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Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili
di Redazione
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2000
Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio
dei disabili, a norma dell’art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro
dei disabili, che all’art. 1, comma 1, individua come finalita’
la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle
persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e
di collocamento mirato;
Visto in particolare, l’art. 1, comma 4, della citata legge 12 marzo 1999, n. 68,
che prevede l’emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di
un atto di indirizzo e coordinamento contenente i criteri secondo i quali le
commissioni di cui all’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
effettuano l’accertamento delle condizioni di disabilita’ che danno
diritto di accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili
ed i criteri e le modalita’ per l’effettuazione delle visite sanitarie
di controllo della permanenza dello stato invalidante;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate”;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione, ed in particolare l’art. 8;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante il conferimento
alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato
del lavoro, a norma dell’art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato da
ultimo dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante norme per
la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell’art. 1
della legge 30 novembre 1998, n. 419;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 19 novembre 1999;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell’art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nella seduta del 2 dicembre 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 13 gennaio 2000;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del
Ministro della sanita’;
Art. 1.
Commissione di accertamento
1. L’accertamento delle condizioni di disabilita’, che danno diritto di
accedere al sistema per l’inserimentolavorativo dei disabili e l’effettuazione
delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante,
di cui all’art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono svolti
dalle commissioni di cui all’art. 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
secondo i criteri e le modalita’ di cui all’art. 5 del presente decreto.
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 1, commi 3, 5 e 6 della l
legge 12 marzo 1999, n. 68, l’accertamento delle condizioni di disabilita’
che danno diritto di accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei
disabili, nei confronti dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e c),
della medesima legge n. 68/1999, e’ effettuato, eventualmente anche in piu’
fasi temporali sequenziali, contestualmente all’accertamento delle
minorazioni civili.
Art. 2.
Attivita’ della commissione
L’attivita’ della commissione di cui all’art. 1 e’ finalizzata a
formulare una diagnosi funzionale della persona disabile, volta ad individuarne
la capacita’ globale per il collocamento lavorativo della persona disabile.
Art. 3.
Criteri di accertamento delle condizioni di disabilita’ e criteri e
modalita’ per l’effettuazione delle visite sanitarie di controllo
della permanenza dello stato invalidante.
I criteri di accertamento delle condizioni di disabilita’ che danno
diritto ad accedere al sistema lavorativo dei disabili ed i criteri e
le modalita’ per l’effettuazione delle visite sanitarie di controllo
della permanenza dello stato invalidante si basano sulle indicazioni
di cui al successivo art. 4 e sulla diagnosi funzionale della persona
disabile e portano alla formulazione della relazione conclusiva da
parte della commissione di accertamento.
Art. 4.
Profilo socio-lavorativo della persona disabile
1. La commissione, in raccordo con il comitato tecnico di cui all’art. 6,
comma 2, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68, acquisisce le
notizie utili per individuare la posizione della persona disabile nel
suo ambiente, la sua situazione familiare, di scolarita’ e di lavoro.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono presi in considerazione i dati attinenti
alla diagnosi funzionale e al profilo dinamico funzionale, eventualmente
redatti per la persona disabile nel periodo scolare, ai sensi degli articoli
3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, recante
atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome sui compiti
delle unita’ sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap,
previsto all’art. 12, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 5.
Diagnosi funzionale della persona disabile
1. La diagnosi funzionale e’ la descrizione analitica della compromissione
funzionale dello stato psico-fisico e sensoriale della persona disabile.
2. La diagnosi funzionale si basa sui dati anamnestico-clinici, sugli elementi
di cui al precedente art. 4, nonche’ sulla valutazione della documentazione
medica preesistente.
3. L’accertamento e’ eseguito secondo le indicazioni contenute nella scheda
per la definizione delle capacita’ di cui all’allegato 1, utilizzando
le definizioni medico-scientifiche, contenute nell’allegato 2.
4. L’accertamento delle condizioni di disabilita’ comporta la definizione
collegiale della capacita’ globale attuale e potenziale della persona
disabile e l’indicazione delle conseguenze derivanti dalle minorazioni,
in relazione all’apprendimento, alla vita di relazione e all’integrazione
lavorativa.
