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Basilicata LR 26/96Interventi regionali per la pace e la cooperazione tra i popoli.
di Redazione
L.R. 8 maggio 1996, n. 26.
Interventi regionali per la pace e la cooperazione tra i popoli.
Art. 1. (Finalità).
La Regione Basilicata contribuisce all’affermazione del valore della pace, inteso come ripudio della violazione e della guerra nella risoluzione delle controversie internazionali e come attiva promozione dei diritti umani, della libera e democratica convivenza tra gli uomini e della cooperazione tra i popoli.
L’azione della Regione per il conseguimento di tali finalità si svolge nel rispetto delle competenze statali e delle procedure stabilite dalla legge n. 49 del 26/2/1987.
Art. 2. (Ambiti e principi generali).
Per il conseguimento dei fini, di cui all’art. 1, la Regione avanza proposte alla Direzione Generale del Ministero degli Affari Esteri di cui all’art. 10 della Legge 26/2/1987, n. 49, per favorire l’azione di enti locali, di altre istituzioni, di organismi associativi, culturali e di volontariato nei campi della cultura e dell’educazione alla pace e alla mondialità, della cooperazione tra i popoli e della solidarietà nei casi di emergenze belliche o calamitose.
Le proposte di cui al 1° comma dovranno comunque essere ispirate al rispetto delle diversità etniche e culturali dei popoli ed ai principi della autodeterminazione e dello sviluppo endogeno, con un’attenzione particolare al miglioramento della condizione femminile e dell’infanzia, al potenziamento delle capacità professionali dei giovani, ed alla protezione e valorizzazione delle risorse locali.
Art. 3. (Interventi nel campo della cultura e dell’educazione).
La Regione realizza i seguenti interventi nel campo culturale ed educativo:
a) la celebrazione, con cadenza annuale, di convegni di alto valore scientifico sui temi della pace, della non violenza, della solidarietà e dei diritti umani nel mondo;
b) l’istituzione presso la Biblioteca regionale e presso il Mediafor regionale, utilizzando il Centro Studi e Documentazione del Consiglio Regionale, di sezioni specializzate per la raccolta di materiale e testi utili alla diffusione della cultura di pace ed, in genere, di tutta la documentazione riguardante istituzioni e movimenti impegnati nella costruzione della cultura della pace e alla diffusione dei principi umanitari in campo internazionale;
c) l’attribuzione di due premi annuali da conferire, rispettivamente, in favore di una classe di scuola media inferiore e di una classe di scuola media superiore della Regione, le quali abbiano portato a compimento attività di formazione e di ricerca o abbiano realizzato mostre, pubblicazioni o materiali artistici coerenti con le finalità della presente legge; i relativi bandi vengono emanati entro il primo mese di ciascun anno scolastico, sentito il Comitato di cui al successivo art. 7;
d) la pubblicazione di tesi di laurea e la Concessione di premi di specializzazione universitaria sui temi della pace, della non violenza;
La Regione, inoltre promuove:
e) studi, ricerche scientifiche e laboratori popolari in tema di pace, di non violenza e di diritti fondamentali degli uomini, di nuovi rapporti tra organizzazione economico-produttiva e innovazione tecnologica finalizzati ad una politica per la pace;
f) la ricerca e la diffusione di modelli pedagogici e didattici interdisciplinari, diretti alla produzione di programmi scolastici per la pace, anche mediante corsi di aggiornamento rivolti agli insegnanti e docenti delle scuole di ogni ordine e grado della Basilicata;
g) la costituzione, in collaborazione con altri enti e istituzioni lucane, di una fondazione “Basilicata per la pace e la cooperazione”, con sede in Matera – Sassi – che abbia quali principali finalità:
– lo sviluppo e il coordinamento delle ricerche scientifiche, anche in collaborazione con enti ed istituzioni nazionali ed internazionali, sulle questioni relative allo sviluppo ed alla pace;
– la divulgazione dei risultati delle ricerche compiute.
