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Blocco (con deroga) agli insegnanti di sostegno

Ecco il testo definitivo del decreto Tremonti

di Sara De Carli

«Per l’anno scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio d’insegnamento nell’organico di fatto dell’anno scolastico 2009/2010, fatta salva l’autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente, da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità, di cui all’articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

È questo il comma 15 dell’articolo 9 della manovra di Tremonti, così come è apparso ieri in Gazzetta Ufficiale. Confermato quindi il blocco degli insegnanti di sostegno, ma con l’apertura di uno spiraglio per gli alunni disabili gravi, secondo la definizione di gravità data dalla legge 104 e cioè «qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione».

Il tema viene ripreso nell’articolo 10 della manovra, relativo alla riduzione della spesa in materia di sanità. Qui al comma 5 si dice che «la sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui all’articolo 3, comma 1 della legge n 104/1992 (cioè la definizione di “persona handicappata”, ndr) è accertata dalle Asl». Nel verbale della Asl, si precisa, deve essere specificata l’eventuale gravità, tenendo conto delle classificazioni internazionali dell’Oms. «I componenti del collegio sono responsabili di ogni eventuale danno erariale».

Nel piano educativo individualizzato, poi, vengono elaborate le «proposte relative all’individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all’istruzione e all’educazione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l’integrazione e l’assistenza dell’alunno disabili richieste dal piano educativo individualizzato».

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