Non profit
Bollo auto: l’esenzione va richiesta una sola volta
Un dubbio di molti chiarito dalla circolare n. 186/E
Sono assalito da un grosso dubbio. Non mi è ancora chiaro, infatti, se mio figlio che ha appena compiuto 22 anni, disabile da diverso tempo a causa di un grave incidente, regolarmente munito di un?automobile adattata, deve presentare ogni anno tutta la documentazione necessaria per richidere l?esenzione dal pagamento del bollo, oppure se, una volta, presentata tale domanda, viene rinnovata automaticamente di anno in anno, senza ulteri adempimenti. Non sono riuscito ad avere informazioni precise. Mi piacerebbe quindi avere dei chiarimenti su che cosa prevede la Legge in proposito.
Pino R. (Pa )(e mail)
Risponde Carlo Giacobini
Per prima cosa vorrei dire al nostro lettore che la sua domanda, oltre ad essere interessante, è anche di scottante attualità. Proprio in questo periodo, con l?inizio dell?anno nuovo, al Centro per la Documentazione Legislativa viene ripetutamente chiesto, infatti, se le pratiche per l?esenzione dal pagamento del bollo auto, debbano essere ripresentate ogni anno dagli interessati. Un dubbio il suo che, evidentemente, riguarda anche molte altre persone disabili. La sua lettera mi offre la possibilità di precisare che grazie ad un?apposita circolare emessa proprio di recente dal Ministero delle Finanze ogni dubbio in merito viene chiarito. È parere di chi risponde sottolineare infatti che la Circolare del Ministero delle Finanze (Dipartimento delle Entrate – Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il contenzioso Tributario) datata 15 luglio 1998, n. 186/E, sia molto chiara in proposito. Riportiamo quindi, quanto segnalato nelle ultime righe (quelle che riguardano in specifico la sua richiesta) dove, si afferma testualmente: ?(…) l?esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, una volta riconosciuta, deve considerarsi valida fino a quando sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi che l?hanno giustificata, senza l?onere di ulteriori adempimenti da parte dei destinatari?.
Quanto evidenziato nella circolare toglie ogni dubbio. Non è pertanto necessario presentare alcuna nuova istanza o documentazione di sorta, fino a quando persistono i requisiti che l?hanno giustificata.
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