Welfare

Biotestamento, sì dalla Camera

Ora tocca al Senato. Ma su cibo e idratazione non conta volontà paziente. E tu cosa ne pensi? Vota il sondaggio

di Redazione

La Camera ha approvato il disegno di legge sul biotestamento, a scrutinio segreto, con 278 sì, 205 no, e 7 astenuti. La maggioranza ritrova compattezza, grazie anche all’appoggio dell’Udc. Il testo, nato nel 2008 sulla scia della vicenda di Eluana Englaro, sostanzialmente lascia l’ultima parola al medico sul fine vita del paziente. Ora, perché sia legge dello Stato, il testo deve tornare al Senato per la terza e ultima lettura.

Dopo un iter parlamentare di oltre due anni (e non ancora concluso), la Camera ha approvato gli otto articoli del disegno di legge. Ecco il contenuto del testo di 8 articoli. Non sono più 9, come nel testo approvato nel 2009 in Senato, perché è stato soppresso l’intero articolo 8, che prevedeva il via libera del giudice tutelare in caso di divergenza tra familiari (in assenza del fiduciario) e medico curante.

Ma ecco in sintesi le modifiche al testo originario trasmesso dal Senato (scaricalo in allegato) alla Camera.

NO ALL’EUTANASIA. E’ stato confermato il no all’eutanasia e il carattere non vincolante delle Dat. Scompare invece il collegio di medici chiamato a intervenire, in forma sempre non vincolante, in caso di controversia tra fiduciario e medico curante.

NUTRIZIONE ARTIFICIALE – L’alimentazione e l’idratazione artificiali non faranno parte delle dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat), ma potranno essere sospese in casi eccezionali, quando il paziente «in stato terminale» non è più in grado di assimilarle e quando «le medesime risultino non più efficaci».

STATO VEGETATIVO E MALATI TERMINALI – La legge non è rivolta solo ai pazienti in stato vegetativo, ma anche ai malati terminali. La Dat però assumerà valore solo nel momento in cui ci sarà «accertata assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale».

REGISTRO UNICO – Sarà valida solo la Dat espressa nelle forme previste dalla legge (con un registro telematico nazionale con un unico archivio, di cui sarà titolare il ministero della Salute). Escluse altre dichiarazioni che non potranno essere usate per ricostruire le volontà della persona. Nelle Dat si potranno indicare solo i trattamenti che si desidera attivare (fatti salvi quelli sproporzionati o sperimentali cui ancora si può dire no).

ASSISTENZA – Ai pazienti in stato vegetativo sarà garantita «l’assistenza ospedaliera, residenziale e domiciliare» prevedendola tra i livelli essenziali di assistenza.

FIDUCIARIO O FAMILIARI – In assenza della nomina di un fiduciario, la Dat prevede che i suoi compiti saranno adempiuti dai familiari (a partire dai genitori) indicati dal Codice Civile.

PARERE MEDICO – Le volontà espresse dal paziente nelle Dat rimangono non vincolanti per il medico curante.

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