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Bergamo: perché il comune ha vinto i ricorsi sull’azzardo e cosa resta da fare

L'8 marzo ha segnato un punto di rottura e soprattutto di svolta importante per le politiche territoriali di contrasto al gioco d'azzardo sui territori: il Tar di Brescia ha rigettato i ricorsi di Lottomatica, Lotterie nazionali e Lotto Italia contro i provvedimenti del Comune di Bergamo. Un sindaco può e deve agire a tutela dei suoi cittadini, della loro salute e sicurezza: questo ha decretato il Tar. Resta però aperto il nodo dei "Gratta&Vinci". Ecco i punti su cui riflettere

di Marco Dotti

L'8 marzo ha segnato un punto di rottura e soprattutto di svolta importante per le politiche territoriali di contrasto al gioco d'azzardo. Qualcosa si è rotto nell'architettura del convenience gambling. Con questo termine – convenience significa "comodità", ma per estensione anche "vicinanza" e "prossimità" – i ricercatori più autorevoli designano quelle forme di azzardo di massa, capillarmente diffuse, il cui consumo risulta facilmente accessibile, senza soglie o barriere. Comodo e, proprio per questo, ancor più pericoloso: è l'azzardo mediato tecnologicamente, istantaneo nella sua fruizione, concepito e progettato come un prodotto ad altissima nocività. L'addiction, insegna la ricercatrice del MIT Natasha Dow Schull, è by design: nella progettazione e nella programmazione di trappole da parte di chi vende, non certo nella "colpa" di chi cade in trappola.

Rompere il flusso dell'offerta, per ridurre il consumo

Nel luglio scorso, partendo da un approccio molto concreto al problema il comune di Bergamo decise di limitare il consumo e la vendita di azzardo legale, con l'esclusione, per ragioni unicamente tecnico-giuridiche, del Lotto tradizionale, del Bingo e del Totocalcio, in 3 fasce orarie della giornata, individuate dopo un approfondito lavoro di raccolta dati e un accurato studio socio-economico.

Secondo il Comune di Bergamo e il sindaco Gori questa semplice "rottura" temporale in una dinamica di vendita/consumo che non è solo senza barriere fisiche all'accesso (l'azzardo viene venduto ovunque), ma anche immersivo (senza soluzioni di continuità temporale), potrebbe interrompere la compulsione che si trova alla base della maggior parte dei casi di patologia individuale e relazionale generati dal conveninece gambling.

Dalle 7.30 alle 9.30, dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 21 a Bergamo non si può scommettere, comprare Gratta&Vinci, giocare a slot e Vlt. Un provvedimento semplice, ma tanto più efficace – ne parliamo diffusamente anche sul numero di Vita in edicola da sabato – perché ha inciso radicalmente sulla spesa in azzardo dei cittadini. Suscitando, ovviamente, una serie di ricorsi al Tar da parte di chi, su quella spesa, fa business milionari. Ma le logiche che devono muovere un sindaco sono altre, tra l'altro ben definite dalla Costituzione: guardare ai beni primari di sicurezza, socialità, salute dei cittadini. E al fatto che la sacrosanta libertà d'impresa non pregiudichi, però, quei beni primari. lo dispone l'articolo 41 della Costituzione. Non a caso, ieri, il sindaco Giorgio Gori ha precisato che non si tratta di una vittoria del solo Comune di Bergamo, ma di tanti comuni italiani che si stanno impegnando su questo tema.

Lotto marzo: la vittoria di Bergamo è una vittoria di tutti, per tutti

L'8 marzo ha segnato un punto di svolta, un breaking point non solo per il Comune di Bergamo, ma per tutti gli enti locali impegnati nel contrasto all'azzardo di massa in nome dei principi costituzionali nella tutela di salute e sicurezza dei loro cittadini e dei loro territori. L'8 marzo, infatti, il Tar di Brescia, respingendo i poderosi e, supponiamo, costosi ricorsi di Lottomatica, Lotto Italia e Lotterie Nazionali ha messo nero su bianco la possibilità della svolta. Nelle tre sentenze che hanno respinto i ricorsi dei signori dell'azzardo e persino in quella che ha accolto della Fit, la Federazione Italiana Tabaccai, sul 10eLotto, il tribunale ha chiarito un importante principio: un sindaco e la sua ammimistrazione comunale possono introdurre limitazioni alla vendita di scommesse, slot machine etc. nella propria città.
Che cosa scrive nella motivazione della sentenza il Tribunale Amministrativo? Scrive che agire è importante, ma cruciale è che il sano pragmatismo sia fondato su un'attività di indagine e ricerca seria. Questo, nonostante vi sia un'asimmetria informativa fortissima: come da anni denunciamo sul nostro magazine, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, quindi il Ministero dell'Economia da cui l'Agenzia dipende e, va da sé, i concessionari dell'azzardo legale possiedono dati sui flussi di denaro che investono i territori. Dati che l'amministrazione centrale non mette a disposizione dei decisori politici territoriali e nemmeno – non essendo coperti da segreto di Stato, non è comunque difficile capire perché – di ricercatori, studiosi e liberi cittadini,

