Non profit

Attivita’ svolte dalla Federazione italiana sport disabili, qualeComitato Italiano Paraolimpico (G.U. 4/5/2004 n. 103)

di Redazione

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista   la  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n. 368, recante
«Istituzione  del  Ministero  per  i beni e le attivita' culturali, a
norma  dell'art.  11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  27 luglio  1999,  n.  242, recante
«Riordino  del  Comitato  olimpico  nazionale  italiano - C.O.N.I., a
norma  dell'art.  11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive
modificazioni;
  Vista  la  legge  15 luglio  2003,  n.  189,  recante «Norme per la
promozione   della   pratica  dello  sport  da  parte  delle  persone
disabili»;
  Visto  in  particolare, l'art. 2 della citata legge 15 luglio 2003,
n.  189, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per  i  beni  e  le attivita'
culturali,  sono individuate le attivita' che la Federazione italiana
sport disabili svolge quale Comitato Italiano Paraolimpico;
  Su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali;
                              Decreta:

                               Art. 1.
Compiti  della  Federazione  italiana  sport  disabili quale Comitato
                        Italiano Paraolimpico

  1.  La  Federazione  italiana sport disabili, di seguito denominata
«FISD»,  quale  Comitato Italiano Paraolimpico, di seguito denominato
«CIP»,  svolge,  in  armonia  con  le  deliberazioni  e gli indirizzi
emanati   dall'International   Paralympic   Committee,   di   seguito
denominato «IPC», le seguenti attivita':
    a) cura   l'organizzazione   e  la  preparazione  atletica  della
rappresentanza   nazionale   ai   giochi   paraolimpici  o  ad  altre
competizioni internazionali;
    b) riconosce  e  coordina  le federazioni, le organizzazioni e le
discipline   sportive   riconosciute   dall'IPC   e/o   dal  Comitato
internazionale   olimpico,   o   comunque   operanti  sul  territorio
nazionale,   che  curano  prevalentemente  l'attivita'  sportiva  per
disabili;
    c)  rappresenta  presso  l'IPC  le  organizzazioni  sportive  per
disabili da questo riconosciute;
    d) assicura   la  promozione  ed  il  potenziamento  dello  sport
nazionale per disabili;
    e) promuove  la  massima  diffusione  della  pratica sportiva per
disabili  in ogni fascia di eta' e di popolazione, nel rispetto delle
competenze delle regioni e degli enti locali;
    f) partecipa, nei casi previsti dall'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo   27 luglio  1999,  n.  242,  alle  sedute  della  Giunta
nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI.
  2.  Per  le attivita' di cui al comma 1, gli organi della FISD sono
anche  organi  del CIP ed il Presidente della FISD rappresenta il CIP
nelle sedi istituzionali nazionali ed internazionali.
  3. Le attivita' della FISD quale CIP sono sottoposte alla vigilanza
del  Ministero  per  i  beni  e  le attivita' culturali, acquisito il
parere   del   Comitato   olimpico  nazionale  italiano,  di  seguito
denominato «CONI».
  4.  Resta  ferma  la  vigilanza del CONI sulle attivita' della FISD
quale   federazione   sportiva   nazionale,   ai  sensi  del  decreto
legislativo  23 luglio  1999,  n.  242,  e successive modificazioni e
integrazioni.

Art. 2.
                              Principi

  1.  La  FISD,  nell'assolvimento  dei  compiti  propri  del CIP, si
conforma  ai  principi  dell'ordinamento  sportivo internazionale dei
disabili,  in  armonia con le deliberazioni e gli indirizzi dell'IPC,
in  base all'accordo tra Comitato internazionale olimpico, di seguito
denominato  «CIO», e l'IPC sulla gestione dell'attivita' sportiva per
disabili.  La FISD si raccorda altresi' con ogni altra organizzazione
internazionale,  riconosciuta  dal  CIO  e/o  dall'IPC, competente in
materia di sport dei disabili.
  2.  Restano ferme le competenze riconosciute alle regioni a statuto
speciale  e  quelle  attribuite  alle  province  autonome di Trento e
Bolzano  in  base al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
1975,  n.  475,  recante  le norme di attuazione dello statuto per la
regione  Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  attivita'  sportive e
ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.

                               Art. 3.
Organizzazione   della  Federazione  italiana  sport  disabili  quale
                   Comitato Italiano Paraolimpico

  1.  La  FISD,  al  fine  di  assicurare l'efficace assolvimento dei
compiti  propri  del  CIP, indicati all'art. 2, adegua, entro novanta
giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il proprio statuto e
la  propria  organizzazione  nel  rispetto  dei principi fondamentali
dettati   dall'IPC,   in   conformita'  ai  principi  ed  alle  linee
organizzative  generali del CONI, nonche' alle previsioni del decreto
legislativo   27 luglio  1999,  n.  242,  e  successive  modifiche  e
integrazioni.
  2.  Lo  statuto,  adeguato  ai  sensi  del  comma  1, e' sottoposto
all'approvazione  del  Ministero per i beni e le attivita' culturali,
che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla ricezione.
Art. 4.
        Rapporti con il Comitato olimpico nazionale italiano

  1.  Il  CONI,  in  attuazione della previsione dell'art. 12-bis del
decreto  legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche e
integrazioni,  svolge,  di  concerto  con  la  FISD,  quale  Comitato
Italiano  Paraolimpico,  compiti  di  promozione  per  lo sport per i
disabili.  In  linea  con  l'accordo  CIO-IPC,  il  CIP  ed  il  CONI
collaborano alla realizzazione delle loro finalita'.
  2.  Il  CONI  riconosce  la  FISD  quale  CIP,  per  l'attivita' di
preparazione paraolimpica e di partecipazione ai giochi paraolimpici,
nonche'  per  le  attivita'  previste  dagli  accordi  internazionali
IPC/CIO,  concorrendo  al  relativo finanziamento mediante contributi
annuali,  che  dovranno  essere oggetto di rendiconto dettagliato nei
modi e nei termini stabiliti dai competenti organi del CONI.
  3.  Il  CONI  e la FISD possono stipulare convenzioni, tra loro e/o
con  altri soggetti dell'ordinamento sportivo e con altre istituzioni
interessate,   al  fine  del  migliore  coordinamento  e  della  piu'
efficiente  gestione amministrativa, in particolare nei settori della
gestione  del  personale, dell'utilizzo degli immobili dei rispettivi
patrimoni, nonche' per gli acquisti di beni e servizi. Le convenzioni
sono  trasmesse  al  Ministero per i beni e le attivita' culturali ai
fini della vigilanza.
    Roma, 8 aprile 2004

Cosa fa VITA?

Da 30 anni VITA è la testata di riferimento dell’innovazione sociale, dell’attivismo civico e del Terzo settore. Siamo un’impresa sociale senza scopo di lucro: raccontiamo storie, promuoviamo campagne, interpelliamo le imprese, la politica e le istituzioni per promuovere i valori dell’interesse generale e del bene comune. Se riusciamo a farlo è  grazie a chi decide di sostenerci.