Art. 6.
Relazione conclusiva
1. La commissione di accertamento, sulla base delle risultanze derivanti
dalla valutazione globale, formula, entro quattro mesi dalla data della
prima visita, la relazione conclusiva.
2. La commissione di accertamento, nella relazione conclusiva, formula
suggerimenti in ordine ad eventuali forme di sostegno e strumenti
tecnici necessari per l’inserimento o il mantenimento al lavoro
della persona disabile.
Art. 7.
Attivita’ della azienda U.S.L. e del Comitato
tecnico di cui all’art. 6, comma 2, lettera b),
della legge 12 marzo 1999, n. 68).
1. La relazione conclusiva, di cui all’art. 6, comma 1, e’ consegnata
in originale agli uffici amministrativi dell’azienda U.S.L. presso cui
e’ istituita la commissione di accertamento, unitamente a tutta la
documentazione acquisita e redatta nel corso della visita. Tali uffici
curano la custodia degli atti. Copia di tutti gli atti di cui al
precedente art. 5 sono trasmessi dalle aziende sanitarie locali alle
commissioni mediche di verifica del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l’approvazione o la sospensione
degli effetti degli accertamenti clinico-sanitari, secondo ed entro i
termini previsti dal comma 7 dell’art. 1, della legge n. 295
del 15 ottobre 1990.
2. L’azienda U.S.L. invia copia della relazione conclusiva alla persona
disabile e alla commissione provinciale per le politiche del lavoro,
di cui all’art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
3. Il comitato tecnico informa la commissione di accertamento sul percorso
di inserimento al lavoro della persona disabile, per la quale siano state
formulate le linee progettuali per l’integrazione lavorativa, anche ai
fini delle visite sanitarie di controllo di cui all’art. 8.
4. Il direttore del distretto di residenza della persona disabile assicura
che nelle risorse per l’integrazione socio-sanitaria di cui all’art. 3-septies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato da ultimo
dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, siano ricompresi anche gli
interventi per le prestazioni di cui all’art. 6, commi 1 e 2.
Art. 8.
Visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato
invalidante
1. La commissione di accertamento, su indicazione del Comitato tecnico,
contenente anche la comunicazione della data di avvio dell’inserimento
lavorativo della persona disabile, effettua visite sanitarie di controllo
per la rispondenza agli obiettivi del collocamento mirato, aventi per
finalita’ la verifica della permanenza dello stato invalidante e della
misura delle capacita’ gia’ accertate nonche’ la validita’ dei servizi
di sostegno e di collocamento mirato, indicati nella relazione conclusiva
del primo accertamento.
2. La visita sanitaria di controllo e’ effettuata secondo i criteri e con
le modalita’ indicati negli articoli 4 e 5 e si conclude con la formulazione
da parte della commissione di accertamento di una nuova relazione conclusiva
certificata. Detta relazione, sulle base delle risultanze della visita di
controllo, modifica, ove necessario, le indicazioni di cui ai commi 1 e 2
dell’art. 6 ed indica la nuova tipologia di collocamento mirato, la forma
di sostegno necessarie e le eventuali ulteriori tipologie di inserimento
lavorativo.
3. La frequenza delle visite sanitarie di controllo per ciascun soggetto disabile
e’ stabilita dalla commissione di accertamento sulla base delle risultanze
degli elementi di cui all’art. 4, della diagnosi funzionale, nonche’ in
relazione alle modalita’ del percorso di inserimento lavorativo, indipendentemente
dalla forma giuridica che lo stesso assume.
4. La chiamata a visita di controllo e’ effettuata con immediatezza qualora vi sia
la specifica richiesta da parte della persona disabile, ovvero qualora il
legale rappresentante dell’azienda o dell’ente presso i quali la persona
sia stata inserita rappresentino al Comitato tecnico, e per conoscenza alla
commissione, l’insorgere di difficolta’ che pongano in pregiudizio la prosecuzione
dell’integrazione lavorativa.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti,
sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
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