In attesa che le istituzioni colmino questo vergognoso gap informativo, chi volesse leggere le sentenze su Bergamo e farsi un'dea del problema, può liberamente farlo qui, le elenchiamo con nome della società ricorrente: Lottomatica (qui la sentenza), Lotto Italia (qui la sentenza), Lotteria Nazionali (qui la sentenza), Federazione Italiana Tabaccai (qui la sentenza).

Contro l'asimmetria informativa e i dati che i Monopoli non danno

Ciò nonostante, grazie a un'équipe di ricerca di primordine, a Bergamo qualche bel dato si è riusciti a scovarlo. E anche il Tar, leggendo quei dati, ammette che la spesa pro-capite dei cittadini in azzardo è impressionante. Così, per il Tar, testualmente «i dati che il Comune ha potuto acquisire, nonostante la limitata esibizione di essi da parte dell’Agenzia e, in particolare, gli studi epidemiologici elaborati non solo con riferimento all’intero territorio nazionale, ma anche con specifica attenzione al territorio comunale, appaiono sufficienti a integrare le condizioni per l’esercizio del potere che il Comune ha utilizzato in un’ottica cautelare, di tutela della salute pubblica, per rispondere a un’esigenza di risposta resasi più pressante per l’impressionante dato relativo alla spesa pro-capite per il gioco d’azzardo nella città di Bergamo, non contestato, nella sostanza, da parte ricorrente. (…) L’adozione del regolamento risulta, dunque, essere una scelta ponderata e maturata, operata sulla scorta dei preoccupanti dati reperiti, pur con i limiti propri di ogni indagine statistica, ma, di fatto, non smentiti dalla documentazione prodotta in atti».

Non solo, ma nel ricorso (rigettato) di Lotterie Spa, nella motivazione i giudici sanciscono che «Il sindaco, esercitando poteri che senza dubbio l’art.50, comma 7, del d.lgs. 267/2000 gli attribuisce, non altro ha adottato che un’ordinanza finalizzata alla tutela della salute dei suoi cittadini e dei minori in particolare, essendo quest’ultimi i soggetti maggiormente attratti dagli apparecchi che consentono vincite in danaro, e quindi a rischio di dipendenza da tale tipo di gioco. (…) Il regolamento prima e l’ordinanza sindacale poi, hanno inteso proprio perseguire l’obiettivo di garantire salute e serenità alla popolazione locale, mediante la riduzione dell’orario in cui è possibile esercitare il gioco, a tutela di fasce della popolazione più deboli, (…) ma anche quella giovane, precludendo il gioco in orari in buona parte non coperti dalla frequenza scolastica e in cui il controllo è difficilmente esercitabile». (Per una precisa e rigorosa ricostruzione dei fatti, rinviamo a questo accurato articolo qui).

«Le bon Dieu est dans le détail»

Resta quel ricorso della Federazione Italiana Tabaccai perso dal comune. Una questione di dettaglio? Forse, ma il dettaglio è cruciale. Se lo sia per Dio o per il buon Diavolo, si vedrà. Diciamo che il dettaglio non riguarda in sé il 10eLotto, "prodotto" di gioco particolare – sul quale torneremo nei prossimi giorni -, ma soprattutto il Gratta&Vinci. Per il Tribunale di Brescia, 10eLotto e Gratta&Vinci funzionano in maniera differente rispetto agli altri giochi disciplinati dal regolamento perché si trovano in regime di monopolio. La loro vendita, in sostanza, è autorizzata da una concessione del Monopolio di Stato, non suscettibile, in quanto tale, di alcuna regolamentazione da parte di autorità diverse da esso.

