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Basilicata LR 01/00Nuove norme per la promozione del volontariato abrogazione delle leggi regionali nn. 38/1993 e 2/1997

di Redazione

LR 12 Gennaio 2000, n. 1
Nuove norme per la promozione del volontariato abrogazione delle leggi regionali nn. 38/1993 e 2/1997
(BU n.4 del 20 gennaio 2000)

TITOLO I
SCOPI E FINALITÀ
ARTICOLO 1
Finalità

1.La Regione Basilicata, nel rispetto dei principi della legge 11
agosto 1991, n. 266, riconosce il volontariato quale espressione di
partecipazione, pluralismo, sussidiarietà e solidarietà; promuove le
condizioni che ne agevolano lo sviluppo, salvaguardandone l’autonomia,
per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, e
culturale.

2.Le finalità di carattere sociale, civile e culturale di cui al
precedente comma, vengono così individuate:

a) le finalità di carattere sociale sono quelle rientranti nel campo
degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari, con particolare
riferimento sia allo sviluppo di una cultura solidale, sia ad
interventi nelle fasce del bisogno sociale così come esso si
concretizza nelle sue manifestazioni tradizionali ma anche nelle forme
più moderne di malattia, disagio, povertà, diversità e marginalità;

b) le finalità di carattere civile sono:

Ø quelle relative al miglioramento della qualità della vita, alla
promozione dei diritti delle persone;

Ø quelle relative alla previsione e alla prevenzione delle varie
ipotesi di rischio, con particolare riferimento alla protezione civile
e al soccorso delle popolazioni sinistrate.

Ø quelle tese alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente
nonchè alla protezione del territorio da ogni forma di degrado ed
inquinamento con particolare riguardo a quello urbano, boschivo,
costiero, fluviale e lacustre;

c) le finalità di carattere culturale sono quelle relative alla
tutela e alla valorizzazione della cultura, del patrimonio
storico-artistico e monumentale nonchè alla promozione e sviluppo
delle attività ad esso connesse.

3. La Regione Basilicata riconosce la interdisciplinarietà del
volontariato, come espressione del terzo-settore “non-profit” e ne
incentiva l’affermazione sociale quale veicolo valoriale da
trasmettere alle giovani generazioni lucane

ARTICOLO 2
Organizzazioni di Volontariato

1. Sono considerate organizzazioni di volontariato quelle
individuate dagli artt. 2 e 3 della legge 266/91.

2. Più esplicitamente sono da considerarsi associazioni di
volontariato quegli organismi liberamente costituiti e di qualunque
forma giuridica che si avvalgono in modo determinante e prevalente
delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri
aderenti, al fine di svolgere senza fine di lucro, anche indiretto,
un’attività di solidarietà riconducibile alle finalità di cui all’art.
1 della presente legge.
TITOLO II
REGISTRO DEL VOLONTARIATO E RELAZIONI ISTITUZIONALI
ARTICOLO 3
Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato

1. E’ istituito il Registro regionale delle organizzazioni di
volontariato, in attuazione dell’art. 6 della legge 266/91 diviso nei
settori Sociali, Civili e Culturali.

2. L’iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di
volontariato, consente alle organizzazioni di partecipare alle
attività dei settori di appartenenza collaborando, secondo gli
istituti previsti dalla presente legge, con gli Enti pubblici,
permettendo, altresì, l’eventuale accesso ai contributi e la stipula
di convenzioni, secondo quanto previsto dal successivo art. 5.

3. Le organizzazioni di volontariato operanti nel territorio
regionale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 della legge
266/91, che intendano essere iscritti al registro regionale delle
organizzazioni di volontariato, devono presentare domanda al
Presidente della Giunta regionale corredata dai seguenti documenti:

a) copia dell’atto costitutivo e statuto o accordo degli aderenti
dell’associazione;

b) descrizione nominativa dei soggetti che ricoprono cariche
associative;

c) numero degli aderenti;

d) elenco del personale subordinato o autonomo del quale si avvale
l’organizzazione;

e) elenco dei mezzi e delle strutture di proprietà e/o in uso da
parte della organizzazione;

f) relazione dettagliata concernente le attività svolte e
descrizione sintetica dei programmi che si intendono attivare.
La domanda deve indicare i settori di attività per i quali si
intende ottenere l’iscrizione.

