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Attuazione delle direttive89/391/cee, 89/654/cee, 89/655/cee, 89/656/cee, 90/269/cee,90/270/cee, 90/394/cee e 90/679/cee riguardanti il miglioramentodella sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

di Redazione

Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (in Gazz. Uff., 12
novembre 1994, n. 265, s.o.). — Attuazione delle direttive
89/391/cee, 89/654/cee, 89/655/cee, 89/656/cee, 90/269/cee,
90/270/cee, 90/394/cee e 90/679/cee riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

TITOLO I

Capo I

Art. 1.

Campo di applicazione.

1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela
della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in
tutti i settori di attività privati o pubblici.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di
protezione civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle
attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza
pubblica, delle università, degli istituti di istruzione
universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni
ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle
aree archeologiche dello Stato, delle rappresentanze diplomatiche e
consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del
presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari
esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del
Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica.
3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973,
n. 877, nonché dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di
portierato, le norme del presente decreto si applicano nei casi
espressamente previsti.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di
attuazione.
4-bis. Il datore di lavoro che esercita le attività di cui ai commi
1, 2, 3 e 4 e, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e
competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovraintendono le
stesse attività, sono tenuti all’osservanza delle disposizioni del
presente decreto.
4-ter. Nell’ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto,
il datore di lavoro non può delegare quelli previsti dall’art. 4,
commi 1, 2, 4, lettera a), e 11, primo periodo.

Art. 2.

Definizioni.

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si
intendono per:
a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle
dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi
domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche
speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di
società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto
delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di
orientamento o di formazione scolastica, universitaria e
professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per
perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati
gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i
partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia
uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in
genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al
precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione
del numero dei lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere
particolari obblighi;
b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro
con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e
l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa
stessa ovvero dell’unità produttiva, quale definita ai sensi della
lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si
intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero
il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in
cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia
gestionale;
c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle
persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati
all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali
nell’azienda, ovvero unità produttiva;
d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti
titoli:
1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del
lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate,
ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con
il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica;
2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del
lavoro;
3) autorizzazione di cui all’art. 55 del decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277;
e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona
designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità
adeguate;
f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona,
ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per
quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il
lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza;
g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate
o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa per evitare o
diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della
popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno;
h) agente: l’agente chimico, fisico o biologico, presente durante
il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;
i) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla
produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e
tecnico funzionale.

Art. 3.

Misure generali di tutela.

1. Le misure generali per la protezione della salute e per la
sicurezza dei lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite
in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro
riduzione al minimo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che
integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche
produttive ed organizzative dell’azienda nonché l’influenza dei
fattori dell’ambiente di lavoro;
e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è
meno pericoloso;
f) rispetto dei princìpi ergonomici nella concezione dei posti di
lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei
metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono
e quello ripetitivo;
g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle
misure di protezione individuale;
h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o
che possono essere, esposti al rischio;
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici,
sui luoghi di lavoro;
l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi
specifici;
m) allontanamento del lavoratore dall’esposizione a rischio, per
motivi sanitari inerenti la sua persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva ed individuale;
p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di
lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave
ed immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed
impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in
conformità alla indicazione dei fabbricanti;
s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei
lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni
riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai lavoratori.
2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute
durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri
finanziari per i lavoratori.

Art. 4.

Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.

