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Attuazione della direttiva 2002/74/CE concernente la tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU 21/9/2005 n. 220)

di Redazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2003); Vista la direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell’economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 1. All’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, dopo il comma 2, e’ inserito il seguente: «2-bis. L’intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un’impresa, avente attività sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia. Agli eventuali maggiori oneri che gravano sul fondo di garanzia si provvede ai sensi dell’articolo 2, ottavo comma, quarto periodo, della legge 19 maggio 1982, n. 297.». 2. All’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, la lettera b) e’ soppressa. Art. 2. Modifica alla legge 29 maggio 1982, n. 297 1. All’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, dopo il comma 4 e’ inserito il seguente: «4-bis. L’intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un’impresa, avente attività sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia.». Art. 3. Notifiche e termini di applicazione 1. I tipi di procedura nazionale di insolvenza che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, nonche’ tutte le modifiche normative che le riguardano sono notificate alla Commissione e agli altri Stati membri. 2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle procedure concorsuali aperte successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

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