Gratta&Vinci: la ratio scricchiolante del "monopolio"

Per capire il ragionamento del Tar, non bisogna fermarsi alla sentenza che accoglie il ricorso dei Tabaccai, ma andare a scavare, con buona prassi esegetica anche nelle pieghe delle altre tre. Lo faremo nei prossimi giorni, con esperti che analizzeranno il "dettaglio" non dal punto di vista unicamente giuridico, ma anche da quello logico, clinico e strutturale il "gran problema". Poniamoci già oggi, però, una domanda. Anche qui, cruciale: davvero il Gratta&Vinci è un "prodotto" assimilabile al 10eLotto perché venduto in regime di monopolio? Secondo il Tar «L’autorizzazione conseguente alla concessione, da parte di AMD, dell’esercizio delle attività in regime di monopolio non appare, dunque, suscettibile di limitazioni da parte del Sindaco». Ripetiamo la questione: ma il Gratta&Vinci sottostà davvero a questo regime di monopolio? È davvero così? A chi scrive pare proprio di no.

La ratio del 10eLotto e Gratta&Vinci hanno, a parer nostro, caratteristiche diverse. Mentre l’apertura di una ricevitoria per la raccolta del gioco del Lotto può essere richiesta soltanto da chi è già titolare di una rivendita ordinaria o speciale dei generi di monopolio, la vendita per quello che riguarda le lotterie ad estrazione istantanea è semplicemente consentita in punti vendita autorizzati, di cui possono far parte le ricevitorie del lotto, i tabaccai, le aree di servizio autostradali, i bar, le edicole ed altre categorie. Si tratta quindi di giochi non soggetti a regime di monopolio in senso stretto. Non solo, ma le sentenze che hanno dato ragione al Comune non parlano di una minore pericolosità o compulsività del Gratta&Vinci rispetto agli altri giochi.

Un invito al dibattito: su cosa dobbiamo a ragionare

Nell'accogliere il ricorso della Federazione Italiana Tabaccai, il Tribunale di Brescia ha sostenuto che, al di là della questione del regime di monopolio (ripetiamolo: vale la stessa ratio per 10eLotto e Gratta&Vinci? Secondo noi no, ma ne discuteremo), vi sia meno pericolosità sociale, rispetto all'ambiente, da parte di questi due prodotti, rispetto ad altre forme di gambling. Ecco che cosa scrive il Tribunale in questa sentenza: «peraltro, i due giochi in questione (10eLotto e Gratta&Vinci) non sarebbero accumunabili agli altri descritti (…)». Slot machine e videolottery, per il Tribunale, che si richiama a una precedente sentenza del Tar del Veneto, «appaiono più insidiosi, ad esempio delle scommesse ippiche e sportive, perché “implicano un contatto diretto ed esclusivo tra l’utente e la macchina senza alcuna intermediazione umana volta a disincentivare, per un normale meccanismo patologico legato al senso del pudore, l’ossessione del gioco, specie nella fase iniziale del processo di dipendenza patologica”». E qui torniamo alla questione, per nulla oziosa ma sostanziale, di partenza: il convenience gambling.

Sempre nella sentenza che dà ragione alla FIT, si fa un cenno a un altro grande tema di dibattito, quello degli ambienti di gioco: scrive il Tar della Lombardia, «10eLotto e Gratta&Vinci non presentano tale caratteristica, comune, invece, agli altri tipi di gioco d’azzardo elencati nel Regolamento comunale prima e nell’ordinanza comunale poi, così come ben diverse sono le condizioni ambientali che caratterizzano sale giochi e tabaccherie/ricevitorie (frequentate da utenza differenziata e presidiate dal controllo funzionale dell’esercente)». C'è di che ragionare e discutere.

Nel 2012, uno studio dell'Università di Yale apparso sul "Journal of Adolescent Health" evidenziava come proprio l'ambiente spesso confortevole e famigliare che favorisce il passaggio di mano in mano (spesso la mano è di parenti o amici), delle lotterie istantanee sia veicolo di dipendenza. Soprattutto fra gli adolescenti, Spesso ricevuto come regalo, un Gratta&Vinci può diventare esplosivo in termini di addiction. Soprattutto per le generazioni future.

Il dibattito è aperto.

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