1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività
dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, valuta, nella scelta delle
attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici
impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi
per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
2. All’esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di
lavoro elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e
la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri
adottati per la valutazione stessa;
b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e
dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla
valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
3. Il documento è custodito presso l’azienda ovvero l’unità
produttiva.
4. Il datore di lavoro:
a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione interno o esterno all’azienda secondo le regole di cui
all’art. 8;
b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione
interno o esterno all’azienda secondo le regole di cui all’art. 8;
c) nomina, nei casi previsti dall’art. 16, il medico competente.
5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza
e la salute dei lavoratori, e in particolare:
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave
e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di
gestione dell’emergenza;
b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti
organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e
della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di
evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle
capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute
e alla sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di
protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione;
e) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori
che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li
espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiede l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle
norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione
collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro
disposizione;
g) richiede l’osservanza da parte del medico competente degli
obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e
sui rischi connessi all’attività produttiva;
h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio
in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso
di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa;
i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al
rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le
disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il
rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle misure di
sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante
per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione
aziendale di cui all’art. 19, comma 1, lettera e);
n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure
tecniche adottate possano causare rischi per la salute della
popolazione o deteriorare l’ambiente esterno;
o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli
infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno
un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la
qualifica professionale dell’infortunato, le cause e le circostanze
dell’infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro.
Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione consultiva permanente, di cui all’art. 393 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive
modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione
dell’organo di vigilanza. Fino all’emanazione di tale decreto il
registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle
leggi vigenti;
p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti
dall’art. 19, comma 1, lettere b), c) e d);
q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi
e dell’evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo
grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura
dell’attività, alle dimensioni dell’azienda, ovvero dell’unità
produttiva, e al numero delle persone presenti.
6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed
elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico
competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza
sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma
2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo
significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro custodisce, presso l’azienda ovvero l’unità
produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore
sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto
professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento
della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne
fa richiesta.
9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da
emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, dell’industria, del commercio e
dell’artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del
lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni
dell’azienda, sono definite procedure standardizzate per gli
adempimenti documentali di cui al presente articolo. Tali
disposizioni non si applicano alle attività industriali di cui
all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di
dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto
stesso, alle centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori
nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività minerarie, alle
aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi,
polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia
pubbliche sia private.
10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con
uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e per l’igiene del lavoro, possono essere altresì definiti:
a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è
possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e
protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un numero
di addetti superiore a quello indicato nell’allegato I;
b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta
all’anno della visita di cui all’art. 17, lettera h), degli ambienti
di lavoro da parte del medico competente, ferma restando
l’obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modificano le
situazioni di rischio.
11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota [1]
dell’allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari, nonché
delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli
obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad
autocertificare per iscritto l’avvenuta effettuazione della
valutazione dei rischi e l’adempimento degli obblighi ad essa
collegati. L’autocertificazione deve essere inviata al rappresentante
per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai
commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino
a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio,
individuate nell’ambito di specifici settori produttivi con uno o più
decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri della sanità, dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e
dell’interno, per quanto di rispettiva competenza.
12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di
manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto,
la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche
amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni
scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione
tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e
manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto,
relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte
dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la
richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al
soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.

Art. 5.

Obblighi dei lavoratori.

1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e
della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul
luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni
o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e
ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore
di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione
collettiva ed individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli
utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto
e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione
messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o
al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere
b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui
vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza,
nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o
ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi
di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che
non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la
sicurezza propria o di altri lavoratori;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro
confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai
preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità
competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute
dei lavoratori durante il lavoro.

Art. 6.

Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli
installatori.

1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti
rispettano i princìpi generali di prevenzione in materia di sicurezza
e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono
macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti
essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti.
2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la
concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di
impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in
locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o
di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano
accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti
previsti dalla legge.
3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi
tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del
lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei
macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro
competenza.

Art. 7.

Contratto di appalto o contratto d’opera.

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori
all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, ad imprese
appaltatrici o a lavoratori autonomi:
a) verifica, anche attraverso l’iscrizione alla camera di
commercio, industria e artigianato, l’idoneità tecnico-professionale
delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai
lavori da affidare in appalto o contratto d’opera;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui
rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in
relazione alla propria attività.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa
oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente
anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i
lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera
complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il
coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai
rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o
dei singoli lavoratori autonomi.

Capo II

Art. 8.

Servizio di prevenzione e protezione.

1. Salvo quanto previsto dall’art. 10, il datore di lavoro
organizza all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, il
servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi
esterni all’azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. Il datore di lavoro designa all’interno dell’azienda ovvero
dell’unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per
l’espletamento dei compiti di cui all’articolo 9, tra cui il
responsabile del servizio in possesso di attitudini e capacità
adeguate, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero
sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e
di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi
non possono subire pregiudizio a causa dell’attività svolta
nell’espletamento del proprio incarico.
4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro può
avvalersi di persone esterne all’azienda in possesso delle conoscenze
professionali necessarie per integrare l’azione di prevenzione o
protezione.
5. L’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione
all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque
obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive
modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi
degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti e laboratori nucleari;
d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di
esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre duecento dipendenti;
f) nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori
dipendenti;
g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità dei dipendenti
all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva sono
insufficienti, il datore di lavoro può far ricorso a persone o
servizi esterni all’azienda, previa consultazione del rappresentante
per la sicurezza.
7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche
dell’azienda, ovvero unità produttiva, a favore della quale è
chiamato a prestare la propria opera, anche con riferimento al numero
degli operatori.
8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere attitudini e
capacità adeguate.
9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto
di concerto con i Ministri della sanità e dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, sentita la commissione consultiva
permanente, può individuare specifici requisiti, modalità e
procedure, per la certificazione dei servizi, nonché il numero minimo
degli operatori di cui ai commi 3 e 7.
10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni
egli non è per questo liberato dalla propria responsabilità in
materia.
11. Il datore di lavoro comunica all’ispettorato del lavoro e alle
unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo
della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione
e protezione interno ovvero esterno all’azienda. Tale comunicazione è
corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento
alle persone designate:
a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
c) il curriculum professionale.