Art. 4. (Interventi nel campo della cooperazione tra i popoli).
La Regione, avanza proposte alla Direzione Generale del Ministero per gli affari Esteri per favorire la cooperazione fra i popoli attraverso:
a) interventi di partecipazione “in loco” alle attività di formazione professionale di giovani in paesi in via di sviluppo finalizzati all’occupazione;
b) interventi nell’ambito sanitario e socio-assistenziale, con particolare riguardo all’infanzia e alla condizione familiare;
c) scambi culturali, scambi giovanili e gemellaggi tendenti a promuovere una migliore reciproca conoscenza con i popoli ed i paesi in via di sviluppo;
d) la realizzazione di almeno un progetto di sviluppo da completare entro l’arco di ciascuna legislatura, per la fornitura di beni, impianti e servizi per il soddisfacimento dei bisogni primari per la salvaguardia della vita umana e per l’innalzamento del livello di istruzione ovvero per la conservazione dell’equilibrio ecologico e del patrimonio culturale ed ambientale.
La Regione, inoltre, nel rispetto delle competenze statali, delle procedure stabilite dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, d’intesa con i competenti organi del Ministero degli affari esteri e sulla base di apposite convenzioni, fornisce:
a) assistenza tecnica e supporti logistici agli organismi pubblici e privati previsti dagli articoli 1 e 2 della suddetta legge, operanti nel territorio regionale, nella elaborazione di progetti e di programmi di cooperazione allo sviluppo fatte salve le prerogative di quelli indicati all’articolo 28 della citata legge n. 49;
promuove:
b) indagini e studi in materia di cooperazione internazionale;
c) interventi di formazione professionale e promozione sociale dei cittadini extra comunitari presenti sul territorio regionale, con lo scopo di favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro o il rientro nei paesi d’origine;
d) corsi di formazione professionale per quanti intendono recarsi ad operare nei paesi in via di sviluppo a titolo di volontariato;
e) la partecipazione, a livello consultivo, ai lavori delle Commissioni Consiliari Permanenti di un rappresentante degli extracomunitari presenti in regione, quando siano in discussione argomenti riguardanti la loro condizione lavorativa, residenziale, sociale o culturale;
f) la formazione di personale della Regione destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
g) il recupero di alloggi di proprietà pubblica da destinare all’ospitalità di personalità, di artisti e di intellettuali, espulsi dal proprio paese per motivi politici.
Art. 5. (Interventi straordinari di solidarietà).
La Regione assume iniziative per il soccorso urgente in favore delle popolazioni colpite da eventi bellici e calamitosi.
In particolare la Regione provvede:
a) all’istituzione di un fondo pubblico di solidarietà che la Giunta può utilizzare per situazioni di assoluta urgenza; a tale fondo possono aderire con quota minima di L. 500.000 tutti gli Enti Locali, le organizzazioni, le scolaresche e le associazioni della Regione e con quote minime di L. 100.000 tutte le persone fisiche interessate;
b) all’istituzione di un’anagrafe regionale di tutte le disponibilità materiali e di tutte le risorse umane finalizzate ad interventi di servizio e di ospitalità temporanea (famiglie affidatarie, strutture per l’insediamento provvisorio, ecc.);
c) alla creazione di un nucleo di esperti nel campo del soccorso e della protezione civile che, d’intesa con la Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo, o su richiesta della medesima, verifichi in loco le prime necessità da soddisfare e l’immediato fabbisogno di attrezzature, di viveri e generi di conforto.
La Giunta regionale, al verificarsi di eventi bellici o calamitosi, d’intesa con la Direzione Generale del Ministero degli Esteri, può assumere iniziative per interventi straordinari a favore delle popolazioni colpite, sentito il nucleo di esperti di cui al precedente punto c); in caso di mancato utilizzo totale o parziale degli stanziamenti annuali del fondo di cui al punto a) la somma residua può essere utilizzata in tutto o in parte per le finalità di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.