4. L’iscrizione al registro regionale del volontariato è
disposta con provvedimento della Giunta Regionale che decide entro 60
giorni dalla data di assunzione a protocollo della domanda completa di
tutta la documentazione di cui al precedente punto 3.
La eventuale richiesta di elementi integrativi interrompe
per una sola volta il decorso di tale termine.

5. Le organizzazioni di volontariato iscritte al registro di cui al
comma 1 trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno alla Regione copia
del bilancio o in mancanza, del rendiconto economico nonchè una
relazione dettagliata sull’attività svolta con la relativa
documentazione e le eventuali variazioni alla documentazione di cui al
comma 3 lettere a), b) e c).

6. La Giunta Regionale, entro 60 giorni dal termine di cui al
precedente comma 5, dispone, con provvedimento motivato, la
cancellazione delle organizzazioni che non abbiano ottemperato alle
prescrizioni di cui al comma 5 ovvero per le quali siano venuti a
mancare i requisiti di cui all’art. 3 della legge 266/91.
La Giunta Regionale può disporre, anche su richiesta
motivata dell’Osservatorio, accertamenti sul funzionamento delle
associazioni iscritte al Registro regionale, al fine di verificare il
permanere di tali requisiti e l’effettivo svolgimento dell’attività di
volontariato.

7. La perdita dei requisiti previsti dalla presente legge
comporta la cancellazione dal registro.

8. Ai fini dell’applicazione del comma 5 dell’art. 6 della
legge 266/91 la Giunta Regionale, comunica alle organizzazioni di
volontariato interessate le motivazioni dell’eventuale rifiuto
dell’iscrizione e della cancellazione dal registro.

9.La tenuta del registro e l’attività istruttoria finalizzata
alle iscrizioni, alle conferme e alle cancellazioni e il periodico
aggiornamento sono affidati alla Presidenza della Giunta Regionale.

10.La Regione pubblica all’inizio di ogni anno il registro
aggiornato delle organizzazioni di volontariato sul Bollettino
Ufficiale della Regione e ne invia copia all’Osservatorio Nazionale
del Volontariato.

ARTICOLO 4
Diritto di Accesso ai Documenti Amministrativi e d’Informazione

1. Per un corretto esercizio delle funzioni di controllo democratico
degli atti e di trasparenza dell’azione amministrativa alle
organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all’art. 3
ed a chiunque vi abbia interesse per tutelare una situazione
giuridicamente rilevante è riconosciuto il diritto di accedere alle
informazioni ed agli atti amministrativi nei modi previsti dal Capo V
della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come disciplinato dall’art. 11
della legge 266/91 e dalla vigente normativa regionale in materia.

ARTICOLO 5
Convenzioni

1. Ai sensi del primo comma dell’art. 7 della L. 266/91, la Regione,
gli Enti strumentali regionali e gli Enti Locali, per la realizzazione
di progetti, di interventi e di servizi, possono stipulare convenzioni
con organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale da
almeno sei mesi, che dimostrino capacità operativa e attitudine alle
prestazioni richieste.

2.L’opera fornita dalle organizzazioni di volontariato rivestendo
una riconosciuta funzione di promozione e innovazione sociale, civile
e culturale può essere sussidiaria all’azione della Regione e degli
Enti ad essa collegati.

