Non profit
avvocato del minore, finalmente il decalogo
Approvate le linee guida del nuovo istituto giuridico
di Redazione
Dopo due anni «vissuti pericolosamente», l’avvocato del minore ha le sue linee guida. Le hanno approvate le Camere minorili italiane nel loro recente congresso, insieme alle richieste di alcune modifiche nel codice deontologico. Due passi necessari per «dare piena attuazione a una legge molto bella», dice l’avvocato Grazia Cesaro, responsabile dell’area civile dell’Unione nazionale Camere minorili, per cui però «non sono state mai previste norme attuative». La legge 149/2001 ha rivoluzionato i processi civili (di adottabilità e de potestate), stabilendo che il minore «è assistito», ma nulla dice su chi deve assisterlo o rappresentarlo. Da qui l’avvio, nei tribunali per i minorenni d’Italia, di una gara interpretativa che ha portato a «un quadro di prassi eterogenee e in continua evoluzione».
«Come Unione Camere minorili abbiamo promosso un monitoraggio su questi due anni di attività e devo ammettere che stamo facendo una gran fatica ad avere i dati», dice la Cesaro. «Ci sono differenze tra i tribunali, posizioni discordanti tra i giudici di uno stesso tribunale e in ogni caso situazioni in evoluzione».
Il quadro, comunque, pare essere questo. I tribunali nominano un curatore nei casi in cui c’è conflitto accertato fra gli interessi del minore e quelli di entrambi i genitori, mentre senza conflitto la rappresentanza legale resta in capo ai genitori. In genere si nomina un curatore che è anche avvocato, così che sia garantita sia la rappresentanza sostanziale sia l’assistenza tecnica. Presso i tribunali non sono stati istituiti i richiesti albi di avvocati idonei, visto che nessuna indicazione è arrivata su quali siano le specializzazioni per entrarvi, ma molti ordini hanno compilato elenchi di avvocati con esprienza nel settore. Infine, chi paga questi avvocati? Non i genitori, i Comuni si tirano indetro, resta il gratuito patrocinio a spese dello Stato, «ma in alcuni tribunali non viene ammesso neanche quello», precisa la Cesaro. Positivo invece il rapporto fra l’avvocato del minore e i servizi sociali, «benché anche qui nessuna norma chiarisca quali strumenti ha l’avvocato per comprendere qual è l’interesse del minore, se può parlare con gli assistenti sociali, con i genitori? mancano regole deontologiche».
Al primo posto, nelle linee guida, c’è una formazione specifica e pluridisciplinare per l’avvocato del minore, sulla falsariga di quella obbligatoria per i difensori dei minori nei processi penali. Il perché lo spiega la Cesaro: «Lì difendi ragazzi sopra i 14, qui potresti difendere un neonato, in procedimenti che sono molto più complessi perché entri nelle dinamiche famigliari».
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