Art. 9.

Compiti del servizio di prevenzione e protezione.

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali
provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione
dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la
salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa
vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione
aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e
protettive e i sistemi di cui all’art. 4, comma 2, lettera b) e i
sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività
aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei
lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della
salute e di sicurezza di cui all’art. 11;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 21.
2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e
protezione informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione
delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie
professionali;
e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto
in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza
nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.
4. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore
di lavoro.

Art. 10.

Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi.

1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri
del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di
prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell’allegato
I, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. Esso
può avvalersi della facoltà di cui all’art. 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al
comma 1, deve frequentare apposito corso di formazione in materia di
sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle
associazioni dei datori di lavoro e trasmettere all’organo di
vigilanza competente per territorio:
a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei
compiti di prevenzione e protezione dai rischi;
b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all’art.
4, commi 1, 2, 3 e 11;
c) una relazione sull’andamento degli infortuni e delle malattie
professionali della propria azienda elaborata in base ai dati degli
ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello stesso,
di analoga documentazione prevista dalla legislazione vigente;
d) l’attestazione di frequenza del corso di formazione in materia
di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Art. 11.

Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.

1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15
dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio
di prevenzione e protezione dai rischi, indìce almeno una volta
all’anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi;
c) il medico competente ove previsto;
d) il rappresentante per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame
dei partecipanti:
a) il documento, di cui all’art. 4, commi 2 e 3;
b) l’idoneità dei mezzi di protezione individuale;
c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai
fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali
significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio,
compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che
hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15
dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di una
apposita riunione.
5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e
protezione dai rischi, provvede alla redazione del verbale della
riunione che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua
consultazione.

Capo III

Art. 12.

Disposizioni generali.

1. Ai fini degli adempimenti di cui all’art. 4, comma 5, lettera
q), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici
competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta
antincendio e gestione dell’emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le
misure di cui all’art. 4, comma 5, lettera a);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un
pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte ed i
comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà
istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave
ed immediato che non può essere evitato, cessare la loro attività,
ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di
lavoro;
e) prende i provvedimenti necessari affinché qualsiasi
lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria
sicurezza ovvero per quella di altre persone e nell’impossibilità di
contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le
misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo
conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il
datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda ovvero dei
rischi specifici dell’azienda ovvero dell’unità produttiva.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo,
rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in
numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto
delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell’azienda ovvero
dell’unità produttiva.
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate,
astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività
in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed
immediato.

Art. 13.

Prevenzione incendi.

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, i Ministri dell’interno, del
lavoro e della previdenza sociale, in relazione al tipo di attività,
al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, adottano
uno o più decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio e a
limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle
attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e
protezione antincendio di cui all’art. 12, compresi i requisiti del
personale addetto e la sua formazione.
2. Per il settore minerario il decreto di cui al comma 1 è adottato
dai Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale e
dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

Art. 14.

Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato.

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che
non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da
una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere
protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e
nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico,
prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può
subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una
grave negligenza.

Art. 15.

Pronto soccorso.

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività e
delle dimensioni dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, sentito
il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari
in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza,
tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di
lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche
per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente,
designa uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione dei
provvedimenti di cui al comma 1.
3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso,
i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono
individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei
lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri
della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della funzione
pubblica e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentiti
la commissione consultiva permanente e il Consiglio superiore di
sanità.
4. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano
le disposizioni vigenti in materia.

Capo IV

Art. 16.

Contenuto della sorveglianza sanitaria.

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla
normativa vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico
competente e comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di
controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini
della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei
lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione
specifica.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e
biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti
necessari dal medico competente.

Art. 17.

Il medico competente.

1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di
prevenzione e protezione di cui all’art. 8, sulla base della
specifica conoscenza dell’organizzazione dell’azienda ovvero
dell’unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla
predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della
salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori;
b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all’art. 16;
c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al
lavoro, di cui all’art. 16;
d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per
ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella
sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con
salvaguardia del segreto professionale;
e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli
accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione
ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi
ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che
comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta,
informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli
accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello
stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all’art. 11, ai
rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli
accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni
sul significato di detti risultati;
h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte
all’anno e partecipa alla programmazione del controllo
dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con
tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;
i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b),
effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale
richiesta sia correlata ai rischi professionali;
l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del
servizio di pronto soccorso di cui all’art. 15;
m) collabora all’attività di formazione e informazione di cui al
capo VI.
2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della
collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che
ne sopporta gli oneri.
3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di
cui all’art. 16, comma 2 esprima un giudizio sull’inidoneità parziale
o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il
datore di lavoro e il lavoratore .
4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro
trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo,
all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo
eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la
revoca del giudizio stesso.
5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata
convenzionata con l’imprenditore per lo svolgimento dei compiti di
cui al presente capo;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di
lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni
necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
7. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere
l’attività di medico competente qualora esplichi attività di
vigilanza.