3.Le convenzioni di cui al comma 1, devono prevedere:

a)l’attività oggetto di convenzione e le modalità di svolgimento,
anche al fine di garantire il raccordo con i programmi e
l’integrazione fra le diverse azioni degli Enti di cui al precedente
comma 1 oltre che con le norme di funzionamento del settore;

b)l’entità delle prestazioni del personale volontario necessario
allo svolgimento dell’attività in modo continuativo;

c)l’entità del contributo assegnato all’organizzazione per i costi
di gestione e per le spese eventualmente sostenute e documentate
strettamente connesse alla tipologia del progetto dell’intervento o
del servizio oggetto della convenzione;

d)l’impegno a svolgere con continuità le prestazioni convenzionate;

e)le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro
qualità;

f) le cause e le modalità di risoluzione della convenzione e di revoca
dei contributi;

g)la precisa individuazione delle modalità e dei tempi di
corresponsione dei contributi dovuti e di rendicontazione delle spese
sostenute;

h)le eventuali prestazioni specializzate fornite da terzi purchè
indispensabili alla realizzazione del progetto, intervento o servizio
e retribuite che non possono comunque rientrare tra quelle affidate in
convenzione all’associazione di volontariato;

i)l’obbligo della copertura assicurativa per responsabilità civile
verso terzi e contro gli infortuni e le malattie, connessi allo
svolgimento delle attività i cui oneri sono a carico dell’Ente
pubblico che stipula la convenzione;

l)la durata del rapporto convenzionale;

m)disposizioni dirette a garantire il rispetto dei diritti e della
dignità degli utenti.

4.La convenzione deve riservare all’Ente pubblico un potere di
sorveglianza sulla permanenza delle condizioni di idoneità
dell’organizzazione, sotto il profilo delle persone e dei mezzi
necessari allo svolgimento dell’attività oggetto della convenzione.

5.L’Ente pubblico che stipula la convenzione, svolge attività di
sorveglianza sull’effettiva realizzazione dei servizi di volontariato
per i quali sono state stipulate convenzioni, sono stati concessi
fondi pubblici, e/o beni mobili e immobili.

6.L’Ente pubblico dichiara la risoluzione della convenzione quando
sia constatata l’inadempienza delle principali clausole contrattuali o
l’inidoneità dell’organizzazione ai sensi del comma 4.

7.L’organizzazione di volontariato del settore protezione civile
deve in ogni caso indicare preventivamente il personale, i mezzi e le
attrezzature occorrenti ed assicurare che i soci che prestano attività
volontaria siano provvisti di cognizioni teoriche e pratiche adeguate
ai compiti da svolgere e siano sottoposti ad accertamenti di idoneità
fisica, nonchè professionale ove prescritta.
ARTICOLO 6
Attestato di “Operatore Volontario”

1.Il personale volontario, al termine del periodo di attività
previsto dalle convenzioni, qualora ne venga accertata la
partecipazione con particolare dedizione e profitto ai servizi
convenzionati di cui al precedente art. 5, riceverà a richiesta
dell’associazione di appartenenza un attestato di partecipazione,
rilasciato dagli Enti di cui al comma 1 dell’art. 5.

ARTICOLO 7
Criteri di priorità nella stipula delle convenzioni

1.Nella scelta delle organizzazioni di volontariato destinatarie
delle convenzioni, la Regione e gli Enti ad essa collegati considerano
requisiti e criteri di priorità le loro attitudini e capacità
operative, desunte in particolare da:

a)qualità e completezza dei progetti e ove dimostrabile, delle
attività svolte;

b)capacità professionale dei volontari impegnati rispetto al
settore di appartenenza;

c)regolarità e continuità dimostrata nelle iniziative intraprese;

d)sedi di operatività sul territorio.

2.La scelta deve essere motivata con espresso riferimento ai
criteri di priorità indicati al precedente comma

ARTICOLO 8
Prestazioni di Volontariato e Strutture Pubbliche

1.Le attività di volontariato all’interno di strutture pubbliche e
convenzionate con la Regione devono essere prestate da organizzazioni
iscritte al registro di cui all’art. 3.

2. Sono esclusi dal precedente comma 1 i tirocini professionali
realizzati presso le strutture pubbliche, non configurandosi come
attività di volontariato.

3.Le prestazioni sono oggetto di convenzione che devono essere
stipulate direttamente dall’Ente pubblico titolare della struttura o
dal soggetto giuridico titolare della struttura convenzionata con la
Regione, nei limiti e nei termini previsti dal rapporto di
convenzione.

