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Attuazione della direttiva n. 88/378/CEErelativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membriconcernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell’art. 54 dellalegge 29 dicembre 1990, n. 428.

di Redazione

Decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313 (in Gazz. Uff., 5
ottobre 1991, n. 234). — Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell’art. 54 della
legge 29 dicembre 1990, n. 428 .

Art. 1.

Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto si intende per giocattolo qualsiasi
prodotto concepito o manifestamente destinato ad essere utilizzato a
fini di gioco da minori di anni 14, compresi gli eventuali relativi
apparecchi di installazione d’uso ed altri accessori.
2. Non sono considerati giocattoli i prodotti elencati
nell’allegato I.
3. Per immissione sul mercato si intende tanto la vendita quanto la
distribuzione a titolo gratuito del giocattolo.

Art. 2.

Condizioni di sicurezza.

1. I giocattoli debbono essere fabbricati a regola d’arte in
materia di sicurezza e possono essere immessi sul mercato solo se non
compromettono la sicurezza e/o la salute degli utilizzatori o di
altre persone, quando siano utilizzati conformemente alla loro
destinazione, per una durata d’impiego prevedibile in considerazione
del comportamento abituale dei bambini.
2. Il disposto del comma 1 è osservato se i giocattoli rispondono
ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II.

Art. 3.

Presunzione di conformità.

1. Si presumono conformi ai requisiti di cui al comma 2
dell’articolo 2 e dell’articolo 8 i giocattoli fabbricati in
conformità alle norme nazionali che li riguardano e che recepiscono
le norme armonizzate comunitarie.
2. Per quanto riguarda i giocattoli fabbricati in Italia le norme
nazionali di ricezione delle norme armonizzate comunitarie sono
emanate con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
3. Qualora nella fabbricazione le norme di cui ai precedenti commi
non siano state integralmente osservate, o quando non esistano, i
giocattoli possono essere immessi sul mercato soltanto dopo aver
ricevuto un attestato CE del tipo, con il quale un organismo,
autorizzato ai sensi dell’art. 6, dichiara la conformità dei
giocattoli ai requisiti essenziali di cui al comma 2 dell’art. 2.
3-bis. Se i giocattoli sono disciplinati da altre disposizioni
relative ad aspetti diversi da quelli oggetto del presente decreto
che prevedono l’apposizione della marcatura CE, questa indica
ugualmente la presunta conformità dei giocattoli anche alle altre
disposizioni. Tuttavia nel caso in cui una o più delle suddette
disposizioni lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime
da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica
soltanto la conformità del giocatolo alle disposizioni applicate dal
fabbricante; in questo caso i riferimenti devono essere riportati nei
documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione che
accompagnano il giocattolo o, in alternativa, riportati
sull’imballaggio .

Art. 4.

Marcatura >.

1. Non possono essere immessi sul mercato i giocattoli privi della
marcatura CE, consistente nel simbolo >.
2. La marcatura CE è apposta sul giocattolo dal fabbricante o
dal suo mandatario stabilito nella Comunità europea. Con
l’apposizione del marchio il fabbricante o il mandatario attestano
sotto la loro responsabilità che il giocattolo è stato fabbricato in
conformità alle norme di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3, oppure che è
conforme al modello approvato ai sensi del comma 3 dell’art. 3.
3. é vietato apporre sui giocattoli marcature che possano indurre
in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della
marcatura CE. Sui giocattoli, sul loro imballaggio o su una
etichetta, può essere apposto ogni altro marchio, purché esso non
limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE .

Art. 5.

Indicazioni sui giocattoli.

1. Sul giocattolo o sul suo imballaggio, in maniera visibile,
leggibile e indelebile, devono essere apposti la marcatura CE , il
nome e/o la ragione sociale e/o il marchio, nonché l’indirizzo del
fabbricante o del suo mandatario o del responsabile dell’immissione
sul mercato della Comunità economica europea, anche in forma
abbreviata purché consenta una identificazione semplice e agevole,
nonché le avvertenze e le precauzioni da usare secondo il dettato
dell’allegato IV.
2. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o composti da
elementi di piccole dimensioni, le indicazioni di cui al comma 1
possono essere apposte su un’etichetta o su un foglio informativo
allegato al giocattolo. Qualora le indicazioni di cui ai commi
precedenti non siano apposte sul giocattolo occorre richiamare
l’attenzione del consumatore sull’utilità di conservarle.
3. Il foglio informativo, le avvertenze e le precauzioni debbono
essere redatte in lingua italiana.