Capo V

Art. 18.

Rappresentante per la sicurezza.

1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il
rappresentante per la sicurezza.
2. Nella aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15
dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente
dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15
dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato
per più aziende nell’ambito territoriale ovvero del comparto
produttivo. Esso può essere designato o eletto dai lavoratori
nell’ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla
contrattazione collettiva di riferimento.
3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti
il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai
lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In
assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell’azienda
al loro interno.
4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del
rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito
e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni, sono stabiliti in
sede di contrattazione collettiva.
5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di
cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro
tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards
relativi alle materie di cui al comma 4. Per le amministrazioni
pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale.
6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma
1 è il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a
200 dipendenti;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da
201 a 1000 dipendenti;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità
produttive.
7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del
rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di
contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei
contenuti minimi previsti dal decreto di cui all’art. 22, comma 7.

Art. 19.

Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.

1. Il rappresentante per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla
valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione,
realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda ovvero unità
produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di
prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso,
alla evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di
cui all’art. 22, comma 5;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente
la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché
quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine,
gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli
infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a
quella prevista dall’art. 22;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle
misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità
fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche
effettuate dalle autorità competenti;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’art. 11;
m) fa proposte in merito all’attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati
nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che
le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore
di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a
garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo
necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di
retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l’esercizio delle
funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1
sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio
alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi
confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le
rappresentanze sindacali.
5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per
l’espletamento della sua funzione, al documento di cui all’art. 4,
commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui
all’art. 4, comma 5, lettera o).

Art. 20.

Organismi paritetici.

1. A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra
le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori,
con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative
nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima
istanza di riferimento in merito a controversie sorte
sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e
formazione, previsti dalle norme vigenti.
2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali
o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria,
nazionali, territoriali o aziendali.
3. Agli effetti dell’art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati alla
rappresentanza indicata nel medesimo articolo.

Capo VI

Art. 21.

Informazione dei lavoratori.

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva
un’adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività
dell’impresa in generale;
b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività
svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in
materia;
d) i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati
pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste
dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta
antincendio, l’evacuazione dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il
medico competente;
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure
di cui agli articoli 12 e 15.
2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1,
lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all’art. 1, comma 3.

Art. 22.

Formazione dei lavoratori.

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi
compresi i lavoratori di cui all’art. 1, comma 3, riceva una
formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di
salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed
alle proprie mansioni.
2. La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell’assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione
all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione
particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la
normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici
esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli
adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione
dei rischi stessi.
5. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo
grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque,
di gestione dell’emergenza devono essere adeguatamente formati.
6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di
cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi
paritetici di cui all’art. 20, durante l’orario di lavoro e non può
comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i
contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti
per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all’art. 10, comma 3,
tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese.

Capo VII

Art. 23.

Vigilanza.

1. La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dall’unità sanitaria
locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, nonché, per il settore minerario, dal Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, e per le industrie
estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite
dalla legislazione vigente all’ispettorato del lavoro, per attività
lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
sentita la Commissione consultiva permanente, l’attività di vigilanza
sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza può
essere esercitata anche dall’ispettorato del lavoro che ne informa
preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell’unità
sanitaria locale competente per territorio.
3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di
sanità aerea e marittima ed alle autorità marittime, portuali ed
aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo
di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai
servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le
Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le
aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe
esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di
attuazione, con decreto del Ministro competente di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.
L’Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti
per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i
rispettivi ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento
alle strutture penitenziarie .

Art. 24.

Informazione, consulenza, assistenza.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il
Ministero dell’interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, l’Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza
sul lavoro, anche mediante i propri dipartimenti periferici, il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per mezzo degli
ispettorati del lavoro, il Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, per il settore estrattivo, tramite gli uffici della
direzione generale delle miniere, l’Istituto italiano di medicina
sociale, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e gli enti di patronato svolgono attività di
informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle
imprese artigiane e delle piccole e medie imprese delle rispettive
associazioni dei datori di lavoro.
2. L’attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti
che svolgono attività di controllo e di vigilanza.

Art. 25.

Coordinamento.

1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi, su proposta
dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati
criteri al fine di assicurare unità ed omogeneità di comportamenti in
tutto il territorio nazionale nell’applicazione delle disposizioni in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori e di radioprotezione.

