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Autostrade gratuite? Dipende dal veicolo

Per gli handicapatti pedaggi agevolati

di Mariateresa Marino

Nei mesi scorsi Carlo Giacobini ha risposto al quesito di un lettore che chiedeva se in base all?articolo 373 del Regolamento del Codice della strada le organizzazioni di volontariato potessero usufruire dell?esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale.
La risposta precisava che l?agevolazione citata era già stata introdotta dal Dpr 16 dicembre 1993, n. 575 che aveva apportato le prime modifiche al Regolamento del Codice della strada.
L?agevolazione era da considerarsi rivolta ai soli mezzi di soccorso e solo nello svolgimento di tale servizio. Tale ipotesi appariva confermata dallo stesso iter di modifica del Regolamento. L? interpretazione è stata contestata, in uno dei numeri successivi di ?Vita?, dall?avvocato Luca Bonifazi, dell?Ufficio legale dell?associazione ?Amici dei bambini?, secondo il quale per soccorso non si sarebbe dovuto intendere meramente quello di carattere sanitario, ma anche quello di aiuto, sostegno, assistenza, difesa e protezione.
A dirimere la questione è giunta la circolare del ministero dei Lavori pubblici – 5 agosto 1997, n. 3973 – che precisa: «Per la esenzione dal pedaggio occorre che si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni: il veicolo deve essere immatricolato a nome di associazioni di volontariato o di organismi similari non aventi scopo di lucro; deve essere adibito al soccorso; deve essere impegnato nell?espletamento del relativo specifico servizio e provvisto dell?apposito contrassegno».
La circolare riprende un parere del Consiglio di Stato circa la formulazione dell?art. 373 del Regolamento che, limitando l?esenzione alle sole autoambulanze della Cri, non teneva conto «del contenuto sociale del servizio offerto dai mezzi di soccorso sanitario delle associazioni di volontariato, che coprono circa il 70 per cento dei servizi di emergenza e trasporto di malati e infermi». Ma poiché «non esiste una classificazione ufficiale di veicoli a uso ?soccorso? occorrerà valutare caso per caso tale circostanza, specie se si tratta di veicoli diversi dalle autoambulanze o veicoli a esse assimilati».

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