4.Le convenzioni contengono le modalità di svolgimento delle
attività tenendo conto dei criteri fissati nel precedente art. 5.

TITOLO III
GLI STRUMENTI E GLI ORGANISMI
ARTICOLO 9
Assemblea Regionale del Volontariato

1.La Regione Basilicata riconosce la Assemblea Regionale del
Volontariato nelle forme autonome di organizzazione di cui essa vorrà
dotarsi e comunque nel rispetto della legislazione vigente.

2.L’Assemblea avanza proposte e valutazioni sugli indirizzi
generali delle politiche sociali regionali, sulle leggi, sui piani e
sui programmi che riguardano il Volontariato.

3.L’Assemblea Regionale del Volontariato si dota di un proprio
autonomo regolamento in virtù del quale determina le proprie
rappresentanze, rinnovabili ad ogni legislatura, individua e seleziona
le sue politiche, realizza i suoi rapporti istituzionali.

4.Il regolamento di cui al punto 3 viene depositato presso la
Segreteria dell’Osservatorio regionale del volontariato di cui al
successivo art. 10.

5.L’Assemblea elegge ai sensi del successivo punto d), comma 3,
dell’art. 10 i nove rappresentanti in seno all’Osservatorio regionale.

ARTICOLO 10
Osservatorio Regionale per il Volontariato

1.E’ istituito l’Osservatorio regionale per il volontariato al fine
di favorire la promozione e lo sviluppo delle attività di volontariato
nella regione.

2.L’Osservatorio regionale per il volontariato:

a)esprime pareri sui criteri generali per la tenuta e la gestione
del Registro regionale (motivazioni espresse all’art. 3 comma 9);

b)avanza proposte alla Giunta e al Consiglio regionale sulle
materie che interessano le attività delle organizzazioni di
volontariato;

c)provvede alla diffusione della conoscenza delle attività svolte
dalle organizzazioni di volontariato;

d)promuove ricerche e studi;

e)fornisce ogni utile elemento per la conoscenza, la promozione e
lo sviluppo del volontariato;

f)promuove e sostiene iniziative di formazione e di aggiornamento
del personale volontario;

g)indice almeno ogni 3 anni una conferenza regionale sul
volontariato con tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli
operatori interessati;

h)propone criteri, esprime pareri e formula proposte
sull’erogazione dei contributi di cui al successivo art.13;

i)viene obbligatoriamente convocato almeno quattro volte l’anno.

L’Osservatorio regionale per il volontariato è istituito con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale e rimane in carica per
la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la
nomina e comunque fino all’insediamento del nuovo Osservatorio.

3.Esso è composto:

a)dal Presidente della Giunta Regionale o da un Assessore delegato,
con funzioni di presidente;

d) da due Consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale;

c)da un rappresentante dei Comuni designato dall’ANCI regionale e
da un rappresentante designato dall’UPI regionale;

d)da nove rappresentanti delle organizzazioni di volontariato
eletti dall’Assemblea Regionale del Volontariato entro 90 giorni
dall’inizio della legislatura;

e)da un Dirigente Generale della Regione nominato dalla Giunta
Regionale.

4.L’Osservatorio elegge un Vice Presidente tra i componenti di cui
alla lettera d) del comma 3 del presente articolo.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o
impedimento.

5.Le designazioni dei componenti devono pervenire entro e non oltre
30 giorni dalla richiesta del Presidente della Giunta regionale.

Qualora non siano pervenute tutte le designazioni nel termine
indicato, l’Osservatorio è validamente costituito con la maggioranza
dei componenti.
In relazione alle materie trattate dall’Osservatorio il
Presidente dello stesso può invitare funzionari regionali, tecnici ed
esperti.
I compiti di segreteria sono svolti da personale regionale
appositamente designato dalla Giunta Regionale.
L’Osservatorio si dota di un regolamento interno.

