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Basilicata LR 14/81IPABNorme attuative dell’art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 concernenti il trasferimento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi sede nella Regione Basilicata.

di Redazione

L.R. 19 giugno 1981, n. 14.
Norme attuative dell’art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616
concernenti il trasferimento delle istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza aventi sede nella Regione Basilicata.

Art. 1. (Provvedimento di liquidazione delle II.PP.AA.BB.).
In attuazione dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, sono soppresse e poste in liquidazione le istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza con sede legale nella Regione Basilicata:
che siano state già amministrate dai disciolti Enti comunali di assistenza
o concentrate negli stessi;
che abbiano la maggioranza dei componenti del Consiglio d’Amministrazione
di nomina dei Comuni, delle Province, della Regione o altri Enti pubblici
salvo quelle il cui Presidente sia, per disposizione statutaria, un’autorità
religiosa o un suo rappresentante;
che non esercitino le attività previste dallo statuto
o altre attività assistenziali.
Le norme della presente legge non si applicano alle
IPAB per le quali sia
intervenuto l’espresso provvedimento di esclusione
di cui all’art. 25, 6° comma,
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché alle IPAB la cui
attività consista nella gestione di seminari, case di riposo
per religiosi, cappelle ed istituzioni di culto.

Art. 2. (Estinzione delle II.PP.AA.BB.).
La Giunta regionale, individuate le IPAB di cui all’art. 1 della presente
legge, approva con deliberazione l’elenco delle IPAB da sopprimere con
l’indicazione per ciascuna delle stesse del Comune al quale trasferire il
personale ed i beni.
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della deliberazione di cui al punto precedente il legale rappresentante
delle IPAB può produrre ricorso motivato in opposizione alla Giunta
regionale che decide in via definitiva.
Trascorso il termine di cui al 2° comma o divenuta esecutiva la
decisione adottata dalla Giunta regionale sul ricorso in opposizione,
il Presidente delle Giunta emette apposito decreto per ciascuna IPAB
recante la data da cui ha effetto l’estinzione ed entro la quale il legale
rappresentante della stessa effettua le consegne amministrative ai
Comuni interessati.

Art. 3. (Organi liquidatori).
I consigli di amministrazione delle IPAB, individuate ai sensi
degli artt. 1 e 2, sono costituiti in commissioni di liquidazione e continuano
ad esercitare le loro funzioni, anche se scaduti, unicamente per le attività di liquidazione.
A tal fine essi provvedono ad assicurare la continuità dei servizi e
compiono le seguenti operazioni finalizzate al trasferimento dei beni
del personale al Comune competente entro la data fissata dal decreto
del Presidente della Giunta regionale di cui all’art. 2 della presente legge:
1) rilevazione della consistenza dei beni;
2) stato dei rapporti giuridici pendenti;
3) situazione del personale alle dipendenze di ciascuna istituzione;
4) chiusura della contabilità al giorno precedente il trasferimento e redazione del relativo rendiconto.
Nel caso di impossibilità di funzionamento per qualsiasi motivo
degli organi di amministrazione o in caso di compimento delle operazioni
di cui ai punti dall’1 al 4 del presente articolo la Giunta regionale provvede
mediante proprio commissario.

Art. 4. (Attribuzione del patrimonio delle istituzioni soppresse).
I beni mobili ed immobili costituenti il patrimonio delle IPAB, ivi compresi
i titoli di credito e le somme di denaro, sono assegnati ai comuni dove le
Istituzioni medesime hanno la sede legale.
I beni ubicati in comuni diversi da quello in cui l’ente ha la sede legale
sono assegnati a quest’ultimo o al comune ove sono ubicati in base ad
apposita indicazione della Giunta regionale finalizzata a realizzare un
riequilibrio territoriale delle risorse.
Il patrimonio mobiliare ed immobiliare attribuito ai comuni ai sensi
della presente legge conserva la destinazione a servizi di assistenza sociale,
in conformità a quanto stabilito dall’art. 25, ultimo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 5. (Attribuzione del personale).
Il personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
delle IPAB, purché assunto nei termini e nei limiti di cui all’art. 2 del decreto
legge 18-8-1978, n. 481, convertito nella legge 21-10-1978, n. 641, è assegnato
ai comuni ai quali sono stati attribuiti i beni destinati alla erogazione dei servizi
a norma del precedente art. 4.
Con le stesse modalità i comuni subentrano nei rapporti di lavoro aventi
natura diversa da quella indicata al comma precedente.
Fino all’inserimento nei ruoli comunali, al personale trasferito continuano
ad applicarsi le norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico
vigente presso l’ente di provenienza.

Art. 6. (Gestione coordinata delle funzioni sociali).
Al personale ed ai beni di cui ai precedenti articoli si applicano le
disposizioni di cui all’art. 47 della L.R. 3-1-1980 n. 1 relative alla gestione
coordinata ed integrata delle funzioni sociali del Comune.

Art. 7. (Norme di salvaguardia).
Gli organi di amministrazione delle IPAB soggette a soppressione non possono
adottare, senza autorizzazione della Giunta regionale, deliberazioni concernenti:
– assunzioni di nuovo personale, anche nell’ambito dei posti previsti
dalle vigenti piante organiche;
– assunzioni temporanee di personale in sostituzione di dipendenti
collocati in aspettativa o in congedo.
L’autorizzazione è concessa su parere del Comune interessato al fine di garantire
servizi indispensabili alla comunità locale.
L’autorizzazione non è richiesta per la sostituzione temporanea
di cui all’art. 11 della legge 30-12-1971, n. 1204.
La Giunta regionale, può autorizzare l’alienazione o la trasformazione
di destinazione di beni immobili o di titoli, la costituzione di diritti reali
sugli stessi, la stipulazione di contratti di locazione o di affitto.

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