Art. 6.

Certificazione CE.

1. La certificazione CE è la procedura con la quale un organismo
autorizzato constata e attesta che il modello di un giocattolo
soddisfa ai requisiti essenziali di cui all’art. 2, comma 2,
rilasciando un attestato CE.

Art. 7.

Organismi autorizzati alla certificazione CE.

1. Per essere autorizzato ad effettuare le certificazioni CE,
l’organismo interessato deve farne istanza al Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato secondo le modalità,
che saranno indicate con decreto del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto . L’ispettorato
tecnico dell’industria provvede alla relativa istruttoria ed alla
verifica del possesso dei requisiti essenziali di cui all’allegato
III. é considerato titolo di valutazione delle capacità tecniche
l’accreditamento dell’organismo da parte di un ente specializzato.
2. L’autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
3. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato
vigila sull’attività degli organismi autorizzati.
4. Se un organismo autorizzato non soddisfa più i requisiti minimi
di cui all’allegato III, l’autorizzazione è revocata.
5. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
per il tramite del Ministero degli affari esteri, comunica alla
Commissione europea e agli altri Stati membri alla Commissione CEE
l’elenco degli organismi autorizzati ed ogni successiva variazione.
Informa altresì regolarmente la Commissione CEE in merito
all’attività svolta dagli organismi autorizzati e ogni tre anni le
trasmette una relazione sulla applicazione del presente decreto.
5-bis. L’elenco degli organismi notificati, recante il loro numero
di identificazione, nonché i compiti specifici per i quali sono stati
designati, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee dalla Commissione europea, che ne cura anche l’aggiornamento.

Art. 8.

Procedura per la certificazione CE.

1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità che
intenda ottenere la certificazione CE deve farne domanda ad un
organismo autorizzato.
2. La domanda deve contenere il nome e l’indirizzo del richiedente,
una descrizione del giocattolo, informazioni sulla sua concezione e
fabbricazione e l’indicazione del luogo di fabbricazione. Alla
domanda deve essere unito un modello del giocattolo.
3. L’organismo autorizzato esamina la regolarità dei documenti
forniti, verifica che il giocattolo non è suscettibile di
compromettere la sicurezza e la salute ai sensi dell’art. 2, effettua
gli esami e le prove appropriate per verificare che il modello
risponde ai requisiti essenziali, utilizzando per quanto possibile le
norme armonizzate ed eventualmente chiedendo altri esemplari del
modello.
4. Se il modello risponde ai requisiti essenziali, l’organismo
autorizzato rilascia al richiedente un attestato CE del tipo,
riportandovi le conclusioni dell’esame, le condizioni cui è
eventualmente assoggettato, le descrizioni e i disegni del modello
approvato.
5. Copia dell’attestato viene trasmessa al Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
6. I documenti concernenti l’esecuzione delle prove ed il rispetto
dei requisiti tecnici debbono essere tenuti a disposizione anche del
Ministero della sanità, che potrà procedere a particolari controlli
in relazione ai propri compiti istituzionali. Copia dei risultati di
detti controlli sarà trasmessa al Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato.
7. L’organismo autorizzato che rifiuti di rilasciare un attestato
CE ne informa il Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato e la Commissione CEE, precisando le ragioni del
rifiuto.

Art. 9.

Controlli.

