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Attuazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco deilavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi
di Redazione
Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 72 “Attuazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei
lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2000
Art. 1.
Campo d’applicazione
1. Il presente decreto si applica alle imprese stabilite in uno Stato
membro dell’Unione europea diverso dall’Italia, le quali, in occasione
di una prestazione di servizi transnazionale, distaccano un lavoratore,
per conto proprio e sotto la loro direzione, in territorio nazionale
italiano, nell’ambito di un contratto concluso con il destinatario
della prestazione di servizi che opera in territorio italiano, ovvero
distaccano un lavoratore in territorio nazionale italiano, presso
un’unita’ produttiva della medesima impresa o presso altra impresa
appartenente allo stesso gruppo, purche’ in entrambi i casi durante
il periodo di distacco continui ad esistere un rapporto di lavoro
tra il lavoratore distaccato e l’impresa distaccante.
2. Il presente decreto non si applica alle imprese della marina mercantile
con riguardo al personale navigante.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle imprese
stabilite in uno Stato non membro che si trovano in una delle
situazioni indicate al comma 1.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per “lavoratore distaccato”
il lavoratore abitualmente occupato in uno Stato membro dell’Unione
europea diverso dall’Italia che, per un periodo limitato, svolge il
proprio lavoro in territorio nazionale italiano.
2. Il periodo limitato di cui al comma 1 e’ tale quando la durata del
distacco del lavoratore in territorio nazionale italiano sia sin
dall’inizio predeterminata o predeterminabile con riferimento
ad un evento futuro e certo.
Art. 3.
Condizioni di lavoro
1. Al rapporto di lavoro tra le imprese di cui all’articolo 1, comma 1,
e i lavoratori distaccati si applicano, durante il periodo del distacco,
le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative, nonche’ dai contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale,
applicabili ai lavoratori che effettuano prestazioni lavorative
subordinate analoghe nel luogo in cui i lavoratori distaccati
svolgono la propria attivita’ in posizione di distacco.
2. Le disposizioni di legge e di contratto collettivo in materia
di durata minima delle ferie annuali retribuite e di trattamento
retributivo minimo, compreso quello maggiorato per lavoro straordinario,
non si applicano nel caso di lavori di assemblaggio iniziale o di prima
installazione di un bene, previsti in un contratto di fornitura di beni,
indispensabili per mettere in funzione il bene fornito ed eseguiti dai
lavoratori qualificati o specializzati dell’impresa di fornitura,
quando la durata dei lavori, in relazione ai quali e’ stato disposto
il distacco, non e’ superiore ad otto giorni. La disposizione di cui
al presente comma non si applica alle attivita’ del settore edilizio
individuate nell’allegato A del presente decreto legislativo.
3. Gli imprenditori che appaltano servizi ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
da eseguirsi nell’interno delle aziende con organizzazione e gestione
propria di un appaltatore transnazionale, sono tenuti in solido con
quest’ultimo a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un
trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un
trattamento normativo non inferiore a quelli spettanti ai lavoratori
da loro dipendenti.
4. I diritti spettanti ai prestatori di lavoro dipendenti dall’appaltatore
transnazionale possono essere esercitati nei confronti dell’imprenditore
appaltante durante l’esecuzione dell’appalto e fino ad un anno dopo
la data di cessazione del medesimo.
Art. 4.
Applicabilita’ alle imprese di lavoro temporaneo
1. Le imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea diverso
dall’Italia che, in quanto imprese fornitrici di lavoro temporaneo,
distaccano un lavoratore presso un’impresa utilizzatrice avente
la propria sede o un’unita’ produttiva in territorio nazionale
italiano, sono soggette alle disposizioni della
legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni,
purche’ durante il periodo della fornitura continui ad esistere
un rapporto di lavoro fra il lavoratore distaccato e l’impresa
fornitrice di lavoro temporaneo.
2. L’autorizzazione prevista dall’articolo 2 della citata
legge n. 196 del 1997 non e’ richiesta alle imprese fornitrici
di lavoro temporaneo di cui al comma 1 che dimostrino di operare
in forza di un provvedimento amministrativo equivalente, rilasciato
dall’autorita’ competente di uno Stato membro dell’Unione europea
diverso dall’Italia.
3. L’attestazione di equivalenza del provvedimento di cui al comma 2
e’ rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale
entro trenta giorni dalla richiesta dell’impresa interessata e comporta
la contestuale iscrizione dell’impresa interessata e comporta la
contestuale iscrizione all’albo di cui all’articolo 2, comma 1,
della citata legge n. 196 del 1997. Il procedimento di rilascio
dell’attestazione e’ disciplinato con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, emanato ai sensi
dell’articolo 17, comm 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 5.
Collaborazione amministrativa e cooperazione in materia di informazione
1. Ai fini della collaborazione amministrativa in attuazione delle
disposizioni del presente decreto l’organismo nazionale competente
e’ la Direzione generale per l’impiego del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale.
2. Le richieste motivate di informazioni da parte delle competenti
autorita’ degli altri Stati membri dell’Unione europea, in ordine
ai rapporti di lavoro dei lavoratori distaccati ai sensi degli
articoli 1, comma 1, e 4, sono evase dalle direzioni
provinciali del lavoro.
Art. 6.
Giurisdizione
1. Il lavoratore distaccato che presta o ha prestato attivita’
lavorativa nel territorio dello Stato italiano puo’ far valere
i diritti e reclamare la tutela delle condizioni di lavoro garantiti
dagli articoli 3 e 4 anche avanti all’autorita’ giudiziaria di
altro Stato con il quale esista convenzione internazionale in tema
di giurisdizione in materia di rapporti di lavoro.
2. Qualora per la risoluzione delle controversie di cui al comma 1
venga adita l’autorita’ giudiziaria italiana, non si applica
l’articolo 410 del codice di procedura civile.
Art. 7.
Verifica
1. Entro il 31 dicembre 2000 il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamnente piu’ rappresentative
sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni dettate dal
presente decreto, anche ai fini dell’eventuale esercizio del potere
legislativo delegato di cui all’articolo 1, comma 4,
della legge 5 febbraio 1999, n. 25.
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