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Bilanci delle onlus, consigli in extremis

Questa scadenza assume la valenza di un obbligo di natura civilistica (di Antonio Cuonzo).

di Redazione

Tra i mille e più adempimenti di natura amministrativa e contabile a carico degli enti non profit, la cui complessità di individuazione, prima, e di ottemperanza, poi, è stata fatta presente a gran voce al ministro Tremonti dal cardinale Tettamanzi, vi è la redazione del bilancio d?esercizio che, con riferimento alle onlus, presenta a fine mese il suo termine di scadenza. La redazione del bilancio d?esercizio riveste per le onlus una peculiare caratteristica dovuta al fatto che, come già sottolineato dalla dottrina, le norme fiscali in tema di organizzazioni non lucrative di utilità sociale travalicano il loro ambito di applicazione per riversare i propri effetti in ambito civilistico. Le disposizioni del Codice civile in tema di bilancio si occupano di fatto solo degli enti che esercitano attività di natura imprenditoriale con la conseguenza che i non profit ?puri? ne sembrerebbero esonerati. Per le onlus la questione è differente in quanto le norme fiscali originanti detta qualifica impongono all?ente in questione, pena la decadenza dallo specifico e favorevole regime impositivo, un?espressa clausola statutaria che preveda “l?obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale” che, di fatto, assume tutta la valenza di un vero e proprio obbligo di natura civilistica. È quindi pacifico che, anche in assenza di attività connesse, che non concorrono com?è noto alla formazione del reddito ma che rimangono pur sempre attività commerciali, si debba in ogni caso redigere un bilancio d?esercizio. Contabilità fiscale Accanto a questo principale obbligo, di stretta derivazione fiscale, ve n?è un altro attinente più propriamente l?ambito dispositivo in tema di contabilità fiscale (cfr art. 20-bis del dpr 600/73) il quale richiede che, in relazione all?attività complessivamente svolta, l?ente rediga scritture contabili cronologiche e sistematiche e rappresenti adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell?esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell?organizzazione. Quanto sopra illustrato, quindi, comporta che, almeno per le onlus con esercizio amministrativo coincidente con l?anno solare, la fine del mese in corso rappresenti il termine ultimo di redazione del bilancio d?esercizio. Come redigere il bilancio Ma come si redige il bilancio di una onlus? Il problema è delicato dato che, a differenza di quanto accade per gli enti commerciali dove, da anni, tecnici e operatori del settore hanno focalizzato i loro sforzi nella ricerca di quelli che fossero i corretti principi di redazione del bilancio atti a rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell?ente, nel cosiddetto Terzo settore tutto sembra essere rimesso alla diligenza di chi amministra. Le norme fiscali in tema, infatti, si limitano a dire che “l?apposito documento” deve rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell?ente e deve distinguere le attività connesse da quelle istituzionali. Sembra massima la libertà schematica applicabile, dunque, assistita tecnicamente solo dalle raccomandazioni predisposte dalla Commissione aziende non profit del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. Anche in relazione alle rilevazioni contabili, l?ottemperanza degli obblighi normativi sembra essere rimessa alla diligenza degli amministratori (“scritture contabili cronologiche e sistematiche atte a esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere”) questa volta, però, con qualche indicazione in più. Gli obblighi contabili si considerano assolti qualora la contabilità consti di libro giornale e libro degli inventari. In fin dei conti, quanto detto può solo evidenziare lo stato di disagio in cui versa il settore, forse causato dalla convinzione, in parte rimossa negli ultimi tempi, dell?irrilevanza quantitativa delle rilevazioni contabili e amministrative dell?intero Terzo settore, convinzione, questa, comprovata dal fatto che, al di sotto di determinate soglie quantitative (51.645,69 euro conseguiti in un anno) il bilancio possa essere sostituito da un rendiconto delle entrate e delle spese, mentre superate altre determinate soglie quantitative (1.032.913,80 euro per 2 anni consecutivi), diventa necessario allegare al bilancio una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori contabili. L?unico ausilio possibile perviene, persa l?occasione di riformare il settore attraverso la grande riforma fiscale in corso, dall?eterogenea composizione della citata Commissione aziende non profit del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti che annovera tra i suoi componenti amministratori di enti non profit più che adeguatamente strutturati e quindi in grado di contribuire di fatto al miglioramento dell?efficienza amministrativa dell?intero Terzo settore.

Antonio Cuonzo

Il punto Il 30 aprile scade il termine per presentare il bilancio d?esercizio delle onlus. Una scadenza delicata, che assume tutta la valenza di un vero e proprio obbligo di natura civilistica. Antonio Cuonzo dà alcune coordinate per comprende chi deve redigere il bilancio e come.

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