1. Al fine di verificare la conformità dei giocattoli alle norme
del presente decreto, il Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato dispone verifiche, accertamenti e controlli, anche
nella fase della commercializzazione, mediante i propri uffici
centrali e periferici coadiuvati da istituti, enti o laboratori
autorizzati o mediante le stazioni sperimentali per l’industria, le
quali potranno avvalersi, previa richiesta all’Amministrazione, della
collaborazione di istituti, enti o laboratori autorizzati.
2. Per lo svolgimento dei controlli deve essere consentito alle
persone incaricate l’accesso ai luoghi di fabbricazione o di
immagazzinamento e alle informazioni di cui ai commi 4 e 5, nonché il
prelievo di un campione per sottoporlo ad esami e prove. Le
informazioni così ottenute sono coperte dal segreto d’ufficio.
3. Il fabbricante o il suo mandatario o il responsabile
dell’immissione sul mercato della Comunità economica europea sono
tenuti a fornire le predette informazioni entro il termine, comunque
non minore di otto giorni, fissato dall’autorità richiedente.
4. Relativamente ai giocattoli fabbricati secondo la prescrizione
dell’art. 3, commi 1 e 2, in conformità alle norme armonizzate il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tengono a
disposizione, ai fini di controllo, le seguenti informazioni:
a) una descrizione dei mezzi (come l’impiego di un protocollo
d’esame, di una scheda tecnica) con cui il fabbricante assicura la
conformità della produzione alle norme armonizzate; eventualmente: un
attestato CE del tipo rilasciato di un organismo autorizzato; copie
dei documenti che il fabbricante ha sottoposto all’organismo
autorizzato; una descrizione di mezzi con i quali il fabbricante
verifica la conformità al modello autorizzato;
b) l’indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento;
c) informazioni dettagliate sulla concezione e la fabbricazione
del giocattolo.
5. Relativamente ai giocattoli fabbricati secondo la prescrizione
dell’art. 3, comma 3, in totale o parziale difformità o in assenza di
norme armonizzate, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella
Comunità tengono a disposizione, ai fini di controllo, le seguenti
informazioni:
a) una descrizione dettagliata della fabbricazione;
b) una descrizione dei mezzi (come l’impiego di un protocollo di
esame, di una scheda tecnica) con cui il fabbricante si accerta della
conformità al modello autorizzato;
c) l’indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento;
d) copie dei documenti che il fabbricante ha presentato,
conformemente all’art. 8, ad un organismo autorizzato;
e) il certificato di prova del campione o copia conforme.
6. Qualora né il fabbricante, né il suo mandatario siano stabiliti
nella Comunità, gli obblighi di informazione di cui ai commi 4 e 5
incombono alla persona che immette il giocattolo nel mercato
comunitario.
7. Le spese delle operazioni di verifica, accertamento e controllo
saranno a carico del fabbricante o del mandatario.
8. In caso di manifesta inosservanza degli obblighi di informazione
previsti nei commi precedenti, il Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato può disporre che il fabbricante, il
mandatario o l’importatore, a loro spese, facciano effettuare, entro
un termine determinato, una prova da parte di un altro organismo
autorizzato per verificare la conformità del giocattolo alle norme
armonizzate o ai loro requisiti essenziali di sicurezza.

Art. 10.

Ritiro di giocattoli dal mercato.

1. I giocattoli, che risultino non muniti legittimamente della
marcatura CE a seguito della procedura di accertamento di cui
all’art. 8, debbono essere immediatamente ritirati dal mercato.
1-bis. L’apposizione indebita della marcatura CE comporta per il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario
l’obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura
CE, entro sessanta giorni .
1-ter. Nel caso in cui persista la mancanza di conformità, il
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato dispone il
ritiro dei prodotti dal mercato; le spese derivanti dall’applicazione
del presente comma sono a carico del fabbricante o del suo mandatario.
2. Ove si constati che giocattoli muniti della marcatura CE e
utilizzati conformemente alla loro destinazione secondo l’uso di cui
all’art. 2, comma 1, possano compromettere la sicurezza e la salute
dei consumatori o di altri, il Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, con provvedimento motivato, da
notificare immediatamente agli interessati, contenente l’indicazione
dei mezzi di ricorso, può disporre il ritiro dei prodotti dal mercato
e vietarne o limitarne la commercializzazione, informandone
immediatamente la Commissione della CEE e il Ministero della sanità.

Art. 11.

Sanzioni.

1. Chiunque immette in commercio, vende o distribuisce
gratuitamente al pubblico giocattoli privi della marcatura CE è
punito con l’ammenda da lire un milione a lire quaranta milioni.
2. Il fabbricante o il mandatario stabilito nella Comunità che
appone indebitamente la marcatura CE è punito, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, con l’arresto fino a sei mesi e
l’ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
3. Chiunque viola il disposto dell’art. 4, comma 3, è soggetto,
salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da lire
unmilionecinquecentomila a lire venti milioni.
4. Chiunque viola il disposto dell’art. 5 è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire cinque
milioni a lire venti milioni.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5
dell’art. 9 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro
milioni.

Art. 12.

Norme finali e transitorie.

1. Omissis
2. Le stazioni sperimentali, indicate all’art. 4 della legge 18
febbraio 1983, n. 46, e gli organismi designati con decreto del
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ai sensi
di detto articolo, si ritengono provvisoriamente autorizzati ai sensi
dell’art. 7 del presente decreto. I predetti, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno presentare
istanza di riconferma con le modalità di cui all’art. 6, comma 1.
3. Per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto possono essere commercializzati giocattoli già
immessi nel mercato secondo la legislazione precedentemente in
vigore.

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