Art. 26.

Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni
e l’igiene del lavoro.

1. Omissis.
2. Omissis.
3. Omissis.

Art. 27.

Comitati regionali di coordinamento.

1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la
Conferenza Stato-regioni, su proposta dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, sono individuati criteri generali relativi
all’individuazione di organi operanti nella materia della sicurezza e
della salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare uniformità di
interventi ed il necessario raccordo con la commissione consultiva
permanente.
2. Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, convocate per i
pareri di cui al comma 1, partecipano i rappresentanti dell’ANCI,
dell’UPI e dell’UNICEM.

Art. 28.

Adeguamenti al progresso tecnico.

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri della sanità e dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, sentita la commissione consultiva
permanente:
a) è riconosciuta la conformità alle vigenti norme per la
sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e
sistemi di sicurezza;
b) si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della Comunità europea per
le parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di
ordine tecnico di altre direttive già recepite nell’ordinamento
nazionale;
c) si provvede all’adeguamento della normativa di natura
strettamente tecnica e degli allegati al presente decreto in
relazione al progresso tecnologico.

Capo VIII

Art. 29.

Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali.

1. L’INAIL e l’ISPESL si forniscono reciprocamente i dati relativi
agli infortuni ed alle malattie professionali anche con strumenti
telematici.
2. L’ISPESL e l’INAIL indicono una conferenza permanente di
servizio per assicurare il necessario coordinamento in relazione a
quanto previsto dall’art. 8, comma 3, del decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, nonché per verificare l’adeguatezza dei
sistemi di prevenzione ed assicurativi, e per studiare e proporre
soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli
infortuni e delle malattie professionali.
3. I criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni
relative ai rischi e ai danni derivanti da infortunio durante
l’attività lavorativa sono individuati nelle norme UNI, riguardanti i
parametri per la classificazione dei casi di infortunio, ed i criteri
per il calcolo degli indici di frequenza e gravità e loro successivi
aggiornamenti.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
del Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva
permanente, possono essere individuati criteri integrativi di quelli
di cui al comma 3 in relazione a particolari rischi.
5. I criteri per la raccolta e l’elaborazione delle informazioni
relative ai rischi e ai danni derivanti dalle malattie professionali,
nonché ad altre malattie e forme patologiche eziologicamente
collegate al lavoro, sono individuati con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente, sulla base delle norme
di buona tecnica.

TITOLO II

Art. 30.

Definizioni.

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente
titolo si intendono per luoghi di lavoro:
a) i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati
all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, nonché ogni
altro luogo nell’area della medesima azienda ovvero unità produttiva
comunque accessibile per il lavoro.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci;
e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa
agricola o forestale, ma situati fuori dall’area edificata
dell’azienda.
3. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti, le prescrizioni
di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro sono specificate
nell’allegato II.
4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se
del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap.
5. L’obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare, per le porte,
le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di
lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di
handicap.
6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luoghi di
lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993, ma debbono essere
adottate misure idonee a consentire la mobilità e l’utilizzazione dei
servizi sanitari e di igiene personale.

Art. 31.

Requisiti di sicurezza e di salute.

1. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari
vigenti e fatte salve le disposizioni di cui all’art. 8, comma 4, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i luoghi di lavoro
costruiti o utilizzati anteriormente all’entrata in vigore del
presente decreto devono essere adeguati alle prescrizioni di
sicurezza e salute di cui al presente titolo entro il 1° gennaio
1997.
2. Se gli adeguamenti di cui al comma 1 richiedono un provvedimento
concessorio o autorizzatorio il datore di lavoro deve immediatamente
iniziare il procedimento diretto al rilascio dell’atto ed ottemperare
agli obblighi entro sei mesi dalla data del provvedimento stesso.
3. Sino a che i luoghi di lavoro non vengano adeguati, il datore di
lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza,
adotta misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza
equivalente.
4. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adeguamenti
di cui al comma 1, il datore di lavoro, previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza, adotta le misure alternative di cui
al comma 3. Le misure, nel caso di cui al presente comma, sono
autorizzate dall’organo di vigilanza competente per territorio.

Art. 32.

Obblighi del datore di lavoro.

1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a
uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano
sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza;
b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano
sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati,
quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano
pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano
sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche
adeguate;
d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla
prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a
regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

Art. 33.

Adeguamenti di norme.

1. Omissis
2. Omissis
3. Omissis
4. Omissis.
5. Omissis
6. Omissis
7. Omissis
8. Omissis
9. Omissis
10. Omissis
11. Omissis
12. Omissis
13. Omissis
14. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore
tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

TITOLO III

Art. 34.

Definizioni.

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si
intendono per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio,
utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione
lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in
se

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