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Attuazione art. 80, comma 12, della L. 388/2000. Tutela relativa alla maternita e agli assegni al nucleo familare per gli iscritti alla gestione separata di cui art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

di Redazione

DECRETO 4 aprile 2002
Attuazione dell’art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tutela relativa alla maternita’ ed agli assegni al nucleo familare per gli iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. (GU n. 136 del 12-6-2002)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha
previsto l’istituzione di apposita gestione separata presso
l’Istituto nazionale della previdenza sociale, in favore di
lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;
Visto l’art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che ha previsto, tra l’altro, l’estensione, agli iscritti alla
predetta gestione, della tutela relativa alla maternita’ e agli
assegni al nucleo familiare nei limiti delle risorse rinvenienti
dallo specifico contributo fissato nella misura dello 0,5 per cento;
Visto l’art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
che, nell’estendere agli iscritti alla predetta gestione separata la
tutela contro il rischio di malattia in caso di degenza ospedaliera,
ha imputato anche tale onere alle risorse derivanti dal gettito del
citato contributo dello 0,5 per cento;
Visto l’art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
che ha interpretato il citato art. 59, comma 16, della legge n.
449/1997, nel senso che la tutela ivi prevista relativa alla
maternita’ ed agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e
con le modalita’ previste per il lavoro dipendente;
Visto l’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito
dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, che ha istituito l’assegno per il
nucleo familiare e le successive integrazioni e modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e di sostegno alla maternita’ e alla paternita’, di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
Visto il decreto interministeriale del 27 maggio 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, emanato in
attuazione del citato art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997;
Considerato che il predetto decreto deve ritenersi ormai superato a
seguito dell’entrata in vigore della norma di interpretazione
autentica;
Ritenuto, pertanto, necessario emanare una nuova disciplina che, ai
sensi del citato art. 80, comma 12, della legge n. 388/2000, adegui,
per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2,
comma 26, della legge n. 335/1995, la tutela relativa alla maternita’
ed agli assegni al nucleo familiare alle forme ed alle modalita’
previste per il lavoro dipendente;
Considerato, tuttavia, che tale adeguamento non puo’ prescindere,
ai sensi del citato art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997,
dall’entita’ delle risorse derivanti dal gettito contributivo sopra
richiamato, peraltro destinato anche al finanziamento delle
prestazioni di malattia in caso di degenza ospedaliera;
Preso atto dell’andamento del gettito contributivo dello 0,5 sopra
richiamato;

Decreta:

Art. 1.Indennita’ di maternita’
1. A decorrere dal 1 gennaio 1998, alle madri lavoratrici iscritte
alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, e tenute al versamento della contribuzione
dello 0,5 per cento di cui all’art. 59, comma 16, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e’ corrisposta un’indennita’ di maternita’
per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi
alla data stessa. Dal beneficio restano escluse le lavoratrici
iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie e le pensionate.
2. L’indennita’ di cui al comma 1 e’ corrisposta alle lavoratrici
in favore delle quali, nei dodici mesi precedenti i due mesi
anteriori alla data del parto, risultino attribuite almeno tre
mensilita’ della predetta contribuzione.
3. L’indennita’ di maternita’ e’ comprensiva di ogni altra
indennita’ spettante per malattia.

Art. 2.Indennita’ in caso di adozione o affidamento
1. In caso di adozione o affidamento, l’indennita’ di cui all’art.
1 spetta, sulla base di idonea documentazione, per i tre mesi
successivi all’effettivo ingresso nella famiglia della lavoratrice
del bambino che, al momento dell’adozione o dell’affidamento, non
abbia superato i sei anni di eta’.
2. In caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale,
disciplinati dal titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e
successive modificazioni, l’indennita’ di cui all’art. 1 spetta, per
i tre mesi successivi all’effettivo ingresso nella famiglia della
lavoratrice del minore, anche se quest’ultimo, al momento
dell’adozione o dell’affidamento, abbia superato i sei anni e fino al
compimento della maggiore eta’. L’Ente autorizzato, che ha ricevuto
l’incarico di curare la procedura di adozione, certifica la data di
ingresso del minore e l’avvio presso il tribunale italiano delle
procedure di conferma della validita’ dell’adozione o di
riconoscimento dell’affidamento preadottivo.

Art. 3.Indennita’ di paternita’
1. A decorrere dal 1 gennaio 1998 al padre lavoratore iscritto alla
gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n.
335/1995, ed avente i requisiti di cui al comma 2 dell’art. 1, e’
corrisposta un’indennita’ di paternita’ per i tre mesi successivi
alla data effettiva del parto, o per il periodo residuo che sarebbe
spettato alla lavoratrice madre, in caso di morte o grave infermita’
della madre o di abbandono, nonche’ in caso di affidamento esclusivo
del bambino al padre.
2. In caso di adozione o affidamento l’indennita’ di cui al comma 1
spetta, sulla base dei requisiti di cui all’art. 2, anche in
alternativa alla madre lavoratrice che non ne faccia richiesta.

