Famiglia

Autocertificazione valida anche per extracomunitari

Immigrati: Riconosciute valide le dichiarazioni presso i Consolati

di Redazione

Il ministero dei Trasporti e Navigazione ha diramato il 24/3/99 una nuova circolare in materia di attuazione delle disposizioni sulla semplificazione amministrativa (L. n. 127/97, 191/98, D.P.R. 20/10/98 n.403), che si affiancano alle istruzioni già impartite con la circ. del ministero Grazia e Giustizia del 22/2/99 e del ministero dell’Interno del 21/1/99. In febbraio sono entrate in vigore le norme di semplificazione amministrativa che hanno esteso l’autocertificazione, innanzi a qualsiasi pubblica amministrazione (comprese procedure amministrative di competenza della motorizzazione civile, a dati o qualità personali: anagrafe, stato civile, titoli di studio, reddito, lavoro ecc.). Tali disposizioni hanno portato modifiche alle norme sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, che, se corrispondenti a dichiarazioni di conoscenza relative all’avvenuto accadimento di eventi materiali, circostanze, situazioni di rilievo giuridico, quindi non a manifestazioni di volontà (procedure e deleghe restano di competenza notarile), possono effettuarsi direttamente dinanzi al funzionario della pubblica amministrazione competente per la presentazione di una determinata istanza. Per i cittadini dei Paesi dell’UE, le norme sulla semplificazione amministrativa si applicano con le stesse modalità previste per i cittadini italiani. Per gli extracomunitari residenti in Italia, la possibilità di autocertificarsi è limitata e soggetta a vincoli e modalità. Quanto fin qui emanato ammette l’autocertificazione solo nel caso si tratti di comprovare fatti, stati o qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani (tra cui, il possesso del permesso di soggiorno valido, tranne nei casi in cui sia prescritto l’obbligo di esibirlo). Negli altri casi l’autocertificazione non è esclusa ma vi si può accedere secondo le modalità previste dall’art.5 del Decreto del ministero, Grazia e Giustizia 22/5/1995, n.431 “mediante dichiarazioni rese dinanzi ai funzionari dei Consolati dei Paesi d’origine, sulla base del mutuo riconoscimento e fatto comunque salvo quanto previsto dalle vigenti Convenzioni internazionali in materia di legalizzazione e di autocertificazione di documenti e firme”. È facoltà delle autorità italiane effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini extracomunitari, ricorrendo alle competenti autorità diplomatiche e consolari italiane all’estero.


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