DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(14 febbraio 2001)
Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’art. 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419, laddove e’ prevista l’emanazione di un atto di indirizzo e coordinamento che assicuri livelli uniformi delle prestazioni socio-sanitarie di alta integrazione sanitaria, anche in attuazione del Piano sanitario nazionale;
Visto l’art. 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, in cui e’ prevista la tipologia delle prestazioni socio-sanitarie e l’ambito dell’atto di indirizzo e coordinamento da emanarsi ai sensi del citato art. 2, comma 1, lettera n), della legge n. 419 del 1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, recante “Approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000”, con particolare riguardo alla parte relativa all’integrazione tra assistenza sanitaria e sociale;
Visto l’art. 8, commi 1 e 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Considerata, quindi, l’esigenza di assicurare l’emanazione dell’atto di indirizzo e coordinamento relativo all’integrazione socio-sanitaria;
Vista l’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 21 dicembre 2000;
Visto il parere della Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali unificata con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 21 dicembre 2000;
Consultate le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri nella riunione del 26 gennaio 2001;
Sulla proposta del Ministro della sanita’ di concerto con il Ministro della solidarieta’ sociale;
Decreta:
Art. 1.
Atto di indirizzo e coordinamento
1. E’ approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento.
Art. 2.
Tipologia delle prestazioni
1. L’assistenza socio-sanitaria viene prestata alle persone che presentano bisogni di salute che richiedono prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Le regioni disciplinano le modalita’ ed i criteri di definizione dei progetti assistenziali personalizzati.
2. Le prestazioni socio-sanitarie di cui all’art. 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni sono definite tenendo conto dei seguenti criteri: la natura del bisogno, la complessita’ e l’intensita’ dell’intervento assistenziale, nonche’ la sua durata.
3. Ai fini della determinazione della natura del bisogno si tiene conto degli aspetti inerenti a:
a) funzioni psicofisiche;
b) natura delle attivita’ del soggetto e relative limitazioni;
c) modalita’ di partecipazione alla vita sociale;
d) fattori di contesto ambientale e familiare che incidono nella
risposta al bisogno e nel suo superamento.
4. L’intensita’ assistenziale e’ stabilita in base a fasi temporali che caratterizzano il progetto personalizzato, cosi’ definite:
a) la fase intensiva, caratterizzata da un impegno riabilitativo specialistico di tipo diagnostico e terapeutico, di elevata complessita’ e di durata breve e definita, con modalita’ operative residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari;
b) la fase estensiva, caratterizzata da una minore intensita’ terapeutica, tale comunque da richiedere una presa in carico specifica, a fronte di un programma assistenziale di medio o prolungato periodo definito;
c) la fase di lungoassistenza, finalizzata a mantenere l’autonomia funzionale possibile e a rallentare il suo deterioramento, nonche’ a favorire la partecipazione alla vita sociale, anche attraverso percorsi educativi.
5. La complessita’ dell’intervento e’ determinata con riferimento alla composizione dei fattori produttivi impiegati (professionali e di altra natura), e alla loro articolazione nel progetto personalizzato.
Art. 3.
Definizioni
1. Sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza sociale le prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale. Dette prestazioni, di competenza delle aziende unita’ sanitarie locali ed a carico delle stesse, sono inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell’ambito di strutture residenziali e semiresidenziali.
2. Sono da considerare prestazioni sociali a rilevanza sanitaria tutte le attivita’ del sistema sociale che hanno l’obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilita’ o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tali attivita’, di competenza dei comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi e si esplicano attraverso:
a) gli interventi di sostegno e promozione a favore dell’infanzia, dell’adolescenza e delle responsabilita’ familiari;
b) gli interventi per contrastare la poverta’ nei riguardi dei cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;
c) gli interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l’autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti;
d) gli interventi di ospitalita’ alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell’autonomia, non assistibili a domicilio;
e) gli interventi, anche di natura economica, atti a favorire l’inserimento sociale di soggetti affetti da disabilita’ o patologia psicofisica e da dipendenza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili;
f) ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli essenziali di assistenza secondo la legislazione vigente.
