Welfare
Autismo, firmato il decreto per le startup a vocazione sociale
Il Decreto interministeriale firmato dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, determina le modalità attuative dell’agevolazione fiscale e contributiva prevista per quelle realtà che impiegano lavoratori con disturbi dello spettro autistico. Il provvedimento è ora stato trasmesso alla firma di concerto al ministero dell’Economia e delle Finanze
di Redazione
Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, ha firmato il Decreto interministeriale che definisce le modalità attuative del beneficio fiscale e contributivo previsto in favore dei lavoratori con disturbi dello spettro autistico assunti da startup a vocazione sociale. A farlo sapere una nota del ministero del Lavoro che informa anche sui requisiti richiesti per queste startup che devono avere “residenza in Italia”; essere costituite da “non più di 60 mesi”; e che devono impiegare “lavoratori con disturbi dello spettro autistico, quali dipendenti o collaboratori, per un periodo di almeno un anno, in proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva”.
Inoltre: “La retribuzione dei lavoratori dipendenti con disturbi dello spettro autistico, assunti da una startup a vocazione sociale che soddisfi i predetti requisiti, non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore ai fini fiscali e contributivi. I datori di lavoro, pur non essendo tenuti a versare la contribuzione, dovranno trasmettere i flussi di denuncia ai fini della valorizzazione dell’estratto contributivo dei lavoratori”.
L’erogazione da parte dell’Inps dell’assegno o della pensione di invalidità, ove percepiti dal lavoratore e soggetti ai limiti di reddito di cui al Decreto annuale del ministero dell’Economia e delle Finanze è sospesa per il periodo di assunzione nella startup a vocazione sociale, a condizione che venga superato il limite reddituale previsto dalla legge. Per attivare la procedura di sospensione – continua la nota -, il lavoratore deve comunicare, entro 30 giorni dall’assunzione, la variazione della propria situazione reddituale, secondo le modalità definite dall’Ente che eroga la prestazione. In caso di accertamento da parte delle autorità competenti dell’eventuale indebita fruizione totale o parziale dell’agevolazione è previsto il recupero del relativo importo.
Il Decreto interministeriale è stato già trasmesso per la firma di concerto al ministero dell’Economia e delle Finanze.
In apertura sede del ministero del Lavoro in via Veneto a Roma da Wikipedia CC BY-SA 4.0
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