla durata della legislatura
in corso, i rappresentanti delle organizzazioni di
volontariato nell’ Osservatorio provinciale, di cui all’
articolo 8, comma 3, rispettivamente nel comitato
di gestione del Fondo speciale di cui all’ articolo 10,
comma 3, sono designati dalle organizzazioni di volontariato
operanti in provincia, prescindendosi
dalla loro iscrizione nel registro provinciale.
6. Sono abrogati l’ articolo 35 della legge provinciale
13 dicembre 1985, n. 17, sostituito dall’ articolo
9, della legge provinciale 11 luglio 1991, n. 19, e
l’ articolo 11 della legge provinciale 18 agosto 1988,
n. 33.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Provincia.
Bolzano, 1o luglio 1993

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