Non profit

Bando Siae, a cosa serve la partita iva?

Il nostro esperto Carlo Mazzini ci scrive dopo la precisazione con cui la Siae si proponeva di chiarire il caso dei bandi off limits per le associazioni non riconosciute

di Carlo Mazzini

Leggo, nell’articolo di Lorenzo Maria Alvaro apparso su Vita.it che il presidente SIAE afferma: «..così come, a fini di tracciabilità e correttezza fiscale, appare requisito imprescindibile la titolarità di una partita IVA da parte dei soggetti che riceveranno i contributi».

Incuriosito, sono andato a leggere il bando Sillumina dove a pag 3, prima riga, si riporta: «Per contributo o finanziamento di SIAE si intende una erogazione a fondo perduto… il cofinanziamento deve intendersi nella forma del contributo irredimibile (anche quale capitale o investimento) e non nella forma (diretta o indiretta) del prestito, anticipazione o finanziamento rimborsabile».

Nella stessa pagina 3, al paragrafo 5, all’altezza della prima riga dei requisiti richiesti, la SIAE afferma che tra gli enti ammissibili vi sono i «soggetti pubblici e privati aventi qualsiasi forma giuridica e dotati di personalità giuridica, titolari di partita IVA…».

Di questo affaire “Sillumina”, ciò che è illuminante è la non conoscenza da parte della SIAE della normativa fiscale in generale e quella degli enti non commerciali in particolare. La partita IVA deve essere detenuta da chi – anche in forma non prevalente, come alcuni enti non commerciali – realizza attività commerciali. Chi non realizza questo tipo di attività, ha il codice fiscale. E ciò gli basta.

Se la SIAE concede un contributo come definito nel bando, il contributo è similare ad altri contributi che amministrazioni pubbliche e enti privati (fondazioni di origine bancaria, ad esempio) erogano a favore di enti non profit. Nessuno di questi soggetti si sognerebbe di chiedere tra i requisiti quello di essere titolare della partita IVA, in quanto questi enti pubblici e privati sanno che la cessione di denaro è operazione esclusa dall’IVA ex art 2, c 3, DPR 633/72.

Come dire: se io do “soldi contro nulla” (seppur vincolati a progetti dei quali io – erogatore – non mi approprio) questa non è né cessione di beni, né prestazioni di servizi, e pertanto manca il presupposto oggettivo. Si invita la SIAE a correggere questa anomalia – chiamiamola così – del bando.

Si invita l’ente anche a ripassare la legislazione IVA, atteso che, sulla base di una convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e la SIAE, quest'ultima deve cooperare con l’amministrazione finanziaria per il reperimento e l’acquisizione degli elementi utili all’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto (cfr art 1, c. a della Convenzione 2010 – 2019).

Ora, se è questo il livello di conoscenza della norma, stiamo freschi.

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