Dette prestazioni, inserite in progetti personalizzati di durata non limitata, sono erogate nelle fasi estensive e di lungoassistenza.
3. Sono da considerare prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria di cui all’art. 3-septies, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, tutte le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensita’ della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilita’ o disabilita’ conseguenti a patologie cronico-degenerative. Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dall’inscindibilita’ del concorso di piu’ apporti professionali sanitari e sociali nell’ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilita’ dell’impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell’assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell’assistenza. Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario. Esse possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare o nell’ambito di strutture residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno socio-sanitario inerenti le funzioni psicofisiche e la limitazione delle attivita’ del soggetto, nelle fasi estensive e di lungoassistenza.
Art. 4.
Principi di programmazione e di organizzazione delle attivita’
1. La regione nell’ambito della programmazione degli interventi socio-sanitari determina gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione delle prestazioni socio-sanitarie, ivi compresi i criteri di finanziamento, tenendo conto di quanto espresso nella tabella allegata. A tal fine si avvale del concerto della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale di cui all’art. 2, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, o di altri organismi consultivi equivalenti previsti dalla legislazione regionale.
La regione con il concorso della stessa Conferenza, svolge attivita’ di vigilanza e coordinamento sul rispetto di dette indicazioni da parte delle aziende sanitarie e dei comuni al fine di garantire uniformita’ di comportamenti a livello territoriale. La programmazione degli interventi socio-sanitari avviene secondo principi di sussidiarieta’, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicita’, omogeneita’, copertura finanziaria e patrimoniale, nonche’ di continuita’ assistenziale.
2. Al fine di favorire l’integrazione con i servizi di assistenza primaria e con le altre prestazioni socio-sanitarie, la programmazione dei servizi e delle prestazioni ad elevata integrazione sanitaria rientra nel Programma delle attivita’ territoriali, di cui all’art. 3-quater, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni. I comuni adottano sul piano territoriale gli assetti piu’ funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini per consentirne l’esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle suddette prestazioni.
3. Per favorire l’efficacia e l’appropriatezza delle prestazioni socio-sanitarie necessarie a soddisfare le necessita’ assistenziali dei soggetti destinatari, l’erogazione delle prestazioni e dei servizi e’ organizzata di norma attraverso la valutazione multidisciplinare del bisogno, la definizione di un piano di lavoro integrato e personalizzato e la valutazione periodica dei risultati ottenuti. La regione emana indirizzi e protocolli volti ad omogeneizzare a livello territoriale i criteri della valutazione multidisciplinare e l’articolazione del piano di lavoro personalizzato vigilando sulla loro corretta applicazione al fine di assicurare comportamenti uniformi ed omogenei a livello territoriale.
Art. 5.
Criteri di finanziamento
1. Le regioni, nella ripartizione delle risorse del Fondo per il servizio sanitario regionale con il concorso della Conferenza di cui all’art. 3, comma 1, tengono conto delle finalita’ del presente provvedimento, sulla base di indicatori demografici ed epidemiologici, nonche’ delle differenti configurazioni territoriali e ambientali.
2. La regione definisce i criteri per la definizione della partecipazione alla spesa degli utenti in rapporto ai singoli interventi, fatto salvo quanto previsto per le prestazioni sanitarie dal decreto legislativo n. 124 del 1998 e per quelle sociali dal decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 6.
Norma di garanzia per le regioni a statuto speciale
e per le province autonome
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalita’ del presente atto di indirizzo e coordinamento nell’ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. Il presente decreto verra’ trasmesso alle competenti commissioni parlamentari e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 febbraio 2001
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Amato
Il Ministro della sanita’
Veronesi
Il Ministro della solidarieta’ sociale
Turco
Registrato alla Corte dei conti l’11 maggio 2001
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 5, foglio n. 81
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