Non profit
benefici d’inquadramento a favore degliassistenti sociali degli istituti diprevenzione e di pena
di Redazione
Legge 8 agosto 1977, n. 575 (in Gazz. Uff., 25 agosto 1977, n. 231).
— Estensione dei benefici d’inquadramento di cui all’art. 84, commi
ottavo e nono, della l. 26 luglio 1975, n. 354, a favore degli
assistenti sociali della carriera di concetto degli istituti di
prevenzione e di pena, trasferiti con d.ministeriale 22 aprile 1976
dal ruolo del servizio sociale per minorenni nel corrispondente ruolo
del servizio sociale per adulti.
Art. 1.
I benefici di inquadramento previsti dall’articolo 84, commi ottavo
e nono, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono estesi al personale
della carriera di concetto degli istituti di prevenzione e di pena
immesso nel ruolo degli assistenti sociali per minorenni a seguito di
concorso e successivamente trasferito nel ruolo degli assistenti
sociali per adulti con decreto ministeriale 22 aprile 1976.
Art. 2.
L’inquadramento nelle varie classi di stipendio della qualifica di
assistente sociale a favore del personale di cui all’articolo 1 della
presente legge è effettuato tenendo conto del periodo di attività
comunque retribuita e continuativamente svolta dal personale
medesimo, con mansioni di assistente sociale, negli istituti di
prevenzione e di pena o presso i consigli di patronato anteriormente
all’assunzione nei ruoli organici dell’amministrazione penitenziaria.
Entro tre mesi dal nuovo inquadramento gli interessati hanno
facoltà di richiedere il riscatto degli anni di servizio prestati ai
sensi del precedente comma, ai fini del trattamento di quiescenza e
della indennità di buonuscita.
Art. 3.
All’onere finanziario di L. 12.000.000, derivante dall’applicazione
della presente legge, si provvede mediante riduzione di pari importo
dello stanziamento del capitolo 2005 dello stato di previsione della
spesa del Ministero di grazia e giustizia per l’anno 1977 e dei
corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni del bilancio.
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