Art. 6. (Struttura operativa).
Per il conseguimento degli obiettivi della presente legge è istituito, presso la Presidenza della Giunta Regionale, una struttura operativa con il compito di assicurare il necessario supporto amministrativo e favorire il raccordo delle attività degli assessorati interessati.
Entro la fine di ogni anno la Presidenza della Giunta Regionale:
– riferisce al Consiglio sulle attività svolte e sulla situazione del Fondo di cui all’art. 5;
– predispone un programma che viene presentato al Consiglio per l’approvazione; tale programma, formulato previo parere del Comitato di cui all’art. 7, determina obiettivi e priorità annuali e pluriennali ed individua le relative iniziative.
Nel programma di cui al comma precedente si determinano i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse disponibili (1).
Il programma viene trasmesso alla Direzione Generale per le opportune intese.
Art. 7. (Comitato consultivo).
La Giunta Regionale nomina un Comitato Consultivo di cui si avvale per le attività ordinarie di cui ai precedenti articoli 3 e 4 e per realizzare il necessario collegamento programmatorio tra Regione ed organismi associati che perseguono le finalità di cui alla presente legge.
Il Comitato è composto da:
a) il Presidente della Giunta, o Assessore da lui delegato, che convoca e presiede il Comitato stesso;
b) il Segretario della Giunta;
c) il dirigente del Dipartimento Sicurezza Sociale;
d) il dirigente del Dipartimento Cultura e Formazione;
e) un rappresentante dell’IRRSAE;
f) un rappresentante della Croce Rossa Italiana;
g) un rappresentante della Caritas regionale;
h) tre rappresentanti designati dalle associazioni a base democratica operanti in regione, senza fini di lucro, impegnate a diffondere la cultura della pace e della mondialità;
i) due Consiglieri regionali di maggioranza;
l) due Consiglieri regionali di minoranza.
Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli interventi.
Possono partecipare alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, dipendenti regionali o esperti esterni in relazione alla specifica natura degli argomenti trattati; la partecipazione al Comitato è gratuita, salvo l’eventuale rimborso delle spese di viaggio dalla sede di residenza alla sede degli incontri.
Il Comitato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Regionale e le sue funzioni sono prorogate sino all’insediamento del nuovo Comitato.
Il Comitato esprime parere sui programmi di intervento e sulla relazione di cui al precedente art. 6 e valuta le proposte formulate dagli organismi di cui al 2° comma dell’art. 2; esso può, su temi specifici, ascoltare od acquisire relazioni di esperti.
Art. 8. (Disposizione finanziaria).
All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, si provvede con le disponibilità finanziarie esistenti nel cap. 4050 del bilancio di previsione 1996 che viene così modificato: “iniziative regionali per la promozione di una cultura di pace in Basilicata (2).
Per gli anni 1997 e successivi lo stanziamento verrà determinato con i provvedimenti di cui alla legge finanziaria e di bilancio. Per le attività di formazione si farà riferimento ai piani annuali e triennali.
Art. 9. Norma transitoria. (3)
La legge regionale n. 12 del 23.1.1995 e successive modifiche ed integrazioni sono abrogate.
Sono salvi gli effetti e le procedure che derivano dall’applicazione della normativa di cui al precedente comma e che si riferiscono ad iniziative programmate nel 1995.
All’onere derivante dall’applicazione del comma precedente si provvede con le risorse già impegnate nel cap. 4051 del bilancio di previsione 1996.
Eventuali risorse non assegnate ai sensi del presente articolo potranno essere utilizzate per il finanziamento di iniziative predisposte nel programma di cui all’art. 6 relativamente all’esercizio 1997.
Art. 10.
La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Basilicata.
_____________________
(1) Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 4 novembre 1996, n. 54.
(2) Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 4 novembre 1996, n. 54.
(3) Articolo così modificato dall’art. 1 della L.R. 4 novembre 1996, n. 54.
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