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Beni culturali: agevolazioni ad ostacoli

Deducibili le donazioni a favore cultura e spettacolo, con mille condizioni e adempimenti a carico degli enti

di Benedetta Verrini

Il ministero dei Beni culturali ha disposto agevolazioni fiscali per chi investe in cultura. La misura giunge in attuazione del Collegato alla Finanziaria, che aveva indicato, per il 2001, una somma compatibile pari a 270 miliardi. Con questo regolamento (pubblicato in GU del 27 luglio 2001, n.173) sono stati individuati i destinatari dei contributi in denaro – deducibili dal reddito d’impresa – e le condizioni per poter usufruire dei contributi (assenza del fine di lucro e perseguimento di finalità culturali). Come evidenziato da Vita (si veda il n. 5) all’indomani del sì al Collegato, la disciplina di ripartizione dei fondi tra i soggetti beneficiari non brilla per chiarezza e viene vincolata all’adempimento di un complesso meccanismo di comunicazioni.

Il recente provvedimento del ministero dei Beni culturali coglie il dettato (per la verità piuttosto vago) dell’articolo 38 del Collegato alla Finanziaria 2000 (L.342/2000) e identifica i soggetti che possono beneficiare di erogazioni liberali, determinando anche, in relazione alla somma complessivamente disponibile – 270 miliardi – la quota destinata a ciascuno. Tra essi ci sono lo Stato, le Regioni e gli enti locali, le persone giuridiche pubbliche o private che abbiano ricevuto, nel quinquennio precedente all’erogazione, aiuti finanziari dal Fondo unico dello Spettacolo o sulla base di altre disposizioni di legge; associazioni, fondazioni e consorzi con particolari caratteristiche; persone giuridiche private titolari o gestori di musei, pinacoteche, aree archeologiche o raccolte di altri beni culturali, organizzati e aperti al pubblico.
Da un lato, il provvedimento premia chi investe in cultura, riconoscendo la deducibilità fiscale (salvo poi imporre un obbligo di comunicazione, entro il 31 gennaio prossimo, sull’ammontare delle somme erogate e sui beneficiari), dall’altro, impone un meccanismo di destinazione delle somme che potrebbe complicare la vita agli enti beneficiari. A norma dell’articolo 2 del decreto, se il totale delle somme erogate nel corso dell’anno di imposta si colloca sotto i 270 mld preventivati, allora la quota di ciascun soggetto corrisponderà esattamente a quanto ricevuto nel corso dell’anno senza alcun correttivo. Ma se il totale delle somme donate nel corso dell’anno dovesse essere superiore a 270 mld, sarà necessario effettuare una ripartizione in quote, e gli enti beneficiari dovranno riversare allo Stato una somma pari al 37% della differenza tra l’erogazione effettivamente ricevuta e la quota assegnata. Per far “quadrare i conti”, il ministero dei Beni culturali dovrà, entro il 31 marzo 2002, provvedere a una comunicazione al centro informativo dell’Agenzia delle entrate, dell’elenco dei soggetti erogatori e l’ammontare delle relative erogazioni.
Info: www.beniculturali.it

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