Art. 4.Misura dell’indennita’ e modalita’ di erogazione
1. L’indennita’ di cui agli articoli precedenti e’ determinata per
ciascuna giornata del periodo indennizzabile in misura pari all’80
per cento di 1/365 del reddito, derivante da attivita’ di
collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale,
utile ai fini contributivi, per i dodici mesi precedenti l’inizio del
periodo indennizzabile.
2. Ai fini di cui al comma precedente, il reddito dei liberi
professionisti iscritti alla gestione di cui all’art. 2, comma 26,
della legge n. 335/1995, e’ calcolato prendendo a riferimento, per
ciascuno dei mesi d’interesse, 1/12 del reddito risultante dalla
denuncia dei redditi da attivita’ libero professionale relativa
all’anno o agli anni in cui sono ricompresi i suddetti dodici mesi.
3. Ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei collaboratori
coordinati e continuativi iscritti alla gestione di cui all’art. 2,
comma 26, della legge n. 335/1995, viene preso a riferimento il
reddito dei suddetti dodici mesi risultante dai versamenti
contributivi utenti al lavoratore interessato sulla base della
dichiarazione del committente.
4. Nel caso in cui l’anzianita’ assicurativa sia inferiore ai
dodici mesi, il periodo di riferimento e l’indennita’ di cui al comma
1 sono determinati proporzionalmente in relazione alla data di
decorrenza della anzianita’ stessa.
5. L’indennita’ e’ corrisposta dalla competente gestione separata,
a seguito di apposita domanda, presentata dagli interessati,
corredata da idonea certificazione, con le modalita’ e nei termini
stabiliti dall’Istituto erogatore, che tengano conto delle
specificita’ delle denunce reddituali e contributive previste per
ciascuna categoria di iscritti.
6. I lavoratori destinatari delle prestazioni ai sensi degli
articoli 2 e 3 possono presentare domanda, per gli eventi precedenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro un anno
dalla suddetta data. Per l’anno 1998 tali prestazioni sono
corrisposte anche se, nei 12 mesi precedenti il periodo
indennizzabile, non risulti attribuito alcun contributo.
7. La competente gestione separata provvede d’ufficio ai necessari
accertamenti amministrativi.

Art. 5.Assegni per il nucleo familiare
1. A decorrere dal 1 gennaio 1998, agli iscritti alla gestione
separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, e
tenuti al versamento della contribuzione dello 0,5 per cento di cui
all’art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997, e’ estesa la
disciplina dell’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 del
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni e
integrazioni.
2. L’assegno e’ corrisposto dalla competente gestione separata, in
relazione alle modalita’ di attribuzione della specifica
contribuzione, a seguito di domanda presentata dai lavoratori
interessati a decorrere dal mese di febbraio dell’anno successivo a
quello per il quale viene richiesta la prestazione. L’assegno e’
erogato con pagamento diretto da parte delle strutture periferiche
dell’INPS.
3. Ai soggetti indicati al comma 1, l’assegno non spetta se la
somma dei redditi derivanti dalle attivita’ indicate all’art. 2,
comma 26, della legge n. 335/1995, e’ inferiore al 70 per cento del
reddito complessivo del nucleo familiare. L’assegno spetta anche al
nucleo a composizione reddituale mista che raggiunga il requisito del
70 per cento del reddito complessivo con la somma dei redditi da
lavoro dipendente di cui all’art. 2, comma 10, della legge n.
153/1988 e da lavoro di cui all’art. 2, comma 26, della legge n.
335/1995.

Art. 6.Norme finali e transitorie
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e’
abrogato il decreto 27 maggio 1998.
2. Le somme erogate per effetto di provvedimenti adottati ai sensi
del decreto medesimo non danno luogo a ripetizione dell’indebito.
3. L’Istituto procedera’ d’ufficio alla riliquidazione delle
prestazioni erogate in conformita’ del predetto decreto, sulla base
dei criteri di cui al presente decreto.
4. Per le indennita’ di maternita’ relative ai parti avvenuti nel
1998, si prende a riferimento, ai fini della riliquidazione, il
reddito derivante da attivita’ di collaborazione coordinata e
continuativa o libero professionale relativo all’anno 1997 o, in
mancanza, il reddito relativo all’anno 1998.
5. L’estensione delle prestazioni di cui al presente decreto e’
verificata con cadenza biennale, ai fini delle conseguenti
rideterminazioni in relazione all’andamento dello specifico gettito
derivante dalla contribuzione dello 0,5 per cento di cui all’art. 59,
comma 16, della legge n. 449/1997, nei cui limiti deve tassativamente
rientrare.
Il presente decreto sara’ comunicato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Roma, 4 aprile 2002

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2002 Ufficio di
controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 1, foglio n. 348

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