TITOLO IV
FORMAZIONE PROFESSIONALE
ARTICOLO 11
Attività Formativa

1. La Regione Basilicata promuove e contribuisce all’attività di
formazione e di aggiornamento rivolta ai soci delle organizzazioni
iscritte al Registro regionale e prevede, nell’ambito dei piani
annuali di Formazione Professionale, la creazione, il sostegno ed il
rafforzamento delle professionalità proprie dei settori in cui opera
il volontariato.

TITOLO V
MEZZI E RISORSE PER IL VOLONTARIATO
ARTICOLO 12
Mezzi e Strutture

1.L’Osservatorio regionale del volontariato di cui all’art. 10 ha
la propria sede presso la presidenza della Giunta Regionale alla quale
compete garantire il necessario supporto organizzativo e di segreteria
per l’espletamento dei compiti e delle funzioni ad esso affidate dalla
presente legge.

2.I costi di gestione e funzionamento relativi alla applicazione
del precedente comma 1, sono a carico del fondo di dotazione
finanziaria.

ARTICOLO 13
Gestione del “Fondo per l’Attuazione della Legge Quadro sul
Volontariato e della Relativa Normativa Regionale

1.La Regione Basilicata interviene, compatibilmente con le risorse
finanziarie, a sostegno delle organizzazioni di volontariato iscritte
al Registro Regionale in forma di contributo:

—a sostegno delle attività delle associazioni di volontariato per
la formazione e l’aggiornamento dei volontari impegnati in attività
specifiche;

—a sostegno di progetti innovativi, presentati da associazioni di
volontariato, finalizzati allo sviluppo ed al miglioramento della
specificità delle attività di volontariato nei vari settori;

—per il finanziamento di studi, indagini e ricerche proposti
dall’Osservatorio regionale per il Volontariato.

2. La Giunta Regionale, sulla base delle proposte dell’Osservatorio
Regionale per il Volontariato, definisce i criteri e le modalità di
concessione dei contributi alle Associazioni iscritte al Registro
Regionale, nonchè il riparto degli stessi.

ARTICOLO 14
Beni e Strutture

1.L’Amministrazione Regionale e gli Enti ad essa collegati possono
mettere a disposizione delle organizzazioni di volontariato iscritte
al Registro Regionale, anche in comodato gratuito, servizi, strutture
mobili e immobili con vincolo di destinazione allo svolgimento delle
attività di volontariato, secondo i criteri e le modalità previsti
dalle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
ARTICOLO 15
Norma Transitoria

1.Dopo l’entrata in vigore della presente legge e comunque non
oltre 30 giorni dalla pubblicazione, il Presidente della Giunta
Regionale convoca le associazioni di volontariato iscritte a quella
data al Registro regionale del volontariato di cui
alla Legge Regionale n.38/93.

2.Le associazioni convocate istituiscono autonomamente la Assemblea
regionale del volontariato, così come previsto dall’art. 9 della
presente legge.

3.Le Associazioni di Volontariato regolarmente iscritte al Registro
Regionale alla data
di entrata in vigore della presente legge, conservano la iscrizione
con la relativa decorrenza.

4.L’insediamento dell’Osservatorio avviene entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità,
le rappresentanze e gli strumenti individuati dal precedente art. 10.

ARTICOLO 16
Abrogazioni

1.Le Leggi regionali 16 luglio 1993 n.38 e 3 gennaio 1997 n.2 sono
abrogate.

ARTICOLO 17
Norma Finanziaria

1.Alla spesa connessa agli adempimenti della presente legge si farà
fronte per l’esercizio finanziario 1999 con le disponibilità, già
previste per l’abrogata L.R. 16 luglio 1993 n. 38, del capitolo n.3260
che assume la nuova denominazione di “Fondo per l’attuazione della
nuova legge per la promozione del volontariato”. Le leggi di bilancio
per gli anni successivi fisseranno gli importi dei relativi
stanziamenti, tenendo conto della interdisciplinarietà degli
interventi che riguardano più settori e materie le quali interagiscono
con le funzioni dei diversi Dipartimenti ed Uffici della Regione
Basilicata.

ARTICOLO 18
Pubblicazione

1.La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 12 gennaio 2000

DINARDO

Nessuno